Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33003 del 20/12/2018
Cassazione civile sez. trib., 20/12/2018, (ud. 29/11/2018, dep. 20/12/2018), n.33003
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 28738-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente
domiciliata in ROMA, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che
la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) S.r.L., in persona del Curatore p.t.,
elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato
CLAUDIA CLEMENTE, rappresentata e difesa dall’Avvocato GAETANO
ROSIELLO giusta procura speciale estesa in calce al controricorso;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 417/12/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA depositata il 24.10.2011, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29.11.2018 dal Consigliere Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA;
Fatto
RILEVATO
CHE:
l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno n. 543/16/2007, che aveva accolto il ricorso della Curatela indicata in epigrafe avverso avviso di accertamento IVA IRPEG IRAP per l’annualità 1999;
l’Ufficio finanziario ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;
con il primo motivo ha lamentato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, “omessa e/o insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso per il giudizio”;
con il secondo motivo ha lamentato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, “violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e dell’art. 115c.p.c., comma 1 e art. 116 c.p.c., comma 1”;
con il terzo motivo ha lamentato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, “omessa pronuncia su motivo di appello in violazione dell’art. 112 c.p.c.”;
la Curatela si è costituita con controricorso, deducendo l’infondatezza del ricorso ed ha proposto, altresì, ricorso incidentale “per la riforma della sentenza nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese”.
Diritto
CONSIDERATO
CHE
1.1. il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento, non essendo state riprodotte testualmente le dedotte risultanze processuali, “a sostegno della presunzione di occultamento di ricavi”, di cui si lamenta l’omessa o insufficiente valutazione da parte della CTR, avendo la parte ricorrente omesso di trascrivere il contenuto dell’avviso di accertamento ed essendosi limitata a riprodurre meri stralci del p.v.c., che si assume a sua volta allegato all’avviso di accertamento, anche relativamente a dichiarazioni rese da terzi alla GdF, non consentendo alla Corte di valutare che tali risultanze fossero effettivamente decisive e non valutate o insufficientemente valutate;
2.1. il secondo motivo va parimenti disatteso, laddove viene addebitata alla CTR una violazione di legge (error in iudicando) in merito all’onere della prova a carico dell’Ufficio circa l’inesistenza oggettiva delle fatture contestate;
2.2. invero, solo una volta assolta da parte dell’Amministrazione finanziaria la prova dell’oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate (cfr. ex multis Cass. n. 17619/2018);
2.3. il motivo di ricorso, nella parte in cui si censura la sentenza impugnata per aver trascurato di valutare “nel complesso le quattro circostanze dedotte e provate dall’Ufficio”, è inoltre inammissibile in quanto prospetta come violazioni di legge asserite deficienze della sentenza impugnata in ordine all’accertamento dei fatti, che andavano denunciate articolando invece idonee censure di vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5;
3.1. anche con riguardo al terzo motivo va rilevata l’inammissibilità della censura per violazione del principio di specificità del ricorso, che impone che il ricorso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (cfr. Cass. nn. 1926/2015; 7825/2006);
3.2. tale principio si applica anche nel caso in cui il ricorrente denunzi, come nel caso di specie, che il giudice di appello abbia omesso di pronunziare su apposita censura mossa con l’atto di gravame (nel caso di specie, quella sull’irrogazione delle sanzioni);
3.3. invero, non essendo tale censura esposta nella sentenza di secondo grado, era onere del ricorrente trascriverla nel ricorso, onde consentire alla Corte, da un lato, di verificare che la questione prospettata non fosse “nuova” e – come tale – inammissibile (cfr. Cass. n. 2140/2006), dall’altro di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte, ma non avendo il ricorrente assolto tale onere, in quanto – dalla lettura del ricorso – non è dato cogliere quale fosse il motivo di gravame formulato con l’atto di appello, essendo stato riportato solo uno stralcio dell’atto di appello relativo al contenuto del p.v.c. in merito alla questione, la censura va ritenuta inammissibile;
4. il ricorso principale deve pertanto essere rigettato;
5. è inammissibile il ricorso incidentale proposto dalla Curatela atteso che si censura la pronuncia relativamente alla disposta compensazione delle spese di lite senza in alcun modo individuare, a tale riguardo, uno specifico vizio di violazione di legge o di motivazione, così richiedendo un inesigibile intervento integrativo della Corte;
6. stante la parziale soccombenza reciproca è opportuno disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018