Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 330 del 13/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 13/01/2010, (ud. 02/12/2009, dep. 13/01/2010), n.330

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.A.R., elett.te dom.to in Roma, alla via Filippo

Nicolai 16/a, presso lo studio dell’avv. Piero Conti, dal quale e’

rapp.to e difeso giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio n. 407/2007/34 depositata il 7/11/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 2/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. IACOBELLIS Marcello;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. DE NUNZIO Wladimiro, che ha concluso aderendo alla

relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da P.A.R. contro l’Agenzia delle Entrate e’ stata definita con la decisione di cui si domanda la cassazione, recante il rigetto dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Roma n. 414/22/2006 che aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) Irpef.

Il ricorso proposto dal contribuente si articola in due motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 2/12/2009 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. La ricorrente ha depositato memoria. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo il ricorrente lamenta la “mancata applicazione della decadenza ” di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 decadenza che sarebbe rilevabile di ufficio e eccepibile per la prima volta in Cassazione.

La censura e’ palesemente infondata.

La decadenza dell’amministrazione finanziaria dall’esercizio di un potere nei confronti del contribuente, in quanto stabilita in favore e nell’interesse esclusivo di quest’ultimo in materia di diritti da esso disponibili, configura un’eccezione in senso proprio che, in sede giudiziale, deve essere dedotta dal contribuente, non potendo essere rilevata d’ufficio dal giudice (Sez. 5, Sentenza n. 18019 del 24/08/2007).

Con secondo motivo il ricorrente assume la illegittima acquisizione delle prove e conseguente contraddittorieta’ della motivazione.

Formula il quesito di diritto: Dica la Corte se nel processo tributano possa considerarsi e tenersi conto, ai fini della redazione della sentenza, di prove illegittimamente acquisite ed in particolare se possano considerarsi prove valide interrogatori acquisiti dalla Guardia di Finanza senza il rispetto del contraddittorio”.

La censura, formulata in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 e’ inammissibile in quanto priva della indicazione delle ragioni, poste a fondamento della decisione, che risulterebbero sostanzialmente contrastanti e tali da non consentire l’individuazione della “ratio decidendi”.

Vanno pertanto disattese le argomentazioni espresse dal ricorrente con la propria memoria, con rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 800,00 oltre accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 2 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2010

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