Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3299 del 12/02/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 12/02/2018, (ud. 29/11/2017, dep.12/02/2018),  n. 3299

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che C.M.C., avendo accettato con beneficio d’inventario, in qualità di successore legittimo, la eredità devoluta dal padre Co., ha convenuto in giudizio vanti il Tribunale Ordinario di Roma, S.C.D., quale procuratore generale del de cuius, i parenti C.C. e L.M.V., nonchè Sa.Lu. -i quali tutti risultavano aver disposto delle disponibilità giacenti sui conti bancari già in titolo al padre e trasferite poi su conti cointestati od intestati esclusivamente ai predetti, nonchè il S.C. n.q. avendo anche alienato anche beni immobili di proprietà del de cuius incassando il corrispettivo- per sentirli condannare alla restituzione delle somme prelevate da tali conti e delle quali si erano appropriati in assenza di legittimo titolo attributivo – si sono costituti tutti i convenuti e la Sartori, tra l’altro, ha allegato che era pendente procedimento penale iscritto al RG n. 47517/2012 in relazione al quale il PM aveva richiesto l’archiviazione cui l’attore si era opposto, instando per la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c..

– nelle more del giudizio il Giudice delle indagini preliminari, rigettava la richiesta di archiviazione fissando la udienza per la prosecuzione del procedimento penale ex art. 409 c.p.p..

– prodotti nel giudizio civile gli atti del procedimento penale, il Tribunale con ordinanza riservata emessa in data 1.12.2016 “viste le risultanze della documentazione prodotta relativa al giudizio penale pendente e ritenuti sussistenti i presupposti”, ha disposto la sospensione necessaria per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c..

– il provvedimento è stato impugnato da C.M.C. con ricorso notificato in data 28.12.2016, a mezzo posta, presso i procuratori domiciliataci, a S.C., Sa.Lu., L.M.V. e C.C.;

– non hanno spiegato difese gli intimati;

– il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte, instando per l’accoglimento del ricorso;

– il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Ritenuto:

– che costituisce principio consolidato di questa Corte che la sospensione necessaria del processo può essere disposta, a norma dell’art. 295 c.p.c., quando la decisione del medesimo dipenda dall’esito di altra causa, nel senso che questo abbia portata pregiudiziale in senso stretto, e cioè vincolante, con effetto di giudicato, all’interno della causa pregiudicata, ipotesi che si verifica qualora una situazione sostanziale rappresenti il fatto costitutivo, o comunque un elemento fondante della fattispecie di altra situazione sostanziale oggetto del distinto giudizio, sicchè occorra garantire uniformità di giudicati, essendo la decisione del processo principale idonea a definire, in tutto o in parte, il “thema decidendum” del processo pregiudicato (cfr. Corte Cass. 1 sez. 26.5.1999 n. 5083; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 26469 del 09/12/2011; id. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1865 del 08/02/2012; id. Sez. 5, Sentenza n. 21396 del 30/11/2012; id. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 21794 del 24/09/2013);

– che il Legislatore processuale, abolendo la pregiudizialità penale automatica già prevista dall’art. 3 c.p., commi 2 e 4 (ante riforma 1988: la norma imponeva la sospensione del giudizio civile laddove la cognizione del reato poteva “influire” sulla decisione della controversia civile), limitando i casi di pregiudizialità penale alle sole ipotesi disciplinate dall’art. 75 c.p.p., comma 3, e dall’art. 211 disp. att. c.p.p., ed introducendo la sindacabilità mediante regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. dei provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell’art. 295 c.p.c. (modifiche introdotte con la L. n. 353 del 1990), ha riguardato negativamente il fenomeno del temporaneo arresto del processo civile, disfavore che ha trovato ulteriore conferma nel novellato art. 111 Cost. che stabilisce il principio della ragionevole durata del processo (cfr. Corte cass. Sez. U, Ordinanza n. 14670 del 01/10/2003; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23906 del 25/11/2010);

– che, pertanto, non ricorrendo nel caso di specie alcuna delle ipotesi previste dall’art. 75 c.p.p. (azione proposta in sede civile nei confronti dello stesso soggetto imputato del reato, dopo che si è perfezionato la costituzione di parte civile nel giudizio penale; sentenza penale pronunciata in primo grado), essendo stata esercitata l’azione penale, nel 2016, su impulso del GIP (successivamente al giudizio civile di condanna iniziato con atto di citazione notificato in data 27.2.2014), ed anche ad attribuire alla disposizione dell’art. 295 c.p.c. un effetto espansivo esterno, ricollegando tale norma alla previsione dell’art. 211 disp. att. c.p.p., secondo cui si fa luogo a sospensione del giudizio civile – sempre che sia già stata esercitata l’azione penale – se il processo penale “può dar luogo a una sentenza che abbia efficacia di giudicato nell’altro processo” (ex artt. 651,652 e 654 c.p.p.), osserva il Collegio che per giurisprudenza consolidata di questa Corte “la sospensione necessaria del processo, ove non imposta da specifiche disposizioni di legge, ha per fondamento non solo l’indispensabilità logica dell’antecedente avente carattere pregiudiziale, ma anche l’indispensabilità giuridica, nel senso che l’antecedente logico venga postulato con efficacia di giudicato, per evitare un possibile conflitto tra giudicati. Tale è lo scopo della norma di cui all’art. 295 c.p.c., che può trovare applicazione solo quando, in altro giudizio, deve essere decisa, con efficacia di giudicato, una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico e non quando sussista solo una questione pregiudiziale in senso logico” (cfr. Corte cass. Sez. U, Ordinanza n. 13682 del 05/11/2001 con riferimento a pregiudizialità penale-; id. Sez. U, Ordinanza n. 14060 del 26/07/2004; id. Sez. 2, Ordinanza n. 9901 del 28/04/2006- in relazione a pregiudizialità civile-);

– che pertanto tra i fatti materiali oggetto di accertamento nel giudizio penale ed i fatti costitutivi del diritto fatto valere nel giudizio civile, deve ravvisarsi non più una generica influenza od una mera dipendenza logica ma deve esistere un nesso di pregiudizialità tecnica tale per cui il fatto-reato viene ad investire direttamente uno o più degli elementi costitutivi della fattispecie giuridica oggetto del giudizio civile: non rileva quindi la eventuale coincidenza dei fatti materiali ma occorre che “l’effetto giuridico dedotto nel processo civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto di imputazione nel giudizio penale” in modo che la sentenza pronunciata nel processo penale possa esplicare nel caso concreto efficacia di giudicato nel processo civile ex artt. 651,652 o 654 c.p.p. (cfr. Corte cass. Sez. 1, Ordinanza n. 27787 del 16/12/2005; id. Sez. 3, Ordinanza n. 15641 del 03/07/2009; id. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 25822 del 21/12/2010; id. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 313 del 13/01/2015; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 7617 del 23/03/2017);

– che, nella specie, la ordinanza del Giudice è motivata in modo assertivo e non enuclea le ragioni per le quali, dagli atti del processo penale prodotti in giudizio, debba ravvisarsi il nesso di pregiudizialità tecnica tra l’accertamento compiuto in sede penale ed i fatti costitutivi della domanda di condanna alla restituzione delle somme indebitamente prelevate dai conti bancari intestati al de cuius o trasferite su conti intestati ad altri soggetti od ancora rivenienti dalla alienazione di diritti su beni immobili di proprietà del de cuius, sicchè il provvedimento sospensivo è illegittimo.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e dispone la prosecuzione del giudizio avanti il Tribunale Ordinario di Roma. Spese rimesse.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2018

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