Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3301 del 08/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 08/02/2017, (ud. 09/12/2016, dep.08/02/2017), n. 3301
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6970/2016 proposto da:
S.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso
la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PIERO
SPALLA, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI PIACENZA;
– intimata –
avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di PIACENZA, emesso il
25/01/2016 e depositato l’1/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
09/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO
GENOVESE.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che il Consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:
“Con decreto in data 1 febbraio 2016, il giudice di Pace di Piacenza ha respinto l’impugnazione proposta dal sig. S.E. avverso il provvedimento di sua espulsione dal territorio nazionale, risultando egli pericoloso in quanto, sebbene avesse già scontato una condanna a pena detentiva in sede domiciliare, mediante esame del capello, era risultato positivo all’accertamento della tossicodipendenza.
Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione il sig. S.E., con atto notificato il 3 marzo 2016, sulla base di un unico motivo, con il quale lamenta la violazione e falsa applicazione di varie disposizioni del D.Lgs. n. 286 del 1998.
La Prefettura non ha svolto difese.
Il ricorso appare manifestamente fondato, in quanto il ragionamento svolto dal giudice di pace s’infrange contro l’affermazione del principio di diritto enunciato da questa Corte (Sez. 6-1, Ordinanza n. 11466 del 2013) e secondo cui “In tema di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, la cognizione di merito del giudice di pace ha ad oggetto l’accertamento, in concreto, delle condizioni necessariamente predeterminate dalla legge – nella specie l’accertamento della pericolosità sociale dell’espellendo – sulla base delle quali è stata disposta la misura, non determinando il carattere vincolato e non discrezionale dell’esercizio della potestà amministrativa alcuna limitazione a tale cognizione. Ne consegue che lo straniero può essere espulso – in relazione alla previsione di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2, lett. c) – soltanto se appartiene a taluna delle categorie indicate nella L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 1, come sostituito dalla L. 3 agosto 1988, n. 327, art. 2, ovvero nella L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 1, come sostituito dalla L. 13 settembre 1982, n. 646, art. 13”.
Infatti, la scarna e poco chiara motivazione del provvedimento impugnato non indica a quale “delle categorie indicate nella L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 1, come sostituito dalla L. 3 agosto 1988, n. 327, art. 2, ovvero nella L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 1, come sostituito dalla L. 13 settembre 1982, n. 646, art. 13″ appartiene lo straniero espulso e in ragione di quali fatti accertati nei suoi confronti.
In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., n. 5”.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia contenuta nella relazione (sopra riportata), alla quale non sono state mosse osservazioni critiche;
che, perciò, il ricorso, manifestamente fondato, deve essere accolto, con la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa, anche per le spese di questa fase, al giudice di Pace di Piacenza che, in persona di diverso giudicante, nel decidere nuovamente della vertenza, si atterrà ai principi di diritto sopra richiamati.
PQM
La Corte;
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, al giudice di Pace di Piacenza, in persona di diverso giudicante.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, della Corte di Cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 9 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2017