Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33000 del 20/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 20/12/2018, (ud. 29/11/2018, dep. 20/12/2018), n.33000

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 26764-2012 proposto da:

A.E., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio

dell’Avvocato PAOLA TRENTADUE, rappresentata e difesa dagli Avvocati

CARMINE e ANTONIO PASCUCCI giusta procura speciale estesa a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente

domiciliata in ROMA, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che

la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 46/14/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA depositata il 23.04.2012, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29.11.2018 dal Consigliere Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

A.E. ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva parzialmente accolto l’appello dell’Ufficio (dichiarando inammissibili i ricorsi introduttivi per gli anni di imposta 2004 e 2005) avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 265/5/2010, che aveva accolto i ricorsi, riuniti, proposti dalla contribuente avverso avvisi di accertamento IRPEF Add. e sanzioni per le annualità 2004 2005 2006;

la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; con il primo motivo ha lamentato, “violazione di legge per omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio “;

con il secondo motivo ha lamentato, “violazione di legge per omessa o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, in relazione agli artt. 163 e 164 c.p.c.”;

con il terzo motivo ha lamentato, “violazione di legge per omessa od insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo, per falsa ed errata od omessa applicazione della L. n. 241 del 1990 e succ. mod.ni, per falsa ed omessa applicazione della L. n. 212 del 2000, artt. 7 e 10 e della L. n. 546 del 1992, art. 19”;

l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso, deducendo l’infondatezza ed inammissibilità del ricorso;

la contribuente ha infine depositato memorie ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. va disatteso il terzo motivo di ricorso, mediante il quale è stata prospettata l’omessa motivazione della sentenza della Commissione tributaria regionale impugnata riguardo alla “effettiva natura novativa o confermativa anche dei provvedimenti di annullamento parziale per gli anni di imposta 2004 e 2005” e che va preliminarmente esaminato rispetto ai rimanenti motivi, perchè la tardività dell’impugnazione discende dalla natura non novativa dei provvedimenti di annullamento parziale;

1.2. di tale doglianza è infatti precluso l’apprezzamento in conseguenza della mancata trascrizione nel ricorso dei suddetti provvedimenti, sicchè tale omissione impedisce di verificare l’adeguatezza e la pertinenza sul punto della motivazione della sentenza impugnata;

2.2. con il primo motivo di censura la contribuente lamenta che nella sentenza impugnata sarebbe stata omessa “ogni motivazione sulla decisiva circostanza, secondo la quale l’Ufficio non…(aveva)… fornito la prova in giudizio che la natura dei provvedimenti di annullamento parziale precludeva il diritto all’impugnativa degli stessi entro 60 giorni dalla data della loro notifica”;

2.2. il motivo risulta inammissibile, non essendo predicabile vizio di motivazione su un error in procedendo, la cui sussistenza va verificata indipendentemente dalle argomentazioni del Giudice a quo (cfr. Cass. sez. 2 n. 1063 del 2005; Cass. sez. 2 n. 1317 del 2004);

2.3. la censura va, inoltre, comunque disattesa avendo la CTR motivato sul punto affermando come “pacificamente ammesso che gli avvisi di accertamento…(erano)… stati notificati il 23 novembre 2009, nè la mera “Comunicazione del provvedimento di autotutela parziale” – atto assolutamente non impugnabile la cui natura puramente di comunicazione era chiaramente evidenziata nello stesso senza alcuna oggettiva possibilità di confusione o di errore – era idonea a spostare in avanti il termine di impugnazione essendo del tutto evidente che gli accertamenti di cui si parla, pur emendati, restavano gli unici emessi e, in mancanza di rituale opposizione, sarebbero divenuti definitivi con ogni conseguente riflesso nei confronti del destinatario;

3.1. con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, per mancanza, nell’atto di appello erariale, “del petitum processuale, vale a dire della specifica domanda di dichiarare inammissibili i ricorsi di primo grado per tardività”;

3.2. tale doglianza va parimenti disattesa posto che attiene a questione (nella specie, inammissibilità dei ricorsi introduttivi per tardività) rilevabile d’ufficio (cfr. Cass. nn. 7410/2011, 26391/2010);

3.3. il motivo risulta quindi inammissibile, essendo la questione priva di decisività per tale ragione;

4. in conclusione il ricorso va interamente rigettato e la ricorrente condannata, in ossequio al principio di soccombenza, alla refusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese processuali liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA