Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33008 del 13/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 13/12/2019, (ud. 02/10/2019, dep. 13/12/2019), n.33008

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5415-2018 proposto da:

UNIONE DI BANCHE ITALIANE SOCIETA’ PER AZIONI in forma abbreviata UBI

BANCA, in persona del procuratore speciale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA SISTINA 42, presso lo studio

dell’avvocato GAETANO CAPRINO che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DITTA INDIVIDUALE S.M. N. 774/2014, in persona

del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN NICOLA DE’

CESARINI N. 3, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA CARON, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 38114/2018 del TRIBUNALE di ROMA,

depositato il 11/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FALABELLA

MASSIMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con decreto dell’11 gennaio 2018 il Tribunale di Roma respingeva l’opposizione allo stato passivo del fallimento di S.M. proposta da Banca Popolare di Ancona s.p.a.. La detta opposizione si fondava sull’asserita natura ipotecaria del credito vantato dalla banca per Euro 102.373,76, ammesso in chirografo, e sulla affermata spettanza degli interessi maturati sulla detta somma. Osservava il Tribunale che la domanda di ammissione al passivo non conteneva alcuna indicazione o descrizione del bene su cui voleva farsi valere la prelazione e alcuna specificazione in ordine alla decorrenza degli interessi.

2. – Tale pronuncia è stata impugnata per cassazione da Unione di Banche Italiane s.p.a., incorporante la Banca Popolare di Ancona. Il ricorso si fonda su tre motivi.

La curatela resiste con controricorso e ha depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo è lamentata la violazione o falsa applicazione della L. fall. (R.D. n. 267 del 1942), art. 93, comma 2, n. 4, u.p.. In sintesi, assume la ricorrente che il bene oggetto di ipoteca risultava specificato nel contratto di mutuo ipotecario allegato alla domanda di ammissione al passivo e che, inoltre, essa istante aveva provveduto a produrre, in sede di opposizione, la nota di iscrizione ipotecaria che conteneva puntuale descrizione del cespite immobiliare di cui trattasi.

Il secondo mezzo denuncia la violazione o falsa applicazione della L. fall., art. 54 e dell’art. 2855 c.c.. L’istante rileva che le indicazioni quanto alla decorrenza degli interessi si sarebbero dovute trarre dall’estratto conto munito di certificazione notarile, prodotto con la domanda di insinuazione, e dalla nota di iscrizione ipotecaria, di cui si è detto.

Col terzo motivo la ricorrente formula una censura con riguardo alla condanna pronunciata in suo danno quanto alla rifusione delle spese di lite. Viene lamentato che la decisione assunta sia da ritenere eccessivamente gravosa.

2. – Il primo motivo è fondato.

Il Tribunale conferisce rilievo dirimente al dato della mancata indicazione e descrizione del bene oggetto della prelazione ipotecaria nella domanda di insinuazione: ma omette di considerare che il bene in questione era specificamente descritto nel contratto di mutuo inserito nel fascicolo del procedimento di insinuazione al passivo. Questa Corte ha rilevato, infatti, che l’indicazione del titolo della prelazione e della descrizione del bene sul quale essa si esercita, se questa ha carattere speciale, sancita dalla L. Fall., art. 93, comma 3, n. 4 (nel testo novellato a seguito del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, e del correttivo D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169), quale requisito eventuale dell’istanza di ammissione in privilegio, deve essere verificata dal giudice, tenuto conto del principio generale secondo cui l’oggetto della domanda si identifica sulla base delle complessive indicazioni contenute in quest’ultima e dei documenti alla stessa allegati (Cass. 22 marzo 2013, n. 7287).

Nè può farsi questione di una carenza di autosufficienza del motivo, come dedotto dalla curatela nella propria memoria, dal momento che la ricorrente ha basato la propria deduzione sul contratto di mutuo ipotecario: contratto che la banca istante ha puntualmente affermato essere stato allegato alla domanda di insinuazione (con ciò assumendo, pertanto, che costituisse corredo documentale della stessa nel procedimento di ammissione al passivo), e che ha riprodotto, nel contenuto, per la parte che qui interessa, a pagg. 3 s. del ricorso per cassazione.

3. – Il secondo e il terzo motivo restano assorbiti.

4. – Il decreto è dunque cassato con rinvio al Tribunale di Roma; detto giudice, in diversa composizione, regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti i restanti; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 Sezione Civile, il 2 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019

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