Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33003 del 13/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 13/12/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 13/12/2019), n.33003

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7528-2018 proposto da:

JEANS QUEEN SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI ORTI GIANICOLENSI 15,

presso la Società SOGEST SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato

DANILO CONSORTI;

– ricorrente –

contro

DOMINGO COMMUNICATION SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 116/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 23/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SCODITTI

ENRICO.

Fatto

RILEVATO

che:

Jeans Queen s.r.l. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Teramo Domingo Comunication s.r.l. chiedendo la risoluzione per inadempimento del contratto stipulato con la convenuta e la condanna al risarcimento del danno. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello la società attrice. Con sentenza di data 23 gennaio 2018 la Corte d’appello di L’Aquila dichiarò inammissibile l’appello perchè tardivamente proposto.

Ha proposto ricorso per cassazione Jeans Queen s.r.l. sulla base di un motivo. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta infondatezza del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che la sentenza di primo grado è stata notificata in data 3 maggio 2017, come risulta dalla ricevuta di spedizione, e l’appello è stato tempestivamente notificato nel termine di trenta giorni, e cioè il 1 giugno 2017.

Il motivo è manifestamente infondato. Compete a questa Corte accertare il fatto processuale costituito dalla tempestività della notifica dell’atto di appello. L’onere della prova incombe sulla parte ricorrente. Quest’ultima ha prodotto un documento denominato “esito della spedizione”, nel quale si menziona in relazione ad un determinato numero di spedizione di atti giudiziari la consegna in data 3 maggio 2017. La ricorrente asserisce che trattasi di documento scaricato direttamente dal sito delle Poste Italiane. La stampa degli esiti della notificazione emergente dal sito Poste italiane è documento inidoneo poichè solo il timbro postale fa fede ai fini della regolarità della notificazione (Cass. 28 novembre 2014, n. 25285; 8 novembre 2012, n. 19387).

Va inoltre rammentato che in tema di notificazioni a mezzo posta, il notificante deve provare il perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario mediante la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata, unico documento idoneo ad attestare la consegna del plico e la data di questa, mentre, ove sia il destinatario a dover provare la data della notificazione, è sufficiente la produzione della busta che contiene il plico, in sè idonea ad attestare che prima della data risultante dal timbro postale apposto non poteva essere avvenuta la consegna (Cass. 11 marzo 2015, n. 4891). Il ricorrente ha prodotto, unitamente al documento sopra indicato, una copia di frontespizio parziale (non integro) di busta contenente plico ed indirizzata al medesimo ricorrente, nel quale vi è solo indicazione della data 28 aprile 2017 in alto a destra, ma non è leggibile, per il carattere parziale del frontespizio, la presenza di data in corrispondenza del timbro con sottoscrizione dell’ufficiale giudiziario.

Il ricorrente non ha pertanto assolto l’onere della prova del perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario in data 3 maggio 2017.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019

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