Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33001 del 20/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 20/12/2018, (ud. 29/11/2018, dep. 20/12/2018), n.33001

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 27235-2012 proposto da:

BOMAPELL S.r.L., in persona del legale rappresentante p.t.,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato

EMANUELE COGLITORE, che la rappresenta e difende assieme

all’Avvocato MARIAGRAZIA BRUZZONE giusta procura speciale estesa a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente

domiciliata in ROMA, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che

la rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 196/5/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA depositata il 13.04.2012, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29.11.2018 dal Consigliere Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la società Bomapell S.r.L. ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva accolto parzialmente l’appello della contribuente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Avellino n. 491/03/2010, che aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente avverso avviso di accertamento IVA IRAP IRES 2004 con rettifica per maggiori ricavi non dichiarati;

la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, lamentando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 “violazione dell’art. 112 c.p.c., applicabile al processo tributario D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 1, comma 2. Omessa motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio. Violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), in combinato disposto con il D.L. 30 agosto 1993, n. 331, artt. 62 bis e 62 sexies, aggiunti in sede di conversione dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427”;

l’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione;

la contribuente ha infine depositato memorie ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. la ricorrente lamenta in primo luogo omessa pronuncia della CTR sul motivo di gravame relativo alla circostanza che l’Ufficio avesse erroneamente “incluso nella spesa sostenuta per compensi agli amministratori, al rigo F13 dei costi per servizi dello Studio di Settore “non evoluto” dal medesimo applicato, l’apporto fornito dai due (unici) soci anche amministratori della società”, il che avrebbe fatto sì che i ricavi dichiarati non rientrassero “all’interno del cosiddetto “intervallo di confidenza” dello Studio di Settore”;

1.2. in tema di ricorso per cassazione, il ricorrente è tenuto all’adempimento dell’onere, imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, dì indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui si fonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza;

1.3. nel caso di specie è stato invece del tutto omessa la trascrizione dell’atto di appello nella parte relativa al motivo di doglianza di cui si assume il mancato esame da parte della CTR;

1.4. analogo ordine di considerazioni può essere svolto a proposito del lamentato vizio di motivazione, mediante il quale è stata prospettata l’insufficienza della motivazione della sentenza della Commissione tributaria regionale circa le prove documentali offerte dalla contribuente per dimostrare l’inserimento, nello Studio di Settore, dei suddetti costi, giacchè anche di tale doglianza è precluso l’apprezzamento in conseguenza della mancata trascrizione nel ricorso dei documenti in questione, nonchè dello stesso avviso di accertamento impugnato, con la conseguenza che tale omissione impedisce di verificare l’adeguatezza e la pertinenza sul punto della motivazione della sentenza impugnata;

2. per tutto quanto sopra esposto, il ricorso va interamente rigettato;

3. nulla sulle spese stante la mancanza di attività difensiva dell’Agenzia delle Entrate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

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