Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32990 del 20/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 20/12/2018, (ud. 22/11/2018, dep. 20/12/2018), n.32990

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14518-2013 proposto da:

COMUNE DI ASCOLI PICENO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

CRESCENZIO 82, presso lo studio dell’avvocato STEFANO BASSI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARCELLA TOMBESI;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO DI BONIFICA ASO TENNA E TRONTO, elettivamente domiciliato

in ROMA VIALE DEL VIGNOLA 5, presso lo studio dell’avvocato LIVIA

RANUZZI, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO ORTENZI;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA MARCHE SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 162/2012 della COMM.TRIB.REG. di ANCONA,

depositata il 06/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/11/2018 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. la Commissione tributaria regionale delle Marche, con sentenza depositata il 6 dicembre 2012, ha accolto l’appello proposto dal Consorzio Aso, Tenna e Tronto contro la sentenza di primo grado ed ha dichiarato legittima la cartella, annullata dal primo giudice, notificata da Riscossione Equitalia Marche al Comune di Ascoli Piceno per il pagamento di contributi consortili 2002/2003, necessari a ripianare il residuo passivo del bilancio del Consorzio di Bonifica del Tronto (cui il Consorzio Aso Tenna e Tronto è subentrato per L.R. Marche n. 12 del 2004) derivato dall’effettuazione delle opere di bonifica fino al 2003;

2. il Comune di Ascoli Piceno propone ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a quattro motivi e illustrato da memoria; il Consorzio resiste con controricorso, anch’esso corredato da memoria; Equitalia Marche non svolge attività difensiva;

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo di ricorso, il Comune lamenta falsa applicazione del R.D. 10 febbraio 1933, n. 215, artt. 59, 10, 11 e dell’art. 860 c.c. nonchè omesso esame di un fatto decisivo, deducendo che la CTR ha errato nel considerare dovuto il richiesto pagamento, relativo a contributo consortile straordinario non correlato ad una attività vantaggiosa per esso ricorrente;

2. il motivo, inammissibile sotto il profilo del vizio di motivazione (il Comune non allega quale sia il fatto storico decisivo, oggetto di contraddittorio, ignorato dal giudice d’appello) è, per il resto, infondato; la CTR ha dichiarato legittima la pretesa impositiva dopo aver ricordato: che “il perimetro di contribuenza del Consorzio era stato regolarmente trascritto”; che il Piano di Classifica dei terreni era stato adottato dal Consorzio di Bonifica del Tronto con atto n.40/1995 ed era stato approvato dal Comitato Regionale di Controllo di Ancona; che, infine, il contributo era relativo “al ripiano di spese che hanno permesso, fino al 2003, l’effettuazione delle opere di bonifica”; ha quindi sottolineato che non spetta al Consorzio di provare il beneficio conseguito, per effetto dell’attività di bonifica, dagli immobili inclusi nel perimetro del comprensorio consortile;

il giudice si è dunque posto il linea con la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui “l’approvazione del piano di classifica e l’inclusione dell’immobile nel perimetro di intervento consortile fanno presumere il prodursi di un vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell’obbligo di contribuzione, ai sensi dell’art. 860 cod. civ. e R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10” (tra molte, Cass. 9511/2018; 24356/2016; n.13167/2014);

3. col secondo motivo di ricorso il Comune lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio discusso tra le parti; deduce, in primo luogo, che la CTR ha affermato che la cartella di pagamento è legittima sotto il profilo della motivazione in quanto richiama il Piano di Classifica adottato dal Consorzio di Bonifica del Tronto con atto n. 40/1995, laddove invece “la cartella non è stata motivata con riferimento ad un piano di classifica, approvato dalla competente autorità regionale” (secondo quanto si evincerebbe dalla lettura della pagina sei dell’atto impugnato); assume, in secondo luogo, che la cartella sarebbe illegittima in quanto “non risulta che l’ente impositore abbia motivato il proprio atto sul presupposto che gli immobili rientrino nel perimetro del comprensorio”, sicchè la commissione avrebbe errato nel dire che “non risulta agli atti che i beni sottoposti ad imposizione non siano ricompresi nel comprensorio consortile”;

4. il motivo è inammissibile, risolvendosi, per un verso, nella richiesta di una nuova valutazione di un fatto positivamente accertato dalla commissione e, per l’altro, nella richiesta di un sindacato su di un presunto errore sull’applicazione delle regole sull’onere della prova circa la motivazione dell’atto impositivo;

5. con il terzo motivo il Comune lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 falsa applicazione dell’art. 2946 c.c. nonchè, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio; deduce che la commissione ha errato nel rigettare l’eccezione di prescrizione, sollevata da essa ricorrente contro la pretesa del Consorzio, ritenendo applicabile il termine decennale di cui all’art. 2946 c.c. invece che il termine quinquennale previsto dall’art. 2948 c.c., n. 4, per le prestazioni periodiche quali i contributi consortili di cui trattasi;

6 il motivo, inammissibile laddove denuncia il vizio di motivazione, è, per il resto, infondato in quanto, trattandosi di un credito (fatto valere nel 2010) per contributo straordinario (relativo al 2003) dovuto una tantum, la commissione ha correttamente escluso che il termine di prescrizione del diritto alla riscossione fosse quello quinquennale previsto dall’art. 2948 c.c., n. 4 per “gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” ed ha, altrettanto correttamente, ritenuto che il termine fosse quello ordinario decennale di cui all’art. 2946 c.c..

7. con il quarto motivo di ricorso, il Comune lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, discusso tra le parti, deducendo che la commissione ha trascurato la sentenza della commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno n. 457/01/11, con la quale era stata esclusa “per mancanza di presupposto impositivo”, la debenza del contributo straordinario di cui si tratta anche nel presente giudizio, relativamente ad altri immobili comunali;

8. il motivo, che al di là dell’improprio riferimento al vizio di motivazione, veicola una censura di violazione del giudicato esterno (art. 2909 c.c.), è infondato, in quanto la sentenza della commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno n. 457/01/11 si riferisce ad un contributo per immobili diversi da quelli a cui si correla la debenza del contributo qui in discussione: manca dunque la comunanza tra gli elementi costitutivi oggettivi delle due cause, presupposto imprescindibile perchè l’autorità del giudicato esterno possa essere fatta valere;

9. il ricorso, in conclusione, va interamente rigettato;

10. le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo;

11. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso;

condanna il Comune di Ascoli Piceno a rifondere al Consorzio di Bonifica Aso, Tenna e Tronto le spese del giudizio di legittimità,liquidate in Euro 2900,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge;

dà atto dell’obbligo, a carico della parte ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

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