Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3299 del 13/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3299 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 25446-2012 proposto da:
REGIONE EMILIA ROMAGNA 80062590379 in persona del
Presidente della Giunta Regionale, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA MONTE ACERO 2/A, presso lo studio dell’avvocato
BAZZANI GINO, rappresentata e difesa dall’avvocato PENNESI
ANDREA, giusta delibera della Giunta Regionale n. 1551 del
29.10.2012 e giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente Contro
BARONCINI PAOLO;

– intimato avverso la sentenza n. 16/02/2012 della Commissione Tributaria
Regionale di BOLOGNA del 7.11.2011, depositata 11 23/03/2012;

Data pubblicazione: 13/02/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CARACCIOLO.

Ric. 2012 n. 25446 sez. MT – ud. 29-01-2014
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:

La CTR di Bologna ha accolto l’appello di Baroncini Paolo -appello proposto contro
la sentenza n.175/17/2010 della CTP di Bologna che aveva respinto il ricorso del
contribuente- ed ha così annullato la cartella di pagamento relativa a tasse
automobilistiche per l’anno 2006 emessa dalla Regione Emilia Romagna.
L’Ente regione ha proposto ricorso per cassazione fondato su unico motivo.
La parte contribuente non si è difesa.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, va riproposta qui la problematica dei cosiddetti “ricorsi farciti”, cioè
confezionati in modo tale che siano riprodotti con procedimento fotografico (o
similare) gli atti dei pregressi gradi e i documenti ivi prodotti, tra di loro giustapposti
con mere proposizioni di collegamento. E’ indirizzo costante di questa Corte (Cass.
S.U. 19255/2010; Cass. S.U. 16628/2009; Cass. 15180/2010) quello che ha
sanzionato di inammissibilità, per violazione del criterio di autosufficienza, detta
modalità grafica, poiché essa equivale, in sostanza, ad un rinvio puro e semplice agli
atti di causa e viola di poi il precetto dell’art.366 comma 1 n.3 cpc che impone
l’esposizione sommaria dei fatti di causa (sostituita da una modalità che rende
indaginosa e complessa, nonché rimessa alla discrezionale valutazione del relatore, la
verifica del contenuto degli atti di causa).
L’anzidetta prescrizione non può ritenersi osservata allorchè il ricorrente (come nella
specie qui in esame) non prospetti alcuna narrativa degli antefatti e dei fatti di causa

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letti gli atti depositati

né determini con precisione l’oggetto della originaria pretesa, così contravvenendo
proprio alla finalità primaria della prescrizione di rito, che è quella di rendere agevole
la comprensione della questione controversa, e dei profili di censura formulati, in
immediato coordinamento con il contenuto della sentenza impugnata. La
consecuzione di atti puramente giustapposti (o intervallati da semplici locuzioni di

grava contempo la Corte di un compito che le è istituzionalmente estraneo, né può
essere giustificata con l’intento di assolvere più puntualmente all’onere di
autosufficienza, perché il momento della verifica degli atti viene solo dopo la
sommaria ed autosufficiente esposizione dei fatti e non può essere anticipato.
D’altronde, se fosse questo il vero intento della parte ricorrente, essa vi potrebbe
assolvere materialmente compiegando al ricorso per cassazione (e di seguito ad esso)
la copia degli atti ritenuti strumentali a questa esigenza.
Pertanto, si ritiene che il ricorso può essere deciso in camera di consiglio per
inammissibilità.
Roma, 5 luglio 2013

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che la sola parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa i cui argomenti non
inducono questa Corte a rimeditare le ragioni su cui si fonda la proposta del relatore;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa
non si è costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 29 gennaio 2014

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raccordo), se allevia la parte ricorrente dal necessario sforzo di selezione e di sintesi,

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