Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32997 del 20/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 20/12/2018, (ud. 29/11/2018, dep. 20/12/2018), n.32997

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29016/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempre, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Consorzio Acquedotto tre Sorgenti, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, come da procura

speciale in calce al controricorso, dall’Avv. Venerando Bellomo,

elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Federico

Bianca, sito in Roma, Via Tevere n. 46;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia n. 159/25/2012, depositata il 9 novembre 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 novembre

2018 dal Consigliere Dott. D’Orazio Luigi.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’Agenzia delle entrate emetteva avvisi di accertamento nei confronti del Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti, con riferimento agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003, per Irpeg, Irap ed Iva, includendolo tra i soggetti di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 87, comma 1, lett. B, all’epoca vigente (ora art. 73 Tuir), e ritenendo insussistenti i presupposti per l’esenzione fiscale ai sensi del medesimo D.P.R. art. 88 (ora art. 74 Tuir).

2. La Commissione tributaria provinciale accoglieva i ricorsi riuniti, qualificando il Consorzio come ente pubblico territoriale e ritenendolo, dunque, non assoggettabile alle imposte suddette.

3. La Commissione tributaria regionale confermava la sentenza di primo grado, evidenziando che dai documenti prodotti emergeva che il Consorzio curava, in nome proprio, ma per conto dei Comuni consorziati, tutti gli adempimenti necessari per l’approvvigionamento idrico degli stessi, emettendo fatture senza maggiorazione di costi, sicchè non svolgeva attività economica. Inoltre, si rilevava che il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 88, comma 1, all’epoca vigente, dopo la modifica di cui alla L. n. 499 del 1997, art. 22, prevedeva espressamente l’esenzione dall’imposta per “i consorzi tra gli enti locali”, a prescindere dal tipo di attività svolta.

4. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate.

5. Resisteva con controricorso il Consorzio, che depositava memoria scritta.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con un unico motivo di impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 87 e 88 TUIR e della L. 142 del 1990, artt. 22 e 25, in rapporto all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3”, in quanto la Commissione regionale ha ritenuto dimostrato che il Consorzio è un ente pubblico territoriale (Consorzio tra enti locali), quindi non soggetto ad Irpeg ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 88, all’epoca vigente, sicchè l’attività di adduzione delle acque svolta in favore dei Comuni consorziati non può essere qualificata come attività esterna a pagamento, e quindi volta al conseguimento di utili economici, ma direttamente correlata allo svolgimento di attività istituzionale propria del Consorzio. Al contrario, il Consorzio va ricompreso tra le aziende speciali di cui alla L. n. 142 del 1990, art. 25, sicchè per valutare se il Consorzio sia una azienda speciale oppure in Consorzio-funzione occorre tenere conto della sua disciplina legale o statutaria. Per la ricorrente la natura di Consorzio-azienda speciale emerge “anche dalla documentazione acquisita agli atti e dalle dichiarazioni di figure istituzionali dell’Ente interpellante” (cfr. pagina 11 del ricorso per Cassazione). Inoltre, nella risoluzione 18 giugno 2001, n. 92 della Agenzia delle entrate si afferma, a conforto della tesi della ricorrente, che “un Consorzio del tipo azienda speciale se fosse ricompreso nell’ambito dei soggetti esclusi da Irpeg ex art. 88 del Tuir, verrebbe ad avere un trattamento privilegiato rispetto ad altre imprese pubbliche e private che gestiscono analoghe attività sul mercato, privo di qualsivoglia giustificazione normativa e fattuale”, con distorsione anche della normale concorrenza tra imprese, in contrasto con la normativa comunitaria di settore.

1.1. Tale motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

Invero, questa Corte ha affermato che il ricorso per cassazione – per il principio di autosufficienza – deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione (Cass. Civ., sez. 5, 15 luglio 2015, n. 14784; con riferimento all’obbligo di trascrivere una relata di notifica per dedotto vizio della stessa cfr. Cass. Civ, Sez. 5, 28 febbraio 2017, n. 5185; per la valutazione del contenuto della prova testimoniale vedi Cass. Civ., sez. lav., 3 luglio 2017, n. 16332). Con ancora più precisione si è ritenuto che il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) – di produrlo agli atti (indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione) e di indicarne il contenuto (trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso); la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile (Cass. Civ., Sez. 6-3, 28 settembre 2016, n. 19048).

Nella specie, invece, la ricorrente si è limitata a sostenere la natura di Consorzio-azienda speciale, in quanto tale specifica natura emergeva “dalla documentazione acquisita agli atti e dalle dichiarazioni delle figure istituzionali dell’Ente interpellante”, senza minimamente indicare il contenuto di tali documenti e di tali dichiarazioni, con conseguente inammissibilità del ricorso.

Nè si può ritenere che i documenti siano quelli indicati nella motivazione della sentenza della Commissione regionale, trascritta all’interno del ricorso per cassazione, in quanto nella motivazione viene riportato il contenuto di molti documenti (atto costitutivo, statuto, convenzione tra comuni), sicchè non è possibile demandare alla Corte la scelta del documento sotteso al motivo di censura in cassazione.

1.2. Il motivo è anche infondato nel merito, essendo pacifico tra le parti e risultando anche documentalmente che trattasi di Consorzio tra comuni.

Invero, D.P.R. n. 917 del 1986, art. 88 all’epoca vigente, prevede espressamente al primo comma che “Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all’imposta”. Inoltre al secondo comma si dispone che “Non costituiscono esercizio di attività commerciali: a) l’esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici; b) l’esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tale fine, comprese le unità sanitarie locali”. Tale disposizioni è il frutto dell’intervento legislativo di cui alla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 22, che a decorrere dal 1 gennaio 1998, ha inserito tra i soggetti esclusi dall’imposta, oltre ad altri ente, anche “i consorzi tra enti locali”.

1.3. Prima di tale modifica legislativa, quindi, si distingueva, ai fini della esenzione dall’imposta, tra consorzi-funzione, esentati, ed consorzi-agenzie speciali, assoggettati a tale pagamento. In particolare, se i consorzi erano stati costituiti per la gestione di servivi pubblici locali, quindi non aventi rilevanza economica ed imprenditoriale (consorti di funzione) vi era l’esenzione di imposta, mentre se erano costituti consorzi aventi rilevanza economica ed imprenditoriale (aziende-consorzi), di cui alla L. n. 142 del 1990, art. 25, comma 7 bis, poi abrogata dal testo unico enti locali 267/2000, ma rimasta in vigore in Sicilia per il richiamo espresso da parte della L.R. Sicilia n. 48 del 1991) sussisteva il presupposto dell’imposta (Cass. Civ., 20 maggio 2009, n. 11755).

Tuttavia, tale distinzione è venuta meno, per la giurisprudenza consolidata di questa Corte, cui si intende aderire, a decorrere dal 1 gennaio 1998, a seguito della L. n. 449 del 1997, art. 22, che ha modificato il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 88, comma 1, all’epoca vigente (ora art. 74), includendo espressamente tra i soggetti esentati dall’imposta i “consorzi tra enti locali” (Cass. Civ., 15 marzo 2004, n. 5258), sicchè diventa irrilevante accertare l’effettiva natura dei consorzi (Cass. Civ., 20 maggio 2009, n. 11755).

Pertanto, anche della Agenzia delle entrate, risoluzione del 18 giugno 2001, n. 927E, che si fonda ancora sulla distinzione tra consorzi-funzione e consorzi-agenzia speciale, non può essere condivisa, proprio in ragione del consolidato orientamento giurisprudenziale cui si intende aderire e dare continuità.

Più recentemente questa Corte ha affrontato nuovamente la questione della natura giuridica dei consorzi tra enti locali (anche se aventi ad oggetto lo sviluppo di aree e nuclei industriali), in una fattispecie in cui però oltre ai comuni anche la camera di commercio partecipava al consorzio, con la possibilità prevista dalla L.R. Marche n. 48 del 1996, di partecipare al consorzio anche per le società finanziarie dei comuni e le associazioni di imprenditori. Per tale ragione, non si è applicato il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 88, comma 1 (all’epoca vigente) ai fini dell’esenzione da imposta, ma si è dovuto distinguere nuovamente tra consorzio-azienda e consorzio-funzione (Cass. Civ., 3 agosto 2016, n. 16156).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a rimborsare in favore del Consorzio le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi Euro 15.000,00, oltre accessori di legge e spese forfettarie nella misura del 15%.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

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