Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33011 del 13/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 13/12/2019, (ud. 22/10/2019, dep. 13/12/2019), n.33011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36824-2018 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato presso l’avv. LUCA SCHERA

che lo rappres. e difende, con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e

difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

09/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/10/2019 dal Consigliere relatore, Dott. CAIAZZO

ROSARIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

S.M., cittadino del Senegal, impugnò il provvedimento della Commissione territoriale di diniego dell’istanza di protezione internazionale ed umanitaria, innanzi al Tribunale di Venezia che con decreto emesso il 9.7.18, lo rigettò, osservando che: era da escludere lo status di rifugiato per la genericità del racconto e per la natura esclusivamente personale dei motivi posti a base della domanda; non sussistevano i presupposti della protezione sussidiaria, non essendo stati allegati fatti previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), mentre dai rapporti internazionali citati non si desumeva in Senegal una situazione di violenza indiscriminata; non era riconoscibile il permesso umanitario per non aver il ricorrente allegato circostanze particolari di vulnerabilità.

Ricorre in cassazione il S. formulando un unico motivo.

Non si è costituito il Ministero intimato.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con l’unico motivo il ricorrente lamenta l’illogicità e la carenza della motivazione del decreto impugnato, non avendo il Tribunale considerato la situazione attuale del Senegal in ordine, da un lato, all’incapacità dello Stato di offrire protezione ai propri cittadini dagli attacchi terroristici, e dall’altro alle violazioni sistematiche dei diritti umani e delle libertà fondamentali perpetrate dalle stesse autorità statuali.

Il motivo è inammissibile poichè declinato in maniera non conforme alla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis, avendo il Tribunale chiaramente motivato sulla domanda del ricorrente, in maniera esaustiva, esaminando vari autorevoli report internazionali (UNHCR e Country report on human right practices).

Nulla per le spese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ove dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019

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