Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3301 del 10/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 10/02/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 10/02/2011), n.3301

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui

è domiciliata, in Roma via dei Portoghesi, 12;

contro

C.P. residente a (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 486/39/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di Roma, Sezione Staccata di Latina n. 39, in data

20.06.2007, depositata il 29 giugno 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14 dicembre 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Procuratore Generale dott. Tommaso Basile.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 23635/2008 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente rei azione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 486/39/2007, pronunziata dalla C.T.R. di Roma, Sezione Staccata di Latina n. 39, il 20.06.2007 e DEPOSITATA il 29 giugno 2007.

Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato il gravame dell’Agenzia Entrate e confermato la decisione di primo grado, che avendo ritenuto applicabile al caso la normativa sul condono di cui alla L. n. 289 del 2002, ha riconosciuto alla contribuente la possibilità di definire, ai fini dell’imposta di registro, il contenzioso connesso ad un atto di compravendita registrato il 12 luglio 1995.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione dell’avviso di diniego di condono dell’imposta di registro, censura l’impugnata decisione per insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo, nonchè per violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 3, lett. a) e della L. n. 154 del 1988, art. 12.

3 – L’intimata, non ha svolto difese in questa sede.

4 – Le questioni poste dal ricorso in esame, attengono, per un verso, alle denunciate carenze motivazionali, segnatamente in ordine al mancato esame di elementi, come il giudicato sull’atto presupposto, idonei a comportare un diverso decisum e, sotto altro aspetto, agli effetti connessi alla mancata impugnazione dell’ateo presupposto – nel caso l’attribuzione della rendita, divenuta definitiva a seguito del passaggio in giudicato della decisione della CTP di Latina n. 638/02/2002, resa nel giudizio avviato da apposito ricorso della contribuente – ed alla possibilità di accedere al condono per rapporti così definiti.

5 – Senior a che, nel caso, le doglianze della ricorrente Agenzia siano fondate, dovendo trovare applicazione i seguenti consolidati principi giurisprudenziali, secondo cui:

ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006).

– In tema di processo tributario, sia per il D.P.R. n. 636 del 1972, art. 16, che per il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, i vizi dell’atto di accertamento dell’imposta non fatti valere dal contribuente con tempestivo ricorso, rendono definitivo l’atto impositivo e, pertanto, non si trasmettono agli atti successivamente adottati, che restano impugnabili esclusivamente per vizi propri (Cass. n. 6029/2002, n. 14379/2001, n. 13893/2001);

– In tema di condono fiscale, non è ipotizzabile una lite pendente, suscettibile di definizione a norma della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, comma 3, lett. a), in riferimento all’avviso di liquidazione emesso dall’Ufficio del registro in base alla volontà espressa dalle parti di volersi avvalere, ai fini della determinazione dell’imponibile, del sistema automatico di valutazione di cui al D.L. 14 marzo 1988, n. 70, art. 12, convertito nella L. 13 maggio 1988, n. 154, in quanto in tale ipotesi l’Amministrazione finanziaria si limita a recuperare l’imposta dovuta sulla base della dichiarazione dei contribuenti, svolgendo un’attività meramente liquidatoria, non inquadrabile neppure nella categoria residuale prevista con l’ampia formula descrittiva di ogni altro atto di imposizione. In conseguenza della non definibilità come lite fiscale pendente, non può essere operante la sospensione fino al 30 aprile 2004 dei termini per la proposizione dei ricorsi per cassazione, sancita dal successivo sesto comma dello stesso art. 16 citato (Cass. n. 12669/2005, n. 19507/2004, n. 4738/2006).

6 – Si propone, dunque, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., che il ricorso venga trattato in Camera di consiglio ed accolto per manifesta fondatezza, in applicazione dei trascritti principi. Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Vista la relazione, il ricorso e tutti gli altri atti causa;

Considerato che in esito alla discussione del ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio, nel condividere i motivi, in fatto ed in diritto, esposti nella relazione, è dell’avviso che l’impugnazione vada accolta e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione;

Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della CTR del Lazio, procederà al riesame e quindi, adeguandosi al richiamato principio, deciderà nel merito ed anche sulle spese del giudizio di cassazione, motivando adeguatamente;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA