Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32993 del 20/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 20/12/2018, (ud. 28/11/2018, dep. 20/12/2018), n.32993

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n.27075/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

B.U.;

– intimato-

avverso la sentenza n.126 della Commissione Tributaria Regionale

della Liguria, emessa l’1/7/2011, depositata il 12/10/2011 e non

notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre

2018 dal Consigliere Dott.ssa Giudicepietro Andreina.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. l’Agenzia delle Entrate ricorre con quattro motivi contro B.U. per la cassazione della sentenza n. 126 della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, emessa l’1/7/2011, depositata il 12/10/2011 e non notificata, che, in controversia relativa all’impugnativa dell’avviso di accertamento, con cui l’Amministrazione recuperava a tassazione, relativamente all’anno 2004, Euro 4.420,00 ed Euro 473,00 per scommesse con bookmakers esteri, Euro 357 per costi non deducibili ed Euro 25.151,45 per accreditamenti e prelevamenti bancari privi di giustificazione, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, confermando la sentenza della C.T.P. di Savona, che aveva accolto il ricorso del contribuente;

2. con la sentenza impugnata, la C.T.R. della Liguria, sul presupposto che il ricorso del contribuente era ammissibile, riteneva che i primi giudici correttamente avevano ridotto i proventi da attività illecite riconducibili al contribuente ed imputato i prelevamenti a spese necessarie per la vita ed il sostentamento della famiglia di quest’ultimo;

3. a seguito del ricorso, notificato il 23/11/2012, il contribuente è rimasto intimato;

4. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 28 novembre 2018, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197;

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo, la ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c., in combinato disposto con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, e dell’art. 115 c.p.c.;

deduce la ricorrente che il giudice di appello avrebbe pronunciato oltre i limiti della domanda avanzata con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, che non riguardava il recupero dei proventi da attività illecita, ma solo l’accertamento induttivo sulla base delle movimentazioni bancarie;

1.2. il motivo è inammissibile;

1.3. invero, la C.T.P. di Savona, indipendentemente dal contenuto del ricorso di primo grado, si era pronunciata in ordine alla riduzione dell’ammontare dei proventi da attività illecita sottoponibili a tassazione e l’Amministrazione con i motivi di appello non ha fatto valere l’ultrapetizione, ma ha dedotto l’infondatezza ed il difetto di motivazione della statuizione impugnata;

come è stato detto, “il vizio di ultrapetizione comporta una nullità relativa della sentenza, che va fatta valere con gli ordinari mezzi d’impugnazione e non può essere rilevata d’ufficio dal giudice del gravame, la cui pronunzia, in caso contrario, incorre nel medesimo vizio” (Sez. 2, Sentenza n. 465 del 14/01/2016);

la mancanza di uno specifico motivo di appello, volto a far valere l‘ultrapetizione della pronuncia del giudice di primo grado relativa ai proventi derivanti dall’attività illecita, preclude ogni esame della questione sul superamento dei limiti imposti dalla domanda originaria, che, eventualmente verificatosi con la sentenza di primo grado, non può essere dedotto per la prima volta in sede di giudizio di legittimità;

2.1. con il secondo motivo, la ricorrente denuncia l’insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n.5, circa un fatto decisivo e controverso, consistente nella ragione per cui una parte dei ricavi provenienti dall’attività illecita non fossero imputabili al contribuente;

2.2. il motivo è fondato e deve essere accolto;

2.3. invero, l’Amministrazione aveva fornito un’adeguata motivazione

dell’attribuibilità al contribuente di tutte le somme derivanti dall’attività illecita, evidenziando come anche il trasferimento di Euro 2.000,00 tramite il circuito internazionale Western Union su Bookmakers esteri, effettuato dal figlio del contribuente, fosse avvenuto con il PC posto sul bancone del locale dove B.U. esercitava la sua attività commerciale, spesso coadiuvato dal figlio;

la motivazione della C.T.R., ignorando tali elementi, ha ritenuto che il trasferimento suddetto non fosse ricollegabile all’attività di B.U. unicamente perchè effettuato a nome di B.A. (figlio del contribuente), senza adeguatamente motivare in ordine alla decisività di tale elemento, a fronte della ricostruzione fornita dagli accertatori;

3.1. con il terzo motivo, la ricorrente denuncia la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51 e 54 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n.3;

con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, relativo alla sussistenza di prelevamenti bancari giustificati con riferimento alle necessità di vita personali e familiari del contribuente;

3.2. i motivi, esaminati congiuntamente perchè connessi, sono fondati;

3.3. in particolare, “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’Amministrazione finanziaria, in sede di accertamento induttivo, deve procedere alla ricostruzione della situazione reddituale complessiva del contribuente, tenendo conto anche delle componenti negative del reddito che siano comunque emerse dagli accertamenti compiuti, ovvero siano state indicate e dimostrate dal contribuente, dovendosi, peraltro, escludere l’automatica inclusione, fra le componenti negative, delle operazioni di prelievo effettuate dal contribuente dai conti correnti a lui riconducibili, in quanto le operazioni sui conti medesimi, sia attive che passive, vanno considerate ricavi, essendo posto a carico del contribuente l’onere di indicare e provare eventuali specifici costi deducibili” (Sez. 5, Ordinanza n. 31024 del 28/12/2017);

nel caso di specie, la Guardia di Finanza aveva ritenuto giustificati numerosi prelevamenti, attribuendoli a spese personali e di mantenimento della famiglia;

il contribuente, quindi, aveva l’onere di dimostrare che gli ulteriori prelevamenti rispondessero alle necessità di sostentamento della propria famiglia, dovendosi, in mancanza di una prova specifica sul punto, ritenere che gli stessi siano imputabili a ricavi, in forza della presunzione legale di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32;

4.1. in conclusione, dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, sono fondati e vanno accolti i motivi successivi;

la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla C.T.R. della Liguria, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia per nuovo esame alla C.T.R. della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA