Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32995 del 13/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 13/12/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 13/12/2019), n.32995

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24458-2018 proposto da:

B.K., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUCA FROLDI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 1331/2018 del TRIBUNALE di ANCONA,

depositato il 03/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI

MARCO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafato decreto con il quale il Tribunale di Ancona, attinto dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha confermato il diniego di protezione internazionale ed umanitaria pronunciato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, avendo il decidente rigettato il ricorso senza ottemperare al dovere di cooperazione istruttoria ed omettendo in tal modo di colmare, a mezzo dell’esercizio dei poteri officiosi a tal fine conferitigli dalla legge, le lacune evidenziate dalla motivazione; 2) della violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, avendo il decidente escluso la sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett c), quantunque nella specie “i presupposti per l’applicazione dell’art. 19, invece, sussistano tutti, essendo la situazione del Paese di provenienza del ricorrente tutt’altro che normalizzata”.

Non ha svolto attività difensiva l’amministrazione intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità, dato che il ricorrente, pur dolendosi della denunciata violazione di legge, si astiene dall’indicare specificatamente le affermazioni contenute nella sentenza impugnata che si assumono in contrasto con la richiamata disposizione di legge, onde la rimostranza oblitera manifestamente lo statuto di censurabilità per cassazione dell’errore di diritto, ed omette di precisare rispetto a quali fatti e circostanze concrete di causa il decidente avrebbe omesso di far uso dei poteri istruttori officiosi accordatigli dalla legge, sicchè la rimostranza, anche alla luce della valutazione in fatto operata dalla decisione, si rivela del tutto generica e puramente esplorativa.

3. Non diversamente anche il secondo motivo incorre in analogo preclusivo giudizio, anch’esso, invero, mostrandosi inosservante del detto requisito di specificità dal momento che nella sua illustrazione, menzionando cumulativamente tanto la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett c) – peraltro non ravvisabile alla stregua della congrua ed adeguata motivazione con cui il decidente ha inteso respingere la doglianza sul punto – quanto quella del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 -anch’essa giudicata, con pari impegno motivazionale, insussistente nella specie – il ricorrente viene meno all’onere di indicare in modo intellegibile ed univocamente apprezzabile quale precetto normativo sia stato in concreto violato al decidente, in tal modo precludendo alla Corte di sindacare, unditus la legalità della decisione.

4 Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile.

5. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA