Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32997 del 13/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 13/12/2019, (ud. 05/11/2019, dep. 13/12/2019), n.32997

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

M.A., rappr. e dif. dall’avv. Ugo Luciano Celestino, elett.

dom. presso lo studio dell’avv. Maurizio Spinella, in Roma, via

Dardanelli, n. 46, come da procura in calce all’atto;

– ricorrente –

Contro

FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, in persona del curatore

fallim. p.t.;

– intimato –

per la cassazione del decreto Trib. Verona 24.3.2017, n. 17/2017,

cron. 1239/2017, R.G. 4664/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 5 novembre 2019 dal Consigliere relatore Dott. Ferro Massimo.

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma

semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del

Primo

Presidente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. M.A. impugna il decreto Trib. Verona 24.3.2017, n. 17/2017, cron. 1239/2017, R.G. 4664/2016, che, rigettando l’opposizione allo stato passivo del FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, ha ritenuto infondata la richiesta di modificare il diniego di ammissione secondo l’invocata prededuzione, così come disposta – ma solo al rango privilegiato ex art. 2751-bis c.c., n. 2 – dal giudice delegato L. Fall. ex art. 96, a fronte della insinuazione al passivo del professionista istante;

2. per il tribunale, la rilevata qualità formale di attestatore della procedura concordataria non bastava ad elevare la relativa prestazione a titolo per il credito come domandato, occorrendo secondo la valutazione rimessa all’autorità giudiziaria – la prova di un collegamento funzionale tra concordato e fallimento; la citata circostanza, corrispondendo ad un legame logico tra le due procedure, di modo che la seconda fosse lo sviluppo della prima e con la regolazione della medesima insolvenza, era esclusa in fatto, posto che erano trascorsi due anni e mezzo dalla predetta declaratoria e nel frattempo la società aveva continuato l’attività;

3. con il ricorso, in unico motivo, si contesta la decisione denunciando violazione della L. Fall., art. 111, avendo errato il tribunale ove ha disconosciuto la regola della prededuzione per il credito sorto in funzione della procedura, stante la effettività – non contestata – della prestazione e la sua portata di corredo necessario alla domanda svolta L. Fall. ex artt. 160-161, ciò bastando per ammettere la domandata qualità, senza ricorso ad alcun requisito utilitaristico.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. il ricorso è inammissibile, con esso equivocandosi sulla “relazione di utilità delle prestazioni rese in funzione del concordato” rispetto alla più specifica motivazione del tribunale scaligero che non ha affatto invocato tale criterio, in particolare nell’accezione di un giudizio positivo ex post, ma ha fondamentalmente riferito il successivo fallimento ad una regolazione concorsuale che non poteva dirsi insistente sulla medesima insolvenza, stante il citato iato temporale, tra l’altro di un quinquennio tra domanda di concordato e fallimento, con due anni e mezzo di impresa in bonis fuoriuscita dalla prima procedura e non ancora entrata nella seconda;

2. si tratta di un apprezzamento di fatto, insindacabile in questa sede, non correttamente censurato mediante ricorso al dedotto vizio della violazione di legge e dunque tale da imporre il richiamo ad un primo profilo, poichè “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.” (Cass. s.u. 8053/2014);

3. il credito del professionista, riconoscendosi la effettività della prestazione, è stato invero ammesso al passivo, nel rango privilegiato, ma se ne è esclusa la funzionalità della prestazione ai sensi della L. Fall., art. 111, apparendo il relativo apporto limitato al concordato (che non ha avuto sbocco, per via del decreto di inammissibilità) e al contempo non connesso al successivo fallimento (per apprezzata diversità della situazione di insolvenza alfine dichiarata e così regolata, due anni e mezzo dopo); il tribunale ha così correttamente applicato il principio, anche di recente ribadito dalla Corte e cui dare continuità, per cui “nelle procedure concorsuali, compresa quella di concordato, la prededuzione attribuisce non una causa di prelazione ma una precedenza processuale, in ragione della strumentalità dell’attività, da cui il credito consegue, agli scopi della procedura, onde renderla più efficiente, atteso che, mentre il privilegio, quale eccezione alla “par condicio creditorum”, riconosce una preferenza ad alcuni creditori e su certi beni, nasce fuori e prima del processo esecutivo, ha natura sostanziale e si trova in rapporto di accessorietà con il credito garantito poichè ne suppone l’esistenza e lo segue, la prededuzione – che, per la differenza del piano su cui opera rispetto al privilegio, può aggiungersi alle cause legittime di prelazione nei rapporti interni alla categoria dei debiti di massa, quando vi sia insufficienza di attivo e sia necessario procedere ad una gradazione pure nella soddisfazione dei creditori prededucibili attribuisce una precedenza rispetto a tutti i creditori sull’intero patrimonio del debitore e ha natura procedurale, perchè nasce e si realizza in tale ambito e assiste il credito di massa finchè esiste la procedura concorsuale in cui lo stesso ha avuto origine, venendo meno con la sua cessazione” (Cass. 15724/2019); si è così precisato che “la consecutio procedurarum è un fenomeno generalissimo consistente nel collegamento sequenziale fra procedure concorsuali di qualsiasi tipo volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell’impresa (vuoi che essa si atteggi come crisi, vuoi che consista in una situazione di insolvenza, dato che stato di crisi e stato di insolvenza possono rappresentare una mera distinzione di grado della medesima crisi economica) e unite da un rapporto di continuità causale e unità concettuale piuttosto che di rigorosa successione cronologica. Ciò significa che ai fini della valutazione della sussistenza di questa sequenza qualificata… occorre… verificare, partendo da un dato cronologico per passare, poi, ad una valutazione di carattere giuridico e/o economico, se l’imprenditore, nell’eventuale iato temporale fra le procedure susseguitesi fra loro, sia intervenuto fattivamente nella gestione dell’impresa ed abbia variato la consistenza economica del suo stato di dissesto in maniera sostanziale, introducendo elementi di rilevante difformità rispetto alla situazione in precedenza apprezzata dagli organi giudiziari”;

4. proprio le citate precisazioni permettono di rinvenire, nelle argomentazioni dei giudici veronesi – sul punto non oggetto di censura – non solo la mancata prova, ricadente a carico del creditore (come ovvio corollario del principio della domanda L. Fall. ex art. 93, comma 3, n. 3), della effettiva consecuzione, ma proprio la prova positiva del difetto di continuità, imperniato sugli elementi fattuali investiti della motivazione resa e, come detto, non censurabile in questa sede;

5. il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Si dà atto mancando ogni discrezionalità al riguardo (cfr., tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass., Sez., U. 27/11/2015, n. 24245; Cass., Sez., U. 20/06/2017, n. 15279) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: norma in forza della quale il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che definisce quest’ultima, a dare atto della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, a norma del detto art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019

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