Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33002 del 13/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 13/12/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 13/12/2019), n.33002

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7468-2018 proposto da:

A.C. SOLUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO 9, presso lo

studio dell’avvocato MAURO BOTTONI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ALESSANDRO MANNO;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, C.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1346/2017 del TRIBUNALE di TIVOLI, depositata

il 18/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SCODITTI

ENRICO.

Fatto

RILEVATO

che:

A.C. Soluzioni s.r.l., quale cessionaria di credito risarcitorio derivante da sinistro stradale, convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Tivoli INA Assitalia s.p.a. (poi Generali Italia s.p.a.), società assicuratrice del veicolo del cedente C.S., e lo stesso C. in via di condanna alternativa, chiedendo la condanna al pagamento della somma di Euro 630,00, oltre i costi per l’attività di patrocinio per la bonaria risoluzione della controversia e di acquisizione di documentazione rispettivamente di Euro 150,00 con gli accessori e di Euro 27,04, “nonchè a risarcire il danno emergente, conseguenza diretta della indisponibilità delle somme dovute, nella misura che risulterà di giustizia all’esito dell’espletanda istruttoria; il tutto nell’ambito della competenza per valore del giudice adito, con il favore degli interessi moratori e della rivalutazione monetaria”. Il giudice adito dichiarò improponibile la domanda per omesso invio all’assicuratore della comunicazione prevista dagli artt. 145 e 149 codice delle assicurazioni. Avverso detta sentenza propose appello la società attrice. Con sentenza di data 18 luglio 2017 il Tribunale di Tivoli rigettò l’appello.

Osservò il Tribunale che l’appello era inammissibile in quanto le sentenze rese dal Giudice di Pace per cause aventi valore inferiore ad Euro 1.100,00 sono da considerare di equità e dunque appellabili nei limiti di cui all’art. 113 c.p.c., comma 2. Aggiunse che l’appello era anche infondato difettando ogni elemento di prova del sinistro e degli eventuali danni.

Ha proposto ricorso per cassazione A.C. Soluzioni s.r.l. sulla base di due motivi. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 339 c.p.c., comma 3, e dell’art. 113c.p.c., comma 2, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che con l’appello era stata denunciata l’erronea applicazione del principio informatore della materia costituito dalla procedibilità della domanda se non previa trasmissione all’assicuratore della comunicazione del sinistro e l’omessa pronuncia in ordine alla domanda di condanna del cedente in violazione dell’art. 112 c.p.c. costituente norma del procedimento e che la domanda era fondata su contratto concluso secondo le modalità di cui all’art. 1342 c.c. Aggiunge che la domanda, stante la richiesta della diversa somma di giustizia, deve ritenersi di valore indeterminato, da cui l’appellabilità della sentenza.

Il motivo è manifestamente fondato. Assorbente è il profilo del valore della domanda. Per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all’art. 339 c.p.c., comma 3, occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli artt. 10 c.p.c. e ss., e senza tenere conto del valore indicato dall’attore ai fini del pagamento del contributo unificato. Pertanto, ove l’attore abbia formulato dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore a millecento Euro (limite dei giudizi di equità cd. necessaria, ai sensi dell’art. 113 c.p.c., comma 2), accompagnandola però con la richiesta della diversa ed eventualmente “maggior somma che sarà ritenuta di giustizia”, la causa deve ritenersi – in difetto di tempestiva contestazione ai sensi dell’art. 14 c.p.c. – di valore indeterminato, e la sentenza che la conclude è appellabile senza i limiti prescritti dall’art. 339 c.p.c. (Cass. 12 febbraio 2018, n. 3290; 5 giugno 2015, n. 11739; 11 giugno 2012, n. 9432). Nel caso di specie, stante il riferimento in domanda alla “misura che risulterà di giustizia…nell’ambito della competenza per valore del giudice adito”, il valore della causa deve ritenersi eguale al massimo della competenza del giudice adito in forza dei principi stabiliti dagli artt. 10 e 14 c.p.c. e la sentenza emessa dal giudice di pace è impugnabile con l’appello (cfr. Cass. 31 luglio 2006, n. 17456).

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c. e dell’art. 354c.p.c., comma 1, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. Osserva la ricorrente che ricorre il litisconsorzio necessario con il responsabile del danno, al quale la domanda non è stata notificata.

Il motivo è manifestamento fondato. In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dallo stesso decreto, art. 144, comma 3 (Cass. 20 settembre 2017, n. 21896). La causa deve quindi essere rinviata al giudice di primo grado per l’integrazione del contraddittorio nei confronti del danneggiante responsabile del danno.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia al Giudice di Pace di Tivoli in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019

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