Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32994 del 20/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 20/12/2018, (ud. 28/11/2018, dep. 20/12/2018), n.32994

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n.28045/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– ricorrente – controricorrente incidentale –

contro

B.G., rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Libranti, del

foro di Catania, elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza

Martiri di Belfiore n.2, presso l’avv. Gaetano Alessi;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 220-18-12 della Commissione Tributaria

Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, emessa il

19/4/2012, depositata il 4/10/2011 e notificata il 19/10/2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre

2018 dal Consigliere Dott. Giudicepietro Andreina.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. l’Agenzia delle Entrate ricorre con due motivi contro B.G. per la cassazione della sentenza n.220-18-12 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, emessa il 19/4/2012, depositata il 4/10/2011 e notificata il 19/10/2012, che, in controversia relativa all’impugnativa dell’avviso di accertamento, con cui l’Amministrazione accertava, relativamente all’anno d’imposta 1999, maggiori Irpef ed Iva, oltre addizionali Irpef e contributi, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, confermando la sentenza della C.T.P. di Catania, che aveva accolto il ricorso del contribuente, ritenendo l’intervenuta decadenza dell’Ufficio dal potere di accertamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 43;

2. con la sentenza impugnata, la C.T.R. della Sicilia, pur ritenendo che non si fosse verificata la decadenza dell’Ufficio, stante la proroga biennale dei termini di accertamento accordata agli uffici finanziari della L. n. 289 del 2002, art. 10,rilevava nel merito che l’Ufficio si era limitato a generiche considerazioni a sostegno dell’atto impositivo, confermando la nullità di quest’ultimo;

3. a seguito del ricorso, il contribuente resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale, affidato a tre motivi;

4. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 28 novembre 2018, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197;

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. ragioni di priorità logica impongono l’esame del primo motivo del ricorso incidentale, con il quale il contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.2. il motivo è infondato;

1.3. invero, come chiarito da questa Corte, “in tema di condono fiscale, la proroga biennale dei termini di accertamento, accordata agli uffici finanziari della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 10, opera, “in assenza di deroghe contenute nella legge” sia nel caso in cui il contribuente non abbia inteso avvalersi delle disposizioni di favore di cui alla suddetta legge, pur avendovi astrattamente diritto, sia nel caso in cui non abbia potuto farlo, perchè raggiunto da un avviso di accertamento notificatogli prima dell’entrata in vigore della legge” (Sez. 5, Sentenza n. 17395 del 23/07/2010);

in base a tale principio, deve ritenersi che, applicandosi la proroga biennale prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 10, non si fosse verificata la decadenza dell’Ufficio dal potere di accertamento;

2.1. passando all’esame del ricorso principale, con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n.5;

secondo la ricorrente la sentenza impugnata non chiarisce perchè le argomentazioni dell’Ufficio non siano idonee a contrastare le deduzioni del contribuente e, quindi, quali siano i motivi di infondatezza nel merito dell’appello;

2.2. il motivo è fondato e va accolto;

2.3. invero, la C.T.R. si è limitata a rilevare che “nel merito l’Ufficio poco esplica, sostanzialmente, a sostegno dell’atto impositivo nè esprime specifiche argomentazioni per confutare quanto emerge dal ricorso introduttivo, limitandosi a generiche considerazioni”;

tale motivazione è del tutto insufficiente a palesare l’iter logico seguito dal giudice di secondo grado nell’affermare la fondatezza nel merito del ricorso del contribuente;

bisogna premetttere che l’onere di riproporre le questioni assorbite che la C.T.R. doveva esaminare e non ha fatto – in base al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, spettava non tanto all’Ufficio (che per altro non ha sollevato eccezioni in senso stretto), quanto al contribuente, parte vittoriosa (Cass., n. 26830 del 2014; Cass. n. 1161 del 2003);

nel caso in esame il giudice di appello, nell’affrontare il merito della controversia, ha ritenuto sostanzialmente fondato il ricorso del contribuente, perchè non era stato efficacemente contrastato dall’Amministrazione, senza esaminare le eccezioni eventualmente riproposte dal contribuente e senza dare conto dei motivi di tale decisione;

non risulta, invece, che la C.T.R. abbia dato conto degli elementi di fatto posti a base del suo giudizio, nè che abbia palesato adeguatamente l’iter logico seguito ai fini della decisione adottata;

all’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, consegue l’assorbimento del secondo motivo (relativo alla violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n.3);

3.1. devono, infine, dichiararsi inammissibili, per carenza di interesse, il secondo ed il terzo motivo del ricorso incidentale, relativi alla violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 42 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5;

“in tema di giudizio di cassazione, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso incidentale condizionato, allorchè proponga censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito, ma sono relative a questioni sulle quali il giudice di appello non si è pronunciato, ritenendole assorbite, atteso che in relazione a tali questioni manca la soccombenza, che costituisce il presupposto dell’impugnazione, salva la facoltà di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio, in caso di annullamento della sentenza” (Cass. sent. n. 22095/2017);

nella fattispecie in esame, le censure oggetto del ricorso incidentale riguardano questioni non specificamente esaminate dal giudice di appello, sulle quali non sussiste la soccombenza del contribuente, vittorioso in appello;

4.1. in conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, rigettato il primo motivo di ricorso incidentale e dichiarati inammissibili il secondo ed il terzo;

la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla C.T.R. della Sicilia, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, rigettato il primo motivo di ricorso incidentale e dichiarati inammissibili il secondo ed il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla C.T.R. della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

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