Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33004 del 20/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 20/12/2018, (ud. 29/11/2018, dep. 20/12/2018), n.33004

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28872-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente

domiciliata in ROMA, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che

la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.L., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio

dell’Avvocato PAOLA RAMADORI, rappresentato e difeso dall’Avvocato

DOMENICO D’ARRIGO giusta procura speciale estesa in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 267/63/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA depositata il 6.12.2011, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29.11.2018 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva respinto l’appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Brescia n. 56/12/2009, che aveva accolto il ricorso di L.L. avverso avviso di accertamento IVA IRPEF IRAP per l’annualità 2006;

l’Ufficio finanziario ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi;

con il primo motivo ha lamentato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, “illogica e insufficiente motivazione”;

con il secondo motivo ha lamentato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, “violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2”;

con il terzo ed il quarto motivo ha lamentato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, “insufficiente motivazione”;

il contribuente si è costituito con controricorso, deducendo l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. il primo motivo di ricorso, con cui l’Agenzia ricorrente lamenta la mancata valutazione, da parte della CTR, delle “anomalie dettagliatamente esposte negli atti difensivi dell’Ufficio nonchè nell’accertamento contestato” è inammissibile, non avendo la ricorrente riprodotto, almeno nei punti essenziali, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6 e art. 369, comma 2, n. 4, le sue difese nei gradi di merito e l’avviso di accertamento, al fine di consentire alla Corte di valutare – nel rispetto del principio di autosufficienza – l’eventuale sussistenza del vizio di motivazione dedotto;

2.1. va parimenti disatteso il secondo motivo di ricorso con cui l’Ufficio lamenta l’errata interpretazione, da parte della CTR, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, avendo posto a suo carico l'”obbligo di formalizzare in un verbale le irregolarità delle scritture contabili che legittimano l’accertamento induttivo”;

2.2. la CTR ha, invero, fondato la relativa decisione su due rationes decidendi concorrenti: la mancanza di irregolarità gravi, numerose e ripetute, idonee a legittimare l’accertamento induttivo, e, in ogni caso, la mancanza di una “specifica verbalizzazione delle gravi e ripetute irregolarità contabili”;

2.3. la ricorrente, come dianzi illustrato, ha malamente censurato la prima delle suddette rationes decidendi con il primo motivo;

2.4. il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti;

2.5. ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi, come nella specie, su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che avverso una di tali rationes decidendi non avanzi doglianze specifiche (cfr. Cass. n. 7931/2013) e correttamente formulate (cfr. Cass. n. 12372/2006);

3. i rimanenti motivi sono parimenti inammissibili per difetto di autosufficienza, laddove si lamenta che le avverse affermazioni della CTR sui maggiori redditi conseguiti dalla contribuente sarebbero “smentite dagli atti”, dei quali si omette, però, del tutto la trascrizione, mancando anche specifica illustrazione del contenuto della “parte motiva del ricorso” introduttivo, parimenti non trascritto;

4. per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dell’Agenzia ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

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