Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3300 del 13/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3300 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 25793-2012 proposto da:
MICHELE CELIBERTI in qualità di legale rappresentante protempore dell’OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO
D’ITALIA 80191410580, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
EDOARDO D’ONOFRIO 43, presso lo studio dell’avvocato
CASSANO UMBERTO, che lo rappresenta e difende, giusta procura
a margine del ricorso;

– ricorrente contro
COMUNE DI VELLETRI in persona del Sindaco legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
COSTANTINO MORIN 1, presso lo studio dell’avvocato
MAGGISANO ANDREA CLAUDIO, rappresentato e difeso

Data pubblicazione: 13/02/2014

dall’avvocato ALESSANDRA CAPOZZI, giusta delega in calce al
controricorso;

– controricorrente nonchè contro

-intimata avverso la sentenza n. 399/38/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di ROMA del 13.7.2011, depositata 1’11/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO.

Ric. 2012 n. 25793 sez. MT – ud. 29-01-2014
-2-

VELLETRI SERVIZI SPA – già Azienda Speciale Velletri;

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:
La CTR di Roma ha respinto l’appello dell’ “Opera Nazionale per il Mezzogiorno
d’Italia”, appello proposto contro la sentenza n.336/38/2010 della CTP di Roma che
aveva rigettato il ricorso (proposto sia contro l’Amministrazione Comunale che
contro la società concessionaria “Velletri Servizi spa”) dell’ente predetto avverso
ingiunzione di pagamento del Comune di Velletri relativo ad ICI per gli anni dal
1997 al 2002.
La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che l’Ente impositore aveva
avviato la procedura per la riscossione coattiva ai sensi dell’art.12 del
D.Lgs.504/1992, mediante affidamento ai concessionari del servizio di riscossione,
nel pieno rispetto dell’art.36 comma 2 del D.L. n.248/2007, a mente del quale la
riscossione coattiva dei tributi e di tutte le entrate degli enti locali continua a poter
essere effettuata con la procedura di ingiunzione di cui al R.D. n.639/1910, nel caso
in cui la riscossione coattiva sia svolta in proprio dall’ente locale o sia affidata ai
soggetti di cui all’art.52 comma 5 lettera b) del D.L.n.446/1997.
L’Ente contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’Amministrazione comunale si è difesa con controricorso.
Non ha svolto attività difensiva la Velletri Servizi spa
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il primo ed il secondo motivo di ricorso (uno improntato alla violazione
dell’art.112 cpc; l’altro alla violazione di “norme di diritto” non meglio specificate,

3

letti gli atti depositati

ma entrambi trattati inestricabilmente in un medesimo contesto) la parte si duole
promiscuamente di differenti tipologie di vizio che sarebbero state commesse dal
giudice di merito e —quanto al vizio di violazione di legge- a mezzo del vago
richiamo di “norme di diritto” che sono rimaste indeterminate e non specificamente
individuate.

requisito di autosufficienza, in rispetto al contenuto delle specifiche censure di
appello in riferimento alle quali il giudicante non si sarebbe pronunciato (censure
circa le quali la parte ricorrente si limita a riferire che “nel ricorso ben si evidenziava
come trattavasi di doppia imposizione e come tale illegittima”), nel mentre il secondo
motivo di impugnazione risulta privo di aderenza alla ratio sulla quale è fondata la
decisione del giudice di appello, così come riassunta nella parte narrativa della
presente ordinanza.
In ogni caso, il secondo motivo di impugnazione è da ritenersi inammissibile, non
essendo la sua formulazione rispettosa del criterio di specificità, siccome
imprescindibile al fine di consentire la pronta individuazione delle ragioni per le
quali la parte ricorrente si duole dell’esistenza di ben individuate questioni di
illegittimità o lacunosità della sentenza di merito ai fini di ottenerne la cassazione.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
i nammi ssibi lità.
Roma, 30 maggio 2013

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che la sola parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa, nella quale ha
prospettato l’esistenza di un giudicato esterno che non risulta dirimente, trattandosi di
sentenza definitiva che è relativa a differenti annualità di ICI rispetto a quella qui in
esame Ig

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D’altronde il primo dei due motivi di impugnazione è rimasto privo del necessario

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte

legge ed oltre E 100,00 per esborsi.
Così deciso in Roma il 29 gennaio 2014

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

costituita le spese di lite di questo grado, liquidate in E 7.000,00 oltre accessori di

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