Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3300 del 12/02/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 3300 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CARLEO GIOVANNI

Data pubblicazione: 12/02/2013

SENTENZA
sul ricorso 16189-2007 proposto da:
PAGLIARTNI STEFANO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA OPPIDO MAMERTINA 4, presso lo studio
dell’avvocato NEGRETTI GIANDOMENICO, rappresentato e
difeso dall’avvocato MARINO GIORGIO giusta delega in
atti;
– ricorrente –

2012

contro

2133

LEVA VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
S.

CROCE IN GERUSALEMME 75,

presso lo studio

dell’avvocato RORATTO RORERTA, che lo rappresenta e

/t

difende giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1575/2006 della CORTE
D’APPELLO di. ROMA, depositata il 11/04/2006 R.G.N.
3121/2005;

udienza del 18/12/2012 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
CARLEO;
udito l’Avvocato ROBERTA BORATTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’inammissibilita’ dei ricorso.

2

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 20 aprile 1999 Stefano
Pagliarini, premesso di condurre in locazione un appartamento
sito in Lanuvio via delle Pediche n.11, in virtù di un
contratto risalente all’ottobre 1994, prevedente il canone

alla legge sull’equo canone, chiedeva dichiararsi la nullità
del contratto e condannarsi il locatore Vincenzo Leva a
restituirgli le somme pagate in eccedenza rispetto al canone
dovuto. In esito al giudizio, in cui si costituiva il locatore
chiedendo il rigetto dell’avversa pretesa, il Tribunale di
Velletri rigettava la domanda. Avverso tale decisione il
Pagliarini proponeva appello ed in esito al giudizio la Corte
di Appello di Roma con sentenza depositata in data
23.6.2003 rigettava l’impugnazione. Il Pagliarini impugnava
quindi per revocazione ex art.395 nn 1, 3 e 4 cpc la decisione
sulla base della scoperta avvenuta il 16 marzo 2005 di un
documento a firma del Leva. Si costituiva il locatore il quale
chiedeva dichiararsi l’improponibilità dell’impugnazione per
decorso del termine e rigettarsi nei merito la domanda. Con
sentenza depositata 1’11 aprile 2006 la Corte rigettava la
revocazione. Avverso la detta sentenza il soccombente ha
quindi proposto ricorso per cassazione articolato in un unico
motivo, affidato a vari quesiti, illustrato da memoria.
Resiste con controricorso il Leva.
MOTIVI DELLA DECISIONE

3

mensile di L.500.000 per la durata di anni quattro, in deroga

Al fine di inquadrare le ragioni di doglianza formulate dalla
ricorrente, deve rilevarsi che il ricorrente, dopo aver
lamentato violazione dei principi generali di
interpretazione della domanda e conseguente falsa o erronea
affermazione della necessità della produzione della prova

presentata in sede di ricorso di primo grado. Violazione di
legge in particolare del metodo interpretativo rispetto agli
artt.1393 e 1346 cc inLerpretazione ex post delle prove
necessarie”, ha formulato i seguenti quesiti:
” Dica la Suprema Corte se per accertare la nullità di

ai

un contratto di locazione avente ad oggetto bene immobile
illecito sia sufficiente produrre le prove dell’illecito o sia
necessario produrre la prova di decorrenza della locazione”
b)

” Dica l’adita Corte se nel giudizio di revocazione
intercorso, il giudice adito potesse stabilire la conoscenza o
conoscibilità (epoca della)

di un elemento documentale, senza

tener conto al riguardo della DOMANDA cui si riferiva tale
prova, e specie ove la domanda svolta non richiedesse ex
art.2697 cc tale supporto probatorio”
c)

” Dica l’adita Corte se il giudice di merito per
accertare l’applicabilità o meno la legge sui patti in deroga
al rapporto locatizio in atto fra le parti avesse bisogno di
PROVA

SPECIFICA

DECORRENZA

SULLA

contratto/rapporto di locazione”

4

iniziale

del

documentale del contratto e della necessità che fosse

” Dica l’On.Corte se in sede di azione di accertamento
di sussistenza di un vizio revocatorio, il giudice di merito
del gravame debba estendere il suindicato oltre il momento
cronologico di emersione del documento, revisionando tutto il
processo di merito ed emettendo un sostanziale giudizio di
congruità dello stesso ovvero si debba

/Imitare a

verificare

le condizioni di ammissibilità della revisione, prendendo atto
dell’esistenza probatoria e quindi procedendo in base a tale
rinvenimento, ad un riesame di merito proprio della fase
rescindente”
Ciò premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile
in quanto nessuno dei quesiti, posti a corredo dei motivi di
censura,

soddisfa le prescrizioni di legge. Ed invero,

l’ammissibilità del motivo è condizionata alla formulazione di un quesito,
compiuta ed autosufficiente, dalla cui risoluzione scaturisce necessariamente
il segno della decisione (S.U. 28054/08)

e deve escludersi che il

quesito possa essere integrato dalla Corte attraverso
un’interpretazione della motivazione (Cass.14986/09). Infatti,
il quesito consiste non già in un’affermazione di diritto
astratta ed avulsa dal caso concreto, come è stato compiuto
nel caso di specie, ma deve consistere in un interrogativo che
deve necessariamente contenere, sia pure sintetizzandola,
l’indicazione della questione di diritto controversa e la
formulazione del diverso principio di diritto rispetto a
quello che è alla base del provvedimento impugnato, di cui iJ
ricorrente,

in

relazione

al

5

caso

concreto,

chiede

d)

l’applicazione, in modo da circoscrivere l’oggetto della
pronuncia nei limiti di un accogiimento o di rigetto del
quesito stesso (Sez.Un. n.23732/07, n.20360 e n.36/07). In
difetto, deve dichiarars1 l’inammissibilità del ricorso. Segue
la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di

alla stregua dei soli parametri di cui al D.M. n.140/2012
sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il
ricorrente al

pagamento delle

spese del

legittimità che liquida in complessivi

giudizio di

2.700,00 di cui

2.500,00 per compensi, oltre accessori di legge, ed

200,00

per esborsi.
Così deciso in Roma in camera di Consiglio in data 18.12.2012

questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo,

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