Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3300 del 11/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 11/02/2020), n.3300

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8114-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 0636391001, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5773/5/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 05/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

CAPOZZI.

Fatto

RILEVATO

Che:

l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR del Lazio, che ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello da essa proposto avverso la decisione della CTP di Roma, di accoglimento dell’impugnazione del contribuente A.C. avverso un avviso di accertamento per estimi catastali, relativo all’anno 2013.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale la ricorrente lamenta omessa valutazione di un fatto decisivo, ex artt. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e art. 2697 c.c., in quanto la sentenza di primo grado era stata depositata il 4 aprile 2016 e, non essendo stata notificata, la sua impugnazione avrebbe dovuta essere effettuata entro il 4 novembre 2016, ossia entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, ai sensi dell’art. 327 c.p.c., comma 1; ed essa ricorrente aveva allegato all’appello fotocopia del plico raccomandato recante il timbro di accettazione da parte della posta in data 4 novembre 2016 del gravame proposto; e di tale documento la CTR non aveva tenuto conto;

che l’intimata non si è costituita;

che l’unico motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate è fondato;

che, invero, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 13453 del 2017; Cass. n. 11559 del 2018), è da ritenere tempestivo l’appello, notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, qualora la ricezione del plico venga certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione della sentenza;

che, nella specie, dall’esame del fascicolo del giudizio svoltosi innanzi alla CTR del Lazio, è emerso che l’Agenzia ricorrente ha allegato, oltre all’avviso di ricevimento n. 151007755797 del 7 novembre 2016, firmato per accettazione dal Dott. P.M., difensore domiciliatario della ricorrente A.C., attestante l’avvenuta ricezione in data 7 novembre 2016 da parte del citato Dott. P. dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, altresì documentazione attestante che la citata raccomandata n. 151007755797 è stata consegnata alle poste per l’inoltro al Dott. P. il 4 novembre 2016 e quindi tempestivamente rispetto al termine ultimo di invio del 4 novembre 2016;

che, in accoglimento del ricorso in esame, la sentenza impugnata va pertanto cassata e gli atti rimessi alla CTR del Lazio in diversa composizione per nuovo esame, nonchè per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2020

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