Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3301 del 12/02/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 3301 Anno 2018
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al nr. 248-2017 proposto da:
GLAXOSMITHKLINE SPA, in persona del procuratore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA V. BELLINI 24, presso lo
studio dell’avvocato DAVID MARIA SANTORO, che la rappresenta
e difende;
– ricorrente contro
BISANTI PATRIZIA, BISANTI SILVIA, BISANTI ROSA,
elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI, 107,
presso lo studio dell’avvocato DEL PRATO, rappresentate e difese
dall’avvocato SILVANA ANGELINI;
– controricorrenti –
Data pubblicazione: 12/02/2018
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. 945/2016 ella
CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 05/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 29/11/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;
Sostituto Procuratore Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che
visto l’art. 380 ter cpc chiede che la Corte di Cassazione, in camera di
consiglio, rigetti il presente regolamento.
Ric. 2017 n. 00248 sez. M3 – ud. 29-11-2017
-2-
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del
Rg. 248/2017
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La società Glaxosmithkline s.p.a. propone istanza di
regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., sulla base di unico
motivo illustrato da memoria, avverso l’ordinanza della Corte
d’Appello di Lecce del 5/12/2016 di accoglimento dell’eccezione di
relazione all’impugnazione sottoposta all’esame della Corte d’Appello
di Lecce avuto riguardo a quella precedentemente proposta dinanzi
alla Corte d’Appello di Bari, per la quale la ricorrente non aveva mai
provveduto all’iscrizione a ruolo.
Resistono con memoria difensiva ex art. 47 c.p.c. le Bisanti.
Con requisitoria scritta d.d. 29/09/2017 il P.G. presso la Corte
Suprema di Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente dato atto che con la depositata memoria
la ricorrente ha prodotto la sentenza App. Bari 20/12/2016, che ha
dichiarato l’improcedibilità dell’appello dalla medesima proposto con
l’atto di citazione notificato il 4 e il 5 luglio 2016 avverso la sentenza
Trib. Lecce n. 2202 del 2016, e la conseguente estinzione di quel
giudizio.
Atteso che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di
legittimità la questione relativa alla sussistenza della litispendenza
deve essere decisa in relazione alla situazione processuale esistente
al momento della relativa pronunzia e, dunque, avuto riguardo anche
agli eventi processuali sopravvenuti, sicchè, l’eccipiente deve
produrre la relativa idonea documentazione anche in cassazione, non
essendo soggetti alla preclusione disposta dall’art. 372 c.p.c. gli atti
concernenti questioni proponibili in ogni grado di giudizio e rilevabili
d’ufficio, come appunto quella relativa alla litispendenza ( v. Cass.,
22/12/2016, n. 26862; Cass., 17/9/2015, n. 18252; Cass.,
7/03/2001, n. 3340; Cass., Sez. Un., 15/7/1999, n. 398. E già Cass.,
3
litispendenza sollevata dalle sigg. Rosa, Silvia e Patrizia Bisanti in
Rg. 248/2017
18/7/1987, n. 6339 ); e considerato per altro verso che la
litispendenza non sussiste allorquando come nella specie al momento
della decisione uno dei giudizi non sia più pendente per intervenuta
estinzione (v. Cass., Sez. Un., 15/7/1999, n. 398 ), il ricorso va p.q.r.
accolto, e ordinata la prosecuzione del giudizio avanti alla Corte
P.Q. M .
La Corte ordina la prosecuzione del giudizio avanti alla Corte
d’Appello di Lecce. Spese rimesse.
Roma, 29/11/2017
Il Presidente
d’Appello di Lecce. Spese rimesse.