Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33001 del 13/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 13/12/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 13/12/2019), n.33001

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7126-2018 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL COLOSSEO

10/A, presso lo studio dell’avvocato GIANNI FIORA, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCO ARCALENI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 58, presso lo studio

dell’avvocato LUIGI MEDUGNO, rappresentato e difeso dall’avvocato

LIETTA CALZONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 39/2017 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 19/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SCODITTI

ENRICO.

Fatto

RILEVATO

che:

il Comune di Città di Castello convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Perugia G.G. chiedendo, previo accertamento della responsabilità professionale e/o extracontrattuale, la condanna al risarcimento del danno. Il Tribunale adito dichiarò inammissibile la domanda per essere la controversia devoluta ad arbitri, condannando l’attore al rimborso delle spese processuali. Avverso detta sentenza propose appello il Comune. Con sentenza di data 19 gennaio 2017 la Corte d’appello di Perugia dichiarò inammissibile l’appello, essendo la sentenza impugnabile solo con il regolamento di competenza, e dispose la compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, stante l’oggettiva incertezza della questione decisiva a causa dell’ondeggiare della giurisprudenza di legittimità, aggiungendo che non si poteva escludere con sicurezza la fondatezza nel merito dell’appello.

Ha proposto ricorso per cassazione G.G. sulla base di due motivi e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 90,91,92 e 324 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che, dichiarato inammissibile l’appello, la corte territoriale non poteva modificare la statuizione di primo grado in ordine alle spese processuali.

Con il secondo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 90,91 e 92 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che non vi era alcun “ondeggiare della giurisprudenza di legittimità” sulla questione decisiva e che, dichiarato inammissibile l’appello, il giudice doveva astenersi da ogni considerazione riferibile al merito del giudizio.

Il ricorso è inammissibile. La sentenza è stata pubblicata in data 19 gennaio 2017. Il termine per proporre ricorso per cassazione scadeva il 19 febbraio 2018, ma l’odierno ricorso è stato notificato in data 26 febbraio 2018 e dunque tardivamente.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019

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