Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33005 del 13/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 13/12/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 13/12/2019), n.33005

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8417-2018 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEI

PARIOLI 76, presso lo studio dell’avvocato SEVERINO D’AMORE,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIANO DELL’ORSO;

– ricorrente –

contro

AVIVA ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GOLAMETTO 2, presso lo studio

dell’avvocato MAURIZIO ROMAGNOLI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 190/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 15/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SCODITTI

ENRICO.

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione del 16 settembre 2005 M.M. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di L’Aquila Commerciai Union Insurance s.p.a. (poi Aviva Italia s.p.a.) chiedendo la condanna al pagamento della somma di Euro 11.245,67 a titolo di indennità prevista da polizza infortuni. Il Tribunale adito rigettò la domanda, condannando l’attore alla rifusione delle spese liquidate in Euro 3.748,00, oltre spese generali ed accessori di legge. Avverso detta sentenza propose appello il M.. Con sentenza di data 15 febbraio 2017 la Corte d’appello di L’Aquila rigettò l’appello, condannando l’appellante alla rifusione delle spese liquidate in Euro 4.200,00 oltre accessori.

Ha proposto ricorso per cassazione M.M. sulla base di un motivo e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il motivo di ricorso si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva il ricorrente che con l’atto di appello era stata chiesta in via principale la riforma della sentenza di primo grado con condanna dell’appellata a corrispondere la somma di cui all’originaria domanda ed in via subordinata, in caso di mancato accoglimento dell’appello, la riduzione della misura delle competenze liquidate in primo grado in favore della compagnia assicuratrice a quanto effettivamente dovuto. Aggiunge che la corte d’appello ha omesso di pronunciare in ordine alla domanda proposta in via subordinata.

Il motivo è manifestamente fondato. Risulta assolto l’onere processuale di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6. Nella sentenza impugnata, benchè si dia atto nella parte espositiva dei fatti processuali della proposizione della domanda indicata nel motivo di ricorso, risulta omessa la pronuncia sul motivo di appello in questione, da cui la violazione della norma di cui all’art. 112 c.p.c..

Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito. Con il ricorso risultano depositati i documenti su cui si fonda il motivo ed in particolare la copia degli atti processuali necessari per la liquidazione delle spese processuali di primo grado. In base alle tariffe previste dal D.M. 8 aprile 2004, n. 127, competono per diritti Euro 731,00, mentre l’onorario spetta nella misura di Euro 1.220,00, per complessivi dunque Euro 1.951,00, oltre spese generali ed accessori di legge. Il motivo di appello proposto in via subordinata merita pertanto accoglimento. Stante il parziale accoglimento dell’appello va disposta la compensazione delle spese del secondo grado. Come da domanda proposta con l’odierno ricorso, la parte intimata va condannata alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione delle sentenze dei gradi di merito.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e cassa la sentenza in relazione al motivo di ricorso;

decidendo la causa nel merito, liquida le spese processuali di primo grado nella misura di Euro 1.951,00, di cui Euro 731,00 per diritti e Euro 1.220,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge;

dispone la compensazione delle spese processuali del grado di appello;

condanna Aviva Italia s.p.a. alla restituzione in favore di M.M. di quanto da questi corrisposto in esecuzione delle sentenze dei gradi di merito, oltre gli interessi legali dalla domanda;

condanna Aviva Italia s.p.a. al pagamento, in favore di M.M., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019

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