Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3300 del 12/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3300 Anno 2018
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: OLIVIERI STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al nr. 4583-2017 proposto da:
CASAFORTE SRL, in persona del legale rappresentante, DELL’ARTE SILVESTRO,
EMIRO CLAUDIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 153,
presso lo studio dell’avvocato FABIO BLASI, rappresentati e difesi dall’avvocato
ANDREA ARGENTA;
– ricorrenti contro
UNICREDIT LEASING SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO N.6, presso lo studio
dell’avvocato GIANCARLO CATAVELLO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente nonchè contro

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ts. re!
Stetò Olivieri

Data pubblicazione: 12/02/2018

IMMOBILIARE QUADRIFOGLIO SRL;
– intimata avverso il provvedimento n. 34466/2015 del TRIBUNALE di MILANO,
depositato 11 13/11/2015;

del 29/11/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto
Procuratore Generale ALESSANDRO PEPE che chiede che la Corte di Cassazione
accolga il ricorso, con le conseguenze di legge.

IL COLLEGIO
Premesso :
– tra Casaforte s.r.l. -cessionaria della posizione di lessee del contratto di
locazione finanziaria-, Silvestro Dell’Arte e Claudio Emiro, da un lato, ed
UNICREDIT Leasing s.p.a. -lessor- ed Immobiliare Quadrifoglio s.r.l. -cedente
della posizione contrattuale di lessee-, dall’altro, pendono due distinti giudizi :
a)

il primo, introdotto da Casaforte s.r.I., Dell’Arte ed Emiro, con azione di

accertamento della nullità della clausola interessi del contratto di locazione
finanziaria e di condanna della società concedente alla restituzione degli
interessi usurari, e nel quale UNICREDIT Leasing s.p.a. aveva proposto
domanda riconvenzionale di risoluzione automatica del contratto ex art. 1456
c.c. per inadempimento della utilizzatrice al pagamento dei canoni: il giudizio è
attualmente pendente avanti questa Corte -iscritto al RG n. 23346/2016 della
Cancelleria della SC- con impugnazione, da parte di Casaforte s.r.I., Dell’Arte
ed Emiro, della sentenza della Corte d’appello di Milano in data 26.2.2016 n.
1077 confermativa, tra l’altro, della pronuncia di risoluzione del contratto
b) il secondo, sempre introdotto da Casaforte s.r.I., Dell’Arte ed Emiro,
pendente in primo grado avanti il Tribunale di Milano ed iscritto al RG n.
34466/2015 di detto Ufficio (in relazione al quale questa Corte è chiamata a

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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata

pronunciare in ordine alla impugnazione ex art. 42 c.p.c.), avente ad oggetto:
b/-domanda di risoluzione per grave inadempimento, o di nullità, o di
annullamento del contratto di leasing, formulata nei confronti di UNICREDIT
Leasing s.p.a. (in ordine al dedotto illegittimo assenso prestato dal concedente
al negozio di cessione del contrato di leasing) chiamata a restituire le somme

cagionati alla cessionaria a titolo di inadempimento contrattuale, o per
responsabilità precontrattuale ovvero per responsabilità aquiliana;

b2-

domanda di risoluzione per grave inadempimento, o di nullità, o di
annullamento del contratto di cessione del leasing, formulata nei confronti di
Immobiliare Quadrifoglio s.r.I., chiamata a restituire le somme ricevute in
esecuzione del negozio di subentro nel contratto, nonché a rispondere dei
danni cagionati alla cessionaria a titolo di inadempimento contrattuale, o per
responsabilità precontrattuale ovvero per responsabilità aquiliana
– il Tribunale di Milano, provvedendo sulla istanza di sospensione formulata da
UNICREDIT Leasing s.p.a. , ai sensi dell’art. 337co2 c.p.c, in considerazione del
rapporto di pregiudizialità necessaria tra i due giudizi, con ordinanza emessa
alla udienza 12.1.2017 ha disposto la sospensione del processo, rilevando il
nesso di pregiudizialità, in quanto nel giudizio precedente UNICREDIT aveva
svolto azione di risoluzione -per inadempimento della utilizzatrice- del
medesimo contratto di locazione finanziaria in relazione al quale Casaforte
s.r.I., nel successivo giudizio, aveva proposto domanda di risoluzione per
inadempimento della concedente nonché di nullità o di annullamento

la ordinanza è stata tempestivamente impugnata ex art. 42 c.p.c. da

Casaforte s.r.I., Dell’Arte ed Emiro in quanto ritenuta illegittima

UNICREDIT Leasing s.p.a. ha depositato memoria difensiva ex art. 47co4

c.p.c., mentre non ha svolto difese Immobiliare Quadrifoglio s.r.l. alla quale il
ricorso è stato regolarmente notificato in data 14.2.2017

il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte, instando per

l’accoglimento del ricorso

OSSERVA
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C
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ricevute in esecuzione del predetto contratto, nonché a rispondere dei danni

Occorre premettere che il Tribunale di Milano non ha inteso fornire
indicazioni normative in ordine al potere di sospensione del processo in
concreto esercitato. Tenuto conto che, come risulta dagli atti regolamentari ed
è incontestato, la istanza di sospensione è stata formulata da UNICREDIT
Leasing s.p.a. ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c., deve ritenersi

impugnato- che il Giudice abbia inteso accogliere la istanza della parte e
dunque esercitare il potere discrezionale riservatogli dalla norma processuale
indicata.
Non assume rilievo contrario la stringata motivazione della ordinanza che
ritiene “pregiudiziale” la definizione del giudizio preventivamente introdotto
atteso che il nesso di pregiudizialità giuridica tra le due cause costituisce
presupposto legale, tanto per la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.,
quanto per la sospensione discrezionale ex art. 337 comma 2 c.p.c.,
differenziandosi i due provvedimenti solo perché, tra i due giudizi in rapporto
di pregiudizialità, quello pregiudicante è stato definito con sentenza non
passata in giudicato, in tal caso essendo possibile la sospensione del giudizio
pregiudicato soltanto ai sensi dell’art. 337, comma secondo, cod. proc. civ., e
non ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. (cfr. Corte cass. Sez. 3, Ordinanza n.

21924 del 29/08/2008; id. Sez. U, Sentenza n. 10027 del 19/06/2012), ed in
quanto l’ambito di discrezionalità, riservato al Giudice, ai sensi dell’art. 337,
comma 2, c.p.c., nel riconoscimento della efficacia di “autorità” che la
sentenza non definitiva viene o meno a spiegare nel giudizio pregiudicato,
impone un obbligo di motivazione del provvedimento di sospensione esteso
anche alle ragioni per cui si ritiene che la sentenza emessa nell’altro giudizio, e
tuttora “sub judice”, potrà essere presumibilmente riformata o annullata o
cassata e dunque perdere in prospettiva l’attuale “autorità” di accertamento
della situazione giuridica che viene ad integrare gli elementi costitutivi della
fattispecie controversa nel giudizio pregiudicato.

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nell’assenza di elementi indicativi contrari forniti dallo stesso provvedimento

Occorre ancora aggiungere che la critica mossa dai ricorrenti al
provvedimento di sospensione impugnato, interamente incentrata sull’assenza
del nesso di pregiudizialità necessaria, non inficia la ammissibilità della
impugnazione, sia in quanto -come si è detto- anche la sospensione ex art.
337, comma 2, c.p.c. richiede tra i suoi presupposti legali la esistenza di un

ancora da ultimo Corte cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12773 del 22/05/2017);
sia in quanto il particolare mezzo di impugnazione accordato alla parte dal
Legislatore (cd. regolamento di competenza improprio introdotto dall’art. 6
legge 353/1990, previsto per la sospensione ex art. 295 c.p.c., ma ormai
pacificamente esteso analogicamente anche alla impugnazione della
sospensione ex art. 337co2 c.p.c.: Corte cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15794 del
28/07/2005; id. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23977 del 25/11/2010; id. Sez. 6 – 3,

Ordinanza n. 16142 del 30/07/2015), ripete la stessa struttura e funzione
propria del regolamento di competenza e dunque anche in tale ipotesi la
Cassazione – svincolata dalla motivazione resa con il provvedimento impugnato
e dalle ragioni addotte dalle parti – deve accertare l’esistenza o meno del
rapporto di pregiudizialità ravvisato dal giudice a quo nell’esercizio degli stessi
poteri di indagine commessile in sede di regolamento proprio di competenza
(Corte cass. Sez. 2, Ordinanza n. 13910 del 23/07/2004; id. Sez. 3, Ordinanza

n. 21924 del 29/08/2008; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16142 del 30/07/2015).
Tanto premesso il ricorso è fondato.
Il Tribunale di Milano, infatti, nella scarna motivazione del provvedimento
ha fatto riferimento esclusivamente al “rapporto di pregiudizialità” tra le due
cause, implicitamente ritenendo pregiudicante la causa in cui era stata emessa
la sentenza non definitiva di risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto di
leasing -per inadempimento dell’utilizzatore alla obbligazione di pagamento dei
canoni-, ma ha omesso del tutto di specificare le ragioni per le quali non ha
ritenuto che l’accertamento contenuto nella sentenza non definitiva -ancora
sub judice- potesse intervenire a definire anche l’accertamento richiesto, nella
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nesso di pregiudizialità tecnica e non soltanto logica tra le due cause (cfr.

causa pregiudicata, avente ad oggetto la domanda -proposta da Casaforte s.r.l.
ed altri- di risoluzione del medesimo contratto per inadempimento del
concedente (lessor), ovvero di annullamento o nullità, del contratto di
locazione finanziaria. Questa Corte ha, infatti, statuito che “per il legittimo
esercizio del potere di sospensione discrezionale previsto dall’art. 337 cod.

che il confronto tra la decisione intervenuta e la critica che ne è stata svolta
abbia fatto emergere; sicché la sospensione discrezionale in parola è ammessa
ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente sul perché non intenda
“poggiarsi sull’autorità” della prima sentenza, già intervenuta sulla questione
ritenuta pregiudicante, in quanto non intenda riconoscere l’autorità di
quell’altra decisione e, sostanzialmente, non ne condivida il merito o le ragioni
giustificatrici” (cfr. Corte cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16142 del 30/07/2015,
che richiama Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23977 del 25/11/2010; id. Sez. 6 – 3,
Ordinanza n. 24046 del 12/11/2014), chiarendo in modo inequivoco che, se il
sindacato della Corte non può trasmodare nella rivisitazione della adeguatezza
degli argomenti a supporto della non ritenuta “autorità” della sentenza non
definitiva, giacchè in tal modo verrebbe ad accedersi ad un sindacato di merito
-estraneo al tipo del mezzo impugnatorio, previsto esclusivamente in funzione
della verifica della conformità dell’attività del Giudice alla norma processuale
che la regola- sull’oggetto della causa devoluta alla cognizione del Giudice di
merito, invece la Corte è tenuta certamente a verificare i requisiti di validità
del provvedimento di sospensione, in relazione alla esistenza -sia come parte
materiale del documento, sia come componente logica evidenziabile, e non
meramente apparente- della ragione giustificativa del potere discrezionale di
sospensione, “altrimenti risolvendosi la sospensione nell’esercizio immotivato
di un potere – che da discrezionale diverrebbe arbitrario ed incontrollabile – e
finendo con il sovrapporsi meccanicisticamente alla diversa – e non
configurabile, per quanto detto – ipotesi della sospensione necessaria ai sensi
dell’art. 295 cod. proc. civ..”

(cfr. Corte cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16142

del 30/07/2015, in motivazione).
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StefatXti ieri

proc. civ. è indispensabile un’espressa valutazione di plausibile contro vertibilità

In tale vizio è incorso il Giudice monocratico del Tribunale di Milano che
limitandosi ad affermare il rapporto di pregiudizialità non ha dato conto delle
ragioni per cui la sentenza della Corte d’appello Milano in data 22.2.2016 n.
1077 -impugnata per cassazione- non era idonea a spiegare efficacia di
“autorità” nel giudizio successivamente instaurato, rendendosi quindi

nell’altro giudizio ritenuto “pregiudicante”.
Il potere di sospensione è stato esercitato del tutto illegittimamente in
quanto la motivazione assunta nell’ordinanza di sospensione non risponde in
alcun modo al paradigma dell’art. 337 c.p.c., comma 2, e l’ordinanza
dev’essere pertanto caducata, dovendosi disporre la prosecuzione del giudizio
pendente avanti il Tribunale Ordinario di Milano.

P.Q.M.
La Corte dispone la prosecuzione del giudizio pendente avanti il Tribunale
Ordinario di Milano.
Roma, 29.11.2017
Il Presidente

(Uliana Armano)

necessaria la sospensione del giudizio fino alla formazione del giudicato

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