Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3299 del 19/02/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 3299 Anno 2016
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: TRIA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso 24252 2010 proposto da:

PETRILLI ELENA C.F. PTRLNE64C440034N, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 74, presso lo studio
dell’avvocato GIANNI EMILIO IACOBELLI, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2015
4836

POSTE ITALIANE SPA C.F. 97103880585;
– intimata –

Nonché da:POSTE ITALIANE SPA C.F. 97103880585, in persona del
4

Data pubblicazione: 19/02/2016

legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, V.LE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale –

PETRILLI ELENA C. F. PTRLNE64C44C034N, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 74, presso lo studio
dell’avvocato GIANNI EMILIO IACOBELLI, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– con troricorrente al ricorso incidentale RICORSO SUCCESSIVO SENZA NUMERO DI R. G.

POSTE ITALIANE SPA C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, V.LE MAZZINI 134, presso lo
studio

dell’avvocato

LUIGI

FIORILLO,

che

la

rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente successivo contro

PETRILLI ELENA C.F. PTRLNE64C440034N, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 74, presso lo studio
dell’avvocato GIANNI EMILIO IACOBELLI, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso successivo –

avverso la sentenza n. 1128/2009 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 27/10/2009 R.G.N.

contro

-

4399/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
.,

udienza del 10/12/2015 dal Consigliere Dott. LUCIA
TRIA;
udito l’Avvocato Anna BUTTAFOCO per delega verbale
Avvocato Luigi FIORILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
il rigetto del ricorso principale e accoglimento del
ricorso incidentale;

.t.

:

Udienza del 10 dicembre 2015 — Aula B
n. 9 del ruolo — RG n. 24252/10
Presidente: Nobile – Relatore: Tria

1.—La sentenza della Corte d’appello di Roma attualmente impugnata (depositata il 27 ottobre
2009) accoglie l’appello proposto da Elena Petrilli avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
10639/2004 — di rigetto della domanda della Petrilli volta ad ottenere la dichiarazione di nullità
della clausola appositiva del termine ai contratti di lavoro stipulati con POSTE ITALIANE s.p.a., il
primo dei quali per il periodo 4 giugno 1999-30 settembre 1999 in base alla causale delle “esigenze
eccezionali”, di cui all’art. 8 del CCNL del 26 novembre 1994 (come integrato dall’Accordo 25
settembre 1997) — pertanto dichiara la nullità del termine apposto al suindicato contratto e, per
l’effetto, dichiara altresì che, a decorrere dalla data della relativa stipulazione, tra le parti intercorre
un rapporto a tempo indeterminato, ancora in atto al tempo della decisione.
La Corte d’appello, poi, respinge la domanda della lavoratrice di condanna della società al
pagamento delle retribuzioni maturate medio tempore — con conseguente assorbimento
dell’eccezione di aliunde perceptum — in considerazione della rilevata assenza in atti di alcun
elemento che consenta di ritenere provata la messa a disposizione delle energie lavorative alla
società, non contenendo alcun atto giudiziale o stragiudiziale una manifestazione di volontà in tal
senso, non essendo sufficiente al suddetto fine la proposizione della domanda di reintegrazione
recte di riammissione in servizio.
2.—Il ricorso di Elena Petrilli (la cui notifica è stata avviata il 25 ottobre 2010 e si é
completata il 28 ottobre 2010) domanda la cassazione della sentenza, nella parte in cui ha negato
qualunque risarcimento del danno, per un unico articolato motivo.
POSTE ITALIANE s.p.a. propone, successivamente, un autonomo ricorso (la cui notifica è
stata avviata il 26 ottobre 2010 e si è completata il 27 ottobre 2010) nel quale domanda la
cassazione della sentenza per tre motivi. Quindi la società resiste, con controricorso (la cui notifica
è stata avviata il 3 dicembre 2010 e si è completata il 6 dicembre 2010), al ricorso della Petrilli e
propone, altresì, ricorso incidentale per tre motivi (non coincidenti con quelli di cui al precedente
ricorso autonomo).
La lavoratrice replica con controricorso al suddetto ricorso incidentale e deposita anche
memoria ex art. 378 cod. proc. civ. nella quale chiede l’applicazione del sopravvenuto art. 32,
comma 5, della legge n. 183 del 2010.
MOTIVI DELLA DECISIONE
:

In primo luogo vanno riuniti tutti i ricorsi, perché proposti avverso la medesima sentenza.

I Profili preliminari

1

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ne consegue che, nella specie, il ricorso di POSTE ITALIANE s.p.a. (la cui notifica è stata
avviata il 26 ottobre 2010 e si è completata il 27 ottobre 2010) si converte in ricorso incidentale,
essendo la relativa notifica stata avviata il giorno dopo dell’avvio della notifica del ricorso della
lavoratrice (avviata il 25 ottobre 2010 e completata il 28 ottobre 2010).
Pertanto, il ricorso incidentale di POSTE ITALIANE s.p.a. (la cui notifica è stata avviata il 3
dicembre 2010 e si è completata il 6 dicembre 2010) va dichiarato inammissibile, perché esso non
risulta proposto in sostituzione del primo ricorso (vedi, per tutte: Cass. 31 maggio 2010, n. 13257;
Cass. 11 maggio 2012, n. 7344). Peraltro, il suddetto ricorso incidentale — e il controricorso
proposto unitamente ad esso — risultano anche inammissibili per il fatto di essere redatti con la
tecnica di redazione della integrale riproduzione di una serie di documenti del processo che, come
più volte affermato da questa Corte, si traduce in un’esposizione dei fatti non sommaria, in
violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. e comporta un mascheramento dei dati
effettivamente rilevanti, tanto da risolversi in un difetto di autosufficienza, come tale sanzionabile
con l’inammissibilità — a meno che il coacervo dei documenti integralmente riprodotti, essendo
facilmente individuabile ed isolabile, possa essere separato ed espunto dall’atto processuale, la cui
autosufficienza, una volta resi conformi al principio di sinteticità il contenuto e le dimensioni
globali, dovrà essere valutata in base agli ordinari criteri ed in relazione ai singoli motivi —
condizione quest’ultima che nella specie non ricorre (in tal senso, vedi, per tutte: Cass. 18 settembre
2015, n. 18363 e Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698). Ipotesi, quest’ultima, che non si verifica nella
specie.
Il — Sintesi del ricorso principale
2.— Con l’unico motivo del ricorso principale la lavoratrice denuncia, in relazione all’art. 360,
n. 3, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ.: a) violazione dell’art. 112 cod. proc., civ. e del principio della
corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato; b) violazione dell’art. 416 cod. proc. civ. e del
principio di non contestazione; c) violazione e falsa applicazione degli artt. 1217 e 1219 cod. civ.
nonché degli artt. 410 e 414 cod. proc. civ., in relazione all’alt. 1223 cod. civ., in materia di
momento della costituzione in mora e di configurazione della “offerta” delle proprie energie
lavorative, con conseguente diritto al risarcimento del danno; d) omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio; e) violazione degli artt. 115 e 116
cod. proc. civ. nonché dell’art. 2697 cod. civ., per omessa valutazione della prova documentale
della messa in mora, presente in atti, costituita sia dalla richiesta del tentativo obbligatorio di
2

1.- Preliminarmente va precisato che, come regola generale, il principio dell’unicità del
processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la
notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale
nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il
controricorso, fermo restando che tale modalità non é essenziale, per cui ogni ricorso successivo al
primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante,
in ricorso incidentale. Nel caso in cui i due ricorsi risultino essere stati notificati nella stessa data,
l’individuazione del ricorso principale e di quello incidentale va effettuata con riferimento alle date
di deposito dei ricorsi, sicché è principale il ricorso depositato per primo, mentre é incidentale
quello depositato per secondo (vedi, fra le tante: Cass. 17 febbraio 2004, n. 3004; Cass. 13 dicembre
2011, n. 26723; Cass. 4 dicembre 2014, n. 25662).

.i

1

conciliazione (non disconosciuta dalla controparte, sia dalla notifica del ricorso introduttivo del
giudizio).
Le censure sono tutte dirette a contestare la statuizione con la quale la Corte territoriale, dopo
aver ritenuto illegittima la clausola appositiva del termine al primo contratto concluso fra le parti ed
aver dichiarato che, a decorrere dalla data della relativa stipulazione, tra le parti intercorre un
rapporto a tempo indeterminato, ancora in atto al tempo della decisione, ha negato ogni risarcimento
del danno in favore della lavoratrice sull’assunto — che la ricorrente considera erroneo — della
mancanza in atti di un atto giudiziale o stragiudiziale di costituzione in mora con il quale
l’interessata aveva espresso la volontà di mettere a disposizione della datrice di lavoro le proprie
energie lavorative, non essendo idoneo al riguardo il ricorso introduttivo del giudizio.

III — Sintesi dei motivi del ricorso della società POSTE ITALIANE convertito in ricorso
incidentale
3.— Il suddetto ricorso è articolato in tre motivi, con il quali la società, contesta la statuizione
della sentenza impugnata riguardante il termine di efficacia dell’art. 8 del CCNL del 1994,
denunciando: 1) in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., erronea motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio (primo motivo); 2) in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc.
civ., violazione e falsa applicazione dell’alt. 23 legge 26 febbraio 1987 n. 56, dell’art. 8 CCNL 26
novembre 1994, degli accordi sindacali 25 settembre 1997, 16 gennaio 1998, 27 aprile 1998, 2
luglio 1998, 24 maggio 1999 e 18 gennaio 2001, in connessione con gli artt. 1362 e ss. cod. civ.
(secondo motivo); 3) in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., omessa e insufficiente
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (terzo motivo).
In particolare, con il primo motivo la società lamenta la non ritenuta ultrattività della suddetta
clausola fino all’Il gennaio 2001.
Con il secondo motivo si sostiene che erroneamente nella sentenza impugnata si è affermata
l’esistenza di un limite temporale per l’esercizio del potere riconosciuto ai contraenti collettivi di
introdurre nuove ipotesi di assunzione a termine, in aggiunta a quelle previste dalla legge e che gli
accordi attuativi di quello collettivo 25 settembre 1997, che avevano solo efficacia ricognitiva della
situazione straordinaria, conseguente alla riconosciuta necessità di ristrutturazione aziendale e
rimodul azione degli assetti occupazionali in corso di attuazione e valevano a consentire una
previsione generale di ammissibilità di assunzioni di lavoratori a termine anche dopo il 30 aprile
1998.
Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione in ordine alla fonte d’individuazione
della volontà delle parti collettive di fissare alla data ultima ora riferita il termine finale di efficacia
dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997.

IV

Esame delle censure

4.- L’esame congiunto di tutti i motivi di censura — reso opportuno dalla loro intima
connessione — porta all’accoglimento parziale dell’unico motivo del ricorso principale, come
precisato oltre, e al rigetto dei motivi del ricorso incidentale.

3

;

e

Per effetto di tale nuova normativa — che in base al successivo comma 7 dello stesso art. 32 è
da applicare, anche d’ufficio, in “tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data della entrata in
vigore” della legge n. 183 del 2010 — la ivi prevista indennità “forfetizzata” e “onnicomprensiva”
prescinde dalla costituzione in mora del datore di lavoro, sulla cui ritenuta assenza si basa la
statuizione di rigetto di ogni risarcimento del danno in favore della lavoratrice, che viene qui
contestata.
Questo porta, all’accoglimento del motivo del ricorso principale — in parte e nei limiti del
citato ius superveniens — sottolineandosi che il suddetto art. 32, comma 5, deve essere applicato
nella fattispecie, non avendo la relativa abrogazione ad opera dell’art. 55 del d.lgs. n. 81 del 2015
effetto retroattivo (vedi, in tal senso: Cass. 19 ottobre 2015, n. 21069; Cass. 20 ottobre 2015, n.
21266; Cass. 22 ottobre 2015, n. 21521) ed investendo il ricorso principale validamente i capi
risarcitori della sentenza conseguenti alla nullità del termine.
6.- I motivi del ricorso incidentale — da trattare insieme, perché intimamente connessi
devono, invece essere respinti.

4

In base alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, “in materia di assunzioni a termine dei
dipendenti postali, l’art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nel consentire anche alla
contrattazione collettiva di individuare nuove ipotesi di legittima apposizione di un termine al
contratto di lavoro, ha consentito il ricorso ad assunzione di personale straordinario nei soli limiti
temporali previsti dalla contrattazione collettiva, con conseguente esclusione della legittimità dei
contratti a termine stipulati oltre i detti limiti; resta altresì escluso che le parti sociali, mediante lo
strumento dell’interpretazione autentica delle vecchie disposizioni contrattuali ormai scadute (volta
ad estendere l’ambito temporale delle stesse), possano autorizzare retroattivamente la stipulazione
di contratti non più legittimi per effetto della durata in precedenza t stabilita, tanto più che il diritto
del lavoratore si era già perfezionato e le …. 3 organizzazioni sindacali non possono disporre dello
stesso.” (v. fra le altre Cass. 16 novembre 2010 n. 23120). In particolare, come é stato precisato,
“con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del CCNL 26 novembre
1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto il 16 gennaio 1998, le parti hanno
convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione
giuridica dell’ente e alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti
occupazionali, fmo alla data del 30 aprile 1998. Ne consegue che deve escludersi la legittimità delle
assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998 per carenza del presupposto normativo
derogatorio, con l’ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo
indeterminato, in forza dell’art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230” (vedi, per tutte: Cass. 30
4

4

5.- Quanto al motivo del ricorso principale va osservato che dopo il deposito della sentenza
attualmente impugnata, è entrata in vigore la L. 4 novembre 2010, n. 183, il cui art. 32, comma 5,
autenticamente interpretato dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1 comma 13, (in senso conforme a
quanto già affermato dalla Corte Costituzionale e da questa Corte di legittimità), ha così statuito:
“La disposizione di cui al comma 5 della L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, si interpreta nel senso
che l’indennità ivi prevista ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le
conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la
pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di
lavoro”.

Nella specie è pacifico che il contratto de quo è stato stipulato successivamente al 30 aprile
1998 (precisamente, per il periodo 4 giugno 1999-30 settembre 1999 in base alla causale delle
“esigenze eccezionali”, di cui all’art. 8 del CCNL del 26 novembre 1994, come integrato
dall’Accordo 25 settembre 1997), essendo, quindi, la causale apposta ancorata a fattispecie non più
legittimata dalla formazione collettiva, i tre motivi di ricorso devono essere ritenuti infondati, visto
che, sul punto, la sentenza impugnata è del tutto conforme alla suindicata giurisprudenza ed è altresì
motivata in modo congruo e logico.
V — Conclusioni
7.- In sintesi, il ricorso principale deve essere accolto, nei suddetti limiti e per le ragioni dianzi
esposte, il primo dei ricorsi proposti da POSTE ITALIANE s.p.a. (avviato per la notifica il 26
ottobre 2010), previa conversione in ricorso incidentale, va respinto, mentre deve essere dichiarato
inammissibile il ricorso proposto come incidentale dalla suindicata società (la cui notifica è stata
avviata il 3 dicembre 2010).
La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata, in relazione alla censura accolta, con
rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Roma, che si
atterrà, nell’ulteriore esame del merito della controversia, ai principi su affermati (vedi spec.
paragrafo 5).
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale della lavoratrice, nei limiti indicati in
motivazione. Rigetta il ricorso di POSTE ITALIANE s.p.a. (avviato per la notifica il 26 ottobre
2010 e da qualificare come incidentale) e dichiara inammissibile il ricorso proposto come
incidentale dalla suindicata società (la cui notifica è stata avviata il 3 dicembre 2010). Cassa la
sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinvia, anche per le spese del presente
giudizio di cassazione alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.
Così ciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 10 dicembre 2015.

novembre 2015, n. 24374; Cass. 18 novembre 2011, n. 24281; Cass. 28 novembre 2008, n. 28450;
Cass. 4 agosto 2008; n. 21062; Cass. 27 marzo 2008, n. 7979; Cass. 1 ottobre 2007, n. 20608; Cass.
23 agosto 2006, n. 18378).

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