Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33014 del 20/12/2018

Cassazione civile sez. un., 20/12/2018, (ud. 06/11/2018, dep. 20/12/2018), n.33014

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Luigi – Primo Presidente –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente di sez. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giobanni – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22028-2017 proposto da:

F.L., FE.GI. in proprio nonchè nella qualità di

legale rappresentante pro tempore della società TTSPORT S.R.L.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIETRO DELLA VALLE 22, presso

lo studio dell’avvocato FRANCESCO SCHILLACI, rappresentati e difesi

dall’avvocato MARCO CASSIANI;

– ricorrenti –

contro

BANCA AGRICOLA COMMERCIALE ISTITUTO BANCARIO SAMMARINESE S.P.A., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LAZZARO SPALLANZANI 22/A, presso lo studio

dell’avvocato RAFFAELE TORINO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARCO STORTI;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

2936/2015 del TRIBUNALE di RIMINI;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/11/2018 dal Consigliere MARIA GIOVANNA SAMBITO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale DEL

CORE Sergio, il quale conclude per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con decreto del 21.3.2015, il Tribunale di Rimini ingiungeva alla S.r.l. TT Sport, con sede in (OMISSIS), a F.L. ed a Fe.Gi. di pagare la somma di Euro 100.408,60 alla Banca Agricola Commerciale Istituto Bancario Sammarinese S.p.A., quale saldo negativo di più rapporti bancari, intercorsi con la Società ingiunta e garantiti con le fideiussioni di F. e Fe..

La debitrice principale ed i garanti proponevano opposizione a tale decreto, sostenendo, tra l’altro, che i rapporti contrattuali, da cui originava il credito azionato in monitorio, dovevano intendersi regolati dalla legge italiana, circostanza che veniva contestata, con la comparsa di costituzione, dalla Banca creditrice, secondo cui andava, invece, applicata la legge sammarinese.

Ritenendo esser stata in tal modo implicitamente affermata la giurisdizione della magistratura sammarinese, gli opponenti hanno proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, col quale hanno chiesto affermarsi la giurisdizione italiana, evidenziando – che il ricorso in monitorio proposto innanzi ai giudici italiani da parte della Banca, attrice in senso sostanziale, e la mancata contestazione della giurisdizione italiana in sede d’opposizione, da parte di essi opponenti, convenuti in senso sostanziale, ne aveva comportato L. n. 218 del 1995, ex art. 4 e 11 l’accettazione tacita; inoltre, che tale giurisdizione che doveva comunque affermarsi in relazione alla residenza dei garanti ed, anche, in base al regolamento CE 44/2001. I ricorrenti hanno chiesto che sia per l’effetto dichiarata l’applicabilità della lex fori, con conseguente nullità delle clausole convenzionali con essa confliggenti.

Sulla resistenza della Banca, il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio in base alle conclusioni scritte del Pubblico Ministero, il quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. La Banca ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il ricorso preventivo di giurisdizione è ammissibile, quando, pur in assenza di un’esplicita contestazione della giurisdizione, sussista in concreto, sul piano giuridico, vale a dire sulla base del diritto positivo e degli orientamenti espressi al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità, ovvero in virtù di una sollecitazione proveniente dallo stesso giudice del merito, un dubbio di natura oggettiva circa il difetto di giurisdizione del giudice adito. E, per converso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per carenza di interesse ad agire, quando non sussista alcun elemento, di fatto o di diritto, che possa far dubitare della giurisdizione del giudice adito e nessuna delle parti ne contesti, nei sensi specificati, la corretta individuazione (Cass. SU n. 27990 del 2013; n. 3557 del 2017).

Nella specie, come non hanno mancato di evidenziare la Banca controricorrente ed il Procuratore Generale, la giurisdizione del giudice italiano non è stata posta in discussione dalla stessa Banca, che, non solo, ha chiesto di emettere il provvedimento in monitorio a tale giudice, ma, quale convenuta in senso processuale, non la ha contestata in sede di costituzione in giudizio (art. 4, co 1, della L n. 218 del 1995).

Nè la contestazione della giurisdizione può, implicitamente, derivare – come, con evidente salto logico, deducono i ricorrenti – dalla richiesta di individuazione della Legge della Repubblica di San Marino, quale legge applicabile ai rapporti bancari dedotti in giudizio, in quanto tale questione attiene al giudizio di merito, rimesso al giudice italiano adito, che trova la sua disciplina nella L. n. 218 del 1995, art. 57, che, per le obbligazioni contrattuali, rinvia alla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, resa esecutiva con L. n. 975 del 1984, la quale, a sua volta, tra l’altro, dispone che il contratto è regolato dalla legge scelta dalle parti (o, se non sia stata prescelta, dalla legge del Paese col quale presenta il collegamento più stretto, artt. 3 e 4), individua i presupposti per l’esistenza e la validità del prestato consenso (art. 8) ed i limiti della sua applicabilità, in ipotesi di ricorrenza di norme imperative in vigore nel Paese del giudice (art. 7, comma 2).

Il ricorso va, in conclusione, dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese, che si liquidano in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

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