Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3300 del 08/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/02/2017, (ud. 09/12/2016, dep.08/02/2017),  n. 3300

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5446/2016 proposto da:

SOCIETA’ EUROBETON S.R.L., P.I. (OMISSIS), in persona del suo

amministratore unico e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ELEONORA DUSE, 35, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO PAPPALARDO, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIAMBRA MARIA GIUSEPPINA, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. 333/2016 del TRIBUNALE di CALTANISSETTA, emesso

il 28/12/2015 e depositato il 22/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO

GENOVESE;

udito l’Avvocato Pierfrancesco Pomilio (delega Avvocato Maria

Giuseppina Giambra), per la ricorrente, che si riporta al ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con decreto in data 22 gennaio 2016, il Tribunale di Caltanissetta ha respinto l’opposizione allo stato passivo proposta da Eurobeton Srl, dal quale detto creditore era stato parzialmente escluso con riferimento alla somma corrispondente agli interessi moratori commerciali, ai sensi della L. n. 231 del 2002, art. 1, atteso che, secondo il comma 2 dell’art. 1 della detta legge: “Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per: a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore”. Ed in particolare, verrebbe meno il presupposto applicativo della direttiva dell’UE in quanto l’imprenditore verserebbe in stato di crisi (o di insolvenza) e pertanto non sarebbe più in grado di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

Avverso il detto decreto la Eurobeton Srl ha proposto ricorso, con atto notificato il 19 febbraio 2016, sulla base di un unico motivo, con cui denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 231 del 2002, artt. 1, 3, 4 e 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Il (OMISSIS) srl non ha svolto difese.

Il ricorso, fermo restando il pacifico accertamento dell’esistenza del credito e dei presupposti di legge per l’astratta applicabilità del D.Lgs n. 231 del 2002, appare manifestamente fondato, come già affermato da questa stessa sezione, con l’ordinanza n. 8979 del 2016, in quanto:

A) con riferimento all’interpretazione letterale della disposizione,il divieto di riconoscimento degli interessi al tasso maggiorato nelle ipotesi, come questa, in cui esso è dovuto, decorre – come nella generalità dei casi afferenti ai crediti chirografari solo dal momento della dichiarazione di fallimento, fermo restando il diritto al riconoscimento di quelli già maturati antecedentemente all’accertata insolvenza del debitore;

B) infatti, tali interessi, secondo il meccanismo previsto dalla cit. L. n. 231, art. 4, si producono automaticamente e senza la necessità formale della messa in mora del debitore;

C) che tale disciplina dei crediti nati nelle cd. “transazioni commerciali” tra imprese hanno un loro statuto peculiare, imposto dal diritto comunitario, e di natura speciale rispetto alle preesistenti disposizioni comuni nel diritto concorsuale (L. Fall., artt. 54 e 55), che non può essere oggetto di interpretazioni abroganti da parte del giudice comune;

D) infatti, come questa Corte ha già affermato (Sez. 3, Sentenza n. 9862 del 2014) ogni diversa interpretazione di tali regole – nella specie, con riferimento alla misura degli interessi maturati, visto che si riconosce la misura legale di essi – si pone in contrasto con il principio di effettività del diritto comunitario (“In tema di domiciliati sentenza di che indichi transazioni commerciali tra soggetti negli Stati membri dell’Unione europea, la condanna al pagamento di interessi di mora, la sola decorrenza e non anche la natura e la misura di essi, sulla base del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, si pone in contrasto con il principio di effettività del diritto comunitario, atteso che ai sensi dell’art. 49, del Regolamento 22 dicembre 2000, n. 44/2001/CE, “ratione temporis” vigente, le decisioni straniere che applicano penalità sono esecutive nello Stato membro richiesto solo se la misura sia definitivamente fissata dai giudici dello Stato membro di origine”);

E) che i presupposti per l’applicazione del diritto comunitario (e cioè l’automatico addebito degli interessi moratori nei rapporti a cui è applicabile la direttiva menzionata) ricorrono – proprio perchè imposti ex lege e senza necessità di un provvedimento giudiziale fino a quando non intervenga la cd. dichiarazione di fallimento dell’impresa ad essa assoggettata (avente, peraltro, natura costitutiva: Cass. Sez. unite, sentenza n. 26619 del 2007 e succ. conff.) e senza che quella possa avere effetto retroattivo, disponendo la cancellazione del relativo ammontare ormai legittimamente maturato;

che il giudice delegato ai fallimenti, in mancanza di una sentenza passata in giudicato che abbia accertato il credito maturato a titolo di interessi moratori, deve compiere detto accertamento in sede di ammissione al passivo del credito in esame, secondo le regole stabilite dalla legge speciale, attuativa della direttiva comunitaria menzionata.

In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., n. 5″.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia contenuta nella relazione (sopra riportata), alla quale non sono state mosse osservazioni critiche;

che, perciò, il ricorso, manifestamente fondato, deve essere accolto, con la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa, anche per le spese di questa fase, al Tribunale di Caltanissetta che, in diversa composizione, nel decidere nuovamente della vertenza, si atterrà ai principi di diritto sopra richiamati.

PQM

La Corte:

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, al Tribunale di Caltanissetta, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, della Corte di cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 9 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2017

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