Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32999 del 20/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 20/12/2018, (ud. 29/11/2018, dep. 20/12/2018), n.32999

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 7694-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente

domiciliata in ROMA, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che

la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

SACES S.r.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante

p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio

dell’Avvocato CLAUDIO LUCISANO, che la rappresenta e difende assieme

all’Avvocato MARIO GARAVOGLIA giusta procura speciale estesa a

margine del ricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1/15/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE depositata il 30.03.2011, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29.11.2018 dal Consigliere Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA;

Fatto

RILEVATO

CHE:

l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte aveva accolto parzialmente l’appello della Saces S.r.L, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Torino n. 60/14/2008, che aveva respinto il ricorso del contribuente avverso avvisi di accertamento IVA IRPEG IRAP per l’annualità 2003;

l’Ufficio finanziario ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, lamentando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione “;

la società contribuente si è costituita con controricorso, deducendo l’infondatezza del ricorso ed ha proposto altresì, ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi;

con il primo motivo ha lamentato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, “violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7”;

con il secondo motivo ha lamentato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, “omessa motivazione in ordine all’esistenza di un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. è infondata l’eccezione di inammissibilità del primo motivo di ricorso, formulata dalla controricorrente sul presupposto del rilievo della sua articolazione in più profili di doglianza relativi ai vizi di motivazione;

1.2. dall’esame del motivo di ricorso emerge infatti che l’Agenzia con i primi due motivi di ricorso ha sostanzialmente ed unicamente lamentato la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, mentre con il terzo motivo ha lamentato insufficiente motivazione;

2.1. vanno disattesi i tre motivi di ricorso principale, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connessi, con cui si lamenta che la CTR abbia contraddittoriamente affermato che i risultati del conto rimanenze della contribuente impedivano all’Ufficio qualsiasi controllo, giudicando invece attendibile l’impianto contabile ed affermando che poteva sussistere solo una mera difficoltà nella ricostruzione dei dati contabili, e che, riguardo al prezzo dichiarato al mq dalla contribuente in sede di vendita degli immobili, i dati rilevati di scostamento tra il fatturato e l’accertato davano pieno diritto all’Ufficio di verificare la realtà con certezza di prove, pervenendo, però, al contempo alla conclusione che dalla documentazione e dalla ricostruzione effettuata dall’Agenzia delle Entrate non si aveva convinzione di quanto accertato, non riconoscendo valenza probatoria agli elementi offerti dall’Ufficio, affermando inoltre, senza adeguata motivazione, che il calcolo proposto dall’Ufficio ai fini della ricostruzione dei reddito imponibile non teneva conto “delle diverse realtà dell’immobile”;

2.2. è incontestato, in fatto, che l’Ufficio abbia effettuato un recupero a tassazione nei confronti della Saces S.r.L. contestando: a) l’inattendibilità del valore delle rimanenze iscritte in bilancio e la contrarietà alla metodologia imposta dall’art. 59 TUIR vigente, avendo la società contabilizzato tra i ricavi dell’anno gli anticipi ricevuti sulla cessione degli immobili, oggetto dell’attività di impresa, e tra i ricavi dell’anno successivo il saldo, portando a fine anno i ricavi in diminuzione delle rimanenze finali con impossibilità di determinare, in modo corretto, i ricavi effettivamente conseguiti nel corso dell’esercizio in rapporto agli affari conclusi; b) l’omessa fatturazione e non integrale dichiarazione dei ricavi sulla base del calcolo di un prezzo degli immobili venduti superiore a quanto dichiarato;

2.3. la sentenza impugnata fonda, tuttavia, le sue determinazioni su una doppia ratio, quella censurata dall’Ufficio, sopra riportata, e quella secondo cui non sussisterebbe, comunque, alcun danno per l’erario in conseguenza delle condotte poste in essere dalla contribuente atteso che “se…(era)… stata emessa una fattura per ogni acconto ricevuto contabilizzato come ricavo in luogo di un conto numerarlo assimilato, clienti/anticipi, l’utile risulta(va) immutato”;

2.4. simile ratio è di per sè idonea a sorreggere il rigetto della pretesa fiscale, ed essa non risulta censurata, con conseguente rigetto dell’impugnazione atteso che, quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte e autonome rationes decidendi, ognuna delle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perchè possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile che il soccombente censuri tutte le riferite rationes (cfr. Cass. SU. n. 7931/2013);

3.1. dall’inammissibilità del ricorso principale consegue l’assorbimento del ricorso incidentale, proposto in via condizionata;

4. le spese processuali seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, assorbito il ricorso incidentale; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

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