Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3299 del 10/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/02/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 10/02/2021), n.3299

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24583/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) s.p.a., in persona del Presidente del Consiglio di

amministrazione e amministratore delegato, Dott. B.J.M.,

rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al

controricorso, dagli avv.ti Alessandro TRIVOLI e Marco PASQUALI, ed

elettivamente domiciliata in Roma, alla via Marocco, n. 18, presso

lo studio legale TRIVOLI & ASSOCIATI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 945/01/2019 della Commissione tributaria

regionale dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 14/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di liquidazione per imposta di registro per l’anno 2009 dovuta dalla (OMISSIS) s.p.a. con riferimento ad una sentenza civile con cui il Tribunale di Parma, nel giudizio di impugnazione dello stato passivo promosso dalla Teachers Insurance and Annuit Association of America, ammetteva quest’ultima nel passivo del fallimento (OMISSIS) in chirografo, la CTR con la sentenza impugnata accoglieva l’appello proposto dalla società contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo che la mancata allegazione all’atto impositivo della sentenza civile rendeva l’avviso illegittimo per difetto di motivazione.

2. Avverso la citata sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica l’intimata con controricorso.

3. Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il motivo di ricorso, con cui la ricorrente deduce la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, della L. n. 241 del 1990, art. 3 e degli artt. 3 e 53 Cost., è infondato e va rigettato.

2. Invero, la CTR ha fatto corretta applicazione del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di imposta di registro, l’avviso di liquidazione emesso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 54, comma 5, che indichi soltanto la data e il numero della sentenza civile oggetto della registrazione, senza allegarla, è illegittimo, per difetto di motivazione, in quanto l’obbligo di allegazione, previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad un’attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare (Cass. n. 18352 del 2010, n. 12468 del 2015, n. 29402 del 2017; v. anche Cass. n. 13402 del 2020 in cui, con riferimento ad un avviso di liquidazione dell’imposta di registro emesso in relazione ad un verbale di conciliazione “non solo conosciuto, ma redatto dal contribuente”, sulla rilevata “evidente differenza tra verbale di conciliazione e sentenza”, ha ritenuto di non poter estendere al verbale di conciliazione l’orientamento giurisprudenziale espresso da questa Corte nelle su indicate decisioni).

3. Osserva, altresì, il Collegio che la tesi sostenuta dalla ricorrente, secondo cui, tenendo conto delle difese svolte dalla società contribuente nei gradi di merito, “l’asserita lacuna nella motivazione dell’avviso di liquidazione non ha comportato alcuna difficoltà nella identificazione della pretesa fiscale avanzata dall’Ufficio”, non può essere condivisa in quanto è del tutto evidente come essa non sia idonea a scalfire la finalità che, secondo le citate pronunce di questa Corte, sottende l’obbligo gravante sull’amministrazione finanziaria di allegare all’avviso di liquidazione dell’imposta di registro la copia dell’atto giudiziario oggetto di tassazione, che è quella di “garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive senza comprimerne illegittimamente il termine di impugnazione a sua disposizione”, che prescinde del tutto dal grado di completezza delle difese svolte nel giudizio di impugnazione dell’atto.

4. A quanto fin qui detto aggiungasi che la correttezza della statuizione impugnata è nella specie suffragata anche dalla circostanza che, stando a quanto risultante dal ricorso, in cui è trascritto il contenuto motivazionale dell’atto impugnato, nello stesso neppure è indicato il numero e la data della sentenza oggetto di tassazione; indicazioni di per sè comunque insufficienti.

5. In estrema sintesi, quindi, il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.

6. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714).

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15 per cento dei compensi ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

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