Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 330 del 09/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 330 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Successione.
Definitività
accertamento.
Termini.

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliata nei relativi uffici
in Roma, Via dei Portoghesi, 12, RICORRENTE
CONTRO
SOLLIMA ANTONIO residente a Trecastagni,

INTIMATO

AVVERSO
la sentenza n.181/34/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Palermo – Sezione Staccata di Catania n.
34, in data 12.04.2010, depositata il 10 maggio 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 28 novembre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Non è presente il P.M..

Data pubblicazione: 09/01/2014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.17566/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
1

E’

chiesta

la

cassazione della

sentenza

Sezione Staccata di Catania n. 34 il 12.04.2010 e
DEPOSITATA il 10 maggio 2010.
2 – Con tale decisione la Commissione Tributaria
Regionale ha respinto l’appello dell’Agenzia Entrate e
confermato la decisione di primo grado, che aveva
dichiarato l’Agenzia decaduta dalla pretesa impositiva,
per mancato esercizio entro il prescritto termine di
legge.
3 -I1 ricorso dell’Agenzia Entrate, che riguarda
impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta
di successione dovuta per l’eredita’ morenda dismessa
da Sollima Federico, è affidato ad un mezzo, con il
quale la decisione di appello viene censurata per
violazione e falsa applicazione degli artt. 76 e 78 del
dpr n.131 del 1986.
4 – L’intimato contribuente, non ha svolto difese in
questa sede.
5 – La questione posta dal ricorso, sembra possa essere
definita in coerenza al principio giurisprudenziale,
secondo cui “Il diritto alla riscossione di
2

n.181/34/2010, pronunziata dalla CTR di Palermo,

un’imposta, conseguente ad avviso di liquidazione
divenuto definitivo, perche’ confermato con sentenza
passata in giudicato, non e’ assoggettato ai termini
di decadenza e prescrizione che scandiscono

ma

dell’azione amministrativo-tributaria,

esclusivamente

al termine di prescrizione

generale previsto dall’art. 2953 cod. civ., in quanto
il titolo sulla base del quale viene intrapresa la
riscossione non e’ piu’ l’atto amministrativo, ma la
sentenza” (Cass. n.5837/2011, SS.UU. n. 25790/2009).
La decisione impugnata, omettendo di considerare che,
nel caso, la liquidazione dell’imposta era avvenuta
sulla base della sentenza, passata in giudicato, della
CTR di Palermo n.135/18/2002 e pronunciando nei termini
anzi

indicati,

non

sembra

abbia

esaminato,

compiutamente, le questioni rilevanti agli effetti
decisori e, d’altronde, la relativa statuizione, non
appare emessa in coerenza al trascritto principio, per
non essere state operate le necessarie verifiche.
6 – Si propone, dunque, la trattazione del ricorso in
camera di consiglio, ed il relativo accoglimento, per
manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380
bis cpc. Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
3

tempi

causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, il ricorso va accolto, per

l’impugnata sentenza;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si
designa in altra sezione della CTR della Sicilia,
procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai citati
principi, pronuncerà nel merito e sulle spese del
presente giudizio, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia ad altra sezione della CTR della Sicilia.
Così deciso in Roma il 28 novembre 2013
Il Presidente

manifesta fondatezza e che, per l’effetto, va cassata

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