Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32993 del 13/12/2019

Cassazione civile sez. II, 13/12/2019, (ud. 02/10/2019, dep. 13/12/2019), n.32993

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16152-2015 proposto da:

SPACENET EUROPE LTD (già SPACENET S.R.L. e già 3 EMME IMMOBILIARE

S.R.L.), rappresentata e difesa dall’Avvocato FRANCESCA UGGERI ed

elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avvocato ALESSANDRO

GRAZIANI, sito a Roma, via Monte Zebio 37, per procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avvocato CLAUDIO FERRARI e

dall’Avvocato ANDREA DEL VECCHIO, presso il cui studio a Roma, viale

Giulio Cesare 71, elettivamente domicilia, per procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 402/2015 della CORTE D’APPELLO DI BRESCIA,

depositata il 7/4/2015;

udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del

2/10/2019 dal Consigliere DONGIACOMO GIUSEPPE;

sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto

Procuratore Generale della Repubblica CELESTE ALBERTO, il quale ha

concluso per il rigetto del ricorso;

sentito, per la ricorrente, l’Avvocato ALESSANDRO GRAZIANI; sentito,

per il controricorrente, l’Avvocato ANDREA DEL VECCHIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La 3 Emme Immobiliare s.r.l. ha proposto opposizione al decreto con il quale il tribunale di Brescia le aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 81.416,32, oltre interessi, al Condominio (OMISSIS), per quota di spese condominiali dovute per gli anni 2004, 2005 e 2006.

L’opponente, in particolare, dopo aver chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa i propri danti causa B.V., F.F., F.E. e la s.p.a. Malta, per essere tenuta indenne dagli stessi, in solido tra loro, per la somma di Euro 17.709,30, corrispondente alla 50% della quota spese per l’anno 2004, ha dedotto che le delibere attinenti ai bilanci consuntivi e preventivi erano state impugnate tanto dalla stessa, attuale proprietaria, quanto dai suoi danti causa.

La società opponente, quindi, accertata incidentalmente l’errata applicazione ai bilanci delle tabelle millesimali in ordine ai riparti di spesa, ha chiesto di dichiarare che i bilanci dovevano essere redatti osservando l’originale tabella millesimale contrattuale del 1963 e, per l’effetto, di dichiarare da essa non dovute le somme ingiunte.

Il Condominio si è costituito in giudizio ed ha, in via preliminare, eccepito la carenza di legittimazione attiva della Spacenet, in quanto usufruttuaria e non proprietaria, e, nel merito, contestato le domande dalla stessa formulate in quanto infondate.

I terzi chiamati in causa sono rimasti contumaci.

Il tribunale di Brescia, con sentenza del 22/2/2012, ha rigettato l’opposizione ed ha, quindi, confermato il decreto ingiuntivo opposto.

La Spacenet s.r.l. ha proposto appello al quale il Condomino ha resistito.

La corte d’appello di Brescia, con la sentenza in epigrafe, ha respinto l’appello ed ha, per l’effetto, confermato la sentenza impugnata.

La corte, in particolare, ha ritenuto, innanzitutto, l’infondatezza del motivo d’appello con cui la Spacenet, in qualità di usufruttuaria delle unità immobiliari, aveva dedotto il difetto della propria legittimazione passiva, potendo alla stessa essere richieste esclusivamente le somme dovute nella predetta qualità e non anche quelle spettanti al nudo proprietario. La corte, al riguardo, dopo aver accertato, in fatto, che la Spacenet s.r.l., con atto dell’1/7/2004, aveva acquistato le unità immobiliari e che la stessa, con successivo atto del 31/12/2004, aveva ceduto la nuda proprietà delle predette unità immobiliari alla S.I.S. s.r.l., conservando per sè il diritto di usufrutto, ha rilevato che l’appellante, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo, aveva eccepito, in prima battuta, la non debenza della somma e, successivamente, la carenza della legittimazione ad essere destinataria del decreto ingiuntivo. Ora, ha proseguito la corte, mentre la legitimatio ad causam, nel duplice aspetto di legittimazione ad agire e a contraddire, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, l’eccezione con la quale la Spacenet ha sostenuto che erroneamente le erano state addebitate spese ad essa non imputabili quale usufruttuaria ha introdotto argomenti che, in realtà, più che alla legittimazione passiva, attengono alla titolarità passiva del rapporto. Sennonchè, ha aggiunto la corte, l’eccezione di carenza dell’effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, doveva essere dedotta dalla opponente nel primo atto difensivo, e cioè con l’atto di citazione, laddove, al contrario, è stata sollevata per la prima volta all’udienza del 26/6/2007.

La corte, poi, ha ritenuto che era rimasta indimostrata la deduzione, svolta nei confronti dei danti causa, relativa alle spese approvate con il conto consuntivo dell’anno 2006, non essendo stato dimostrato dall’opponente che nella somma ingiunta erano ricomprese spese maturate anteriormente a(30 giugno di quell’anno, di spettanza dei predenti proprietari. La Spacenet, inoltre, ha aggiunto la corte, avrebbe dovuto provare di aver impugnato nei termini la delibera con la quale l’assemblea dei condomini aveva approvato il preventivo delle spese occorrenti durante l’anno e la relativa ripartizione tra i condomini.

La corte, inoltre, dopo aver dichiarato l’inammissibilità del terzo motivo d’impugnazione, ha ritenuto che l’appellante non poteva dolersi che le erano state attribuite spese attinenti al portierato, l’acqua della piscina, l’acqua calda, le pulizie e la manutenzione giardini, trattandosi di spese di ordinaria amministrazione e, quindi, a carico dell’usufruttuario, e, peraltro, approvate con la maggioranza di cui all’art. 1136 c.c. e rispettose del regolamento approvato l’1/10/1977, che ha superato quello del 1963.

La corte, infine, ha respinto il motivo con il quale l’appellante si era doluta dell’omessa pronuncia sulla domanda di nullità delle delibere del 21/1/2006 e del 20/5/2006, osservando che l’opposizione al decreto ingiuntivo può avere ad oggetto la sussistenza del debito e la documentazione posta a fondamento dell’ingiunzione, ovvero il verbale dell’assemblea, ma non anche la validità della stessa, che deve essere contestata in via separata con l’impugnazione di cui all’art. 1137 c.c..

La corte, quindi, ha respinto l’appello ed ha confermato la sentenza impugnata.

La Spacenet Europe LTD, già Spacenet s.r.l. e già 3 Emme Immobiliare s.r.l., con ricorso notificato il 16/6/2015, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza resa dalla corte d’appello, dichiaratamente notificata il 17/4/2015.

Ha resistito, con controricorso notificato il 22.23/7/2015, il Condominio.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 la violazione e l’erronea applicazione dell’art. 63 disp. att. c.c., in correlazione con l’art. 100 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che l’eccezione con la quale l’opponente aveva contestato l’effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, doveva essere dedotta dalla stessa nel primo atto difensivo, e cioè con l’atto di citazione, laddove, al contrario, tale eccezione era stata sollevata per la prima volta all’udienza del 26/6/2007.

1.2. Così facendo, però, ha osservato la ricorrente, la corte d’appello non ha considerato che la questione inerente la titolarità, sia essa attiva che passiva, del rapporto sostanziale, per essere la Spacenet non già la proprietaria ma solo l’usufruttuaria degli immobile, costituisce una mera difesa, la cui rilevabilità non è soggetta a preclusioni temporali.

2.1. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5, la violazione degli artt. 1004 e 1005 c.c., in correlazione con l’art. 63 disp. att. c.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha omesso di verificare, anche attraverso l’esame analitico della documentazione prodotta dal condominio, se gli importi richiesti fossero tutti ad essa riconducibili quale usufruttuaria.

2.2. Eppure, ha osservato la ricorrente, la società appellante nell’atto d’appello, aveva chiaramente esplicitato, attraverso un’analisi dei bilanci, che la somma ingiunta riguardava la totalità delle spese condominiali, senza distinguere tra quelle spettanti all’usufruttuario e quelle attribuibili al nudo proprietario.

3.1. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 la violazione degli artt. 1004 e 1005 c.c., in correlazione con l’art. 67 disp. att. c.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello non ha considerato che sono a carico dell’usufruttuario le spese relative alla custodia, all’amministrazione e alla manutenzione ordinaria della cosa nonchè quelle per le riparazioni straordinarie se rese necessarie dall’inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione.

4.1. Il primo motivo è fondato, con assorbimento degli altri.

4.2. La corte d’appello, infatti, ha ritenuto che mentre la legitimatio ad causam, nel duplice aspetto di legittimazione ad agire e a contraddire, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, l’eccezione con la quale la Spacenet aveva sostenuto che erroneamente le erano state addebitate spese ad essa non imputabili quale usufruttuaria, aveva introdotto argomenti che, in realtà, più che alla legittimazione passiva, attengono alla titolarità passiva del rapporto. Sennonchè, ha aggiunto la corte d’appello, l’eccezione di carenza dell’effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, doveva essere dedotta dalla opponente nel primo atto difensivo, e cioè con l’atto di citazione, laddove, al contrario, è stata sollevata per la prima volta all’udienza del 26/6/2007.

4.3. Ritiene, tuttavia, la Corte di dover dare continuità al principio, più volte ribadito in sede di legittimità, secondo il quale le contestazioni da parte del convenuto in ordine all’effettiva titolarità del rapporto controverso dedotto dall’attore (afferenti, nel caso di specie, l’effettiva titolarità, in capo all’opponente, dell’intero debito fatto valere dal Condominio, in relazione alla circostanza che la stessa, come accertato in fatto dalla corte d’appello, non è la proprietaria delle unità immobiliari ivi esistenti ma solo l’usufruttuaria delle medesime e, come tale, tenuta, a norma degli artt. 1004 e 1005 c.c., solo al pagamento delle spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria del condominio, laddove, al contrario, sono a carico del nudo proprietario le riparazioni straordinarie) hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio (Cass. SU n. 2951 del 2016; Cass. n. 3237 del 2017; Cass. n. 20721 del 2018).

2.6. La corte d’appello non ha fatto buon governo di tale principio: la sentenza impugnata dev’essere, per l’effetto, cassata, con rinvio ad altra sezione della stessa corte, anche ai fini della liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Brescia, anche ai fini della liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 2 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019

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