Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32999 del 13/12/2019
Cassazione civile sez. VI, 13/12/2019, (ud. 05/11/2019, dep. 13/12/2019), n.32999
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
P.P., rappr. e dif. dall’avv. Carlo Zauli e dall’avv. Fabrizio
Gizzi, elett. dom. presso lo studio del secondo, in Roma, via
Oslavia n. 30, come da procura in calce all’atto;
– ricorrente –
Contro
RAAL s.r.l. in liquidazione, in persona del L.R. p.t.;
– intimato –
per il regolamento di competenza contro l’ordinanza Trib. Bologna
3.10.2018, n. 1066/2018, R.G. 17264/2017;
lette le conclusioni del P.G. in persona del sostituto procuratore
generale Dott.ssa Zeno Immacolata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 5 novembre 2019 dal Consigliere relatore Dott. Ferro Massimo.
Fatto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Rilevato che:
1. P.P. impugna la statuizione sulla competenza, negata dal decreto Trib. Trib. Bologna 3.10.2018, n. 1066/2018, R.G. 17264/2017, avendo riguardo alla causa civile promossa da RAAL Immobiliare s.r.l. contro la medesima ricorrente;
2. la dichiarazione d’incompetenza per materia, in favore della sezione specializzata in materia d’impresa del tribunale di Bologna, è stata emessa unitamente alla dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo Trib. Bologna 5471/2017 del 7.9.2017 (già chiesto ed ottenuto da P.), con assegnazione del termine di tre mesi per la riassunzione avanti all’Ufficio competente e con compensazione sulle spese;
3. parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio, dichiarando altresì di non avere alcun interesse a proseguirlo, e così anche con riguardo al giudizio di merito, dando altresì atto della intervenuta conciliazione fra le parti originarie;
4. va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c. e non v’è luogo a provvedere sulle spese di lite;
5. non sussistono, inoltre, i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione (Cass. 25485/2018, 19560/2015 e Cass. 25722/2019).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso giusta lo stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019