Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3299 del 08/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/02/2017, (ud. 09/12/2016, dep.08/02/2017),  n. 3299

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5432-2016 proposto da:

Z.A., F.L., FR.LU. nella qualità di

commissari straordinari di CIRIO DEL MONTE S.P.A. in AS,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo

studio dell’avvocato ANTONIO BRIGUGULIO, che li rappresenta e

difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

PACK SYSTEM S.A.S., C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G.

FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALFREDO CORTESI giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4886/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

emessa il 10/12/2014 e depositata il 02/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO

GENOVESE;

udito l’Avvocato Alfredo Cortesi, per la controricorrente, che si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

“Con sentenza in data 2 settembre 2015, la Corte d’Appello di Roma, ha accolto l’impugnazione proposta da Pack Sistem snc (ora Pack Sistem sas) contro la sentenza del Tribunale di quella stessa città, con la quale – a sua volta – era stata accolta la domanda di inefficacia, proposta da Cirio Del Monte Italia SpA in AS, ai sensi dell’art. 67 L. Fall., in ordine ai pagamenti di alcune somme di denaro, nel gennaio 2013, con la conseguente condanna di quest’ultima al pagamento della somma introitata, oltre accessori e spese processuali. Di conseguenza, la Corte territoriale, ha riformato la decisione di prime cure che aveva dichiarato inefficaci quei pagamenti (condannando la società resistente al pagamento di quelle somme, oltre accessori e spese) ed ha posto a carico di Pack Sistem le spese del doppio grado.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello ha proposto ricorso Cirio Del Monte Italia SpA in AS, con atto notificato il 26 febbraio 2016, sulla base di un unico motivo, con cui denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 67, comma 2, L. Fall., e art. 2729 c.c..

La società di persone ha resistito con controricorso.

Il ricorso appare manifestamente fondato atteso che con le censure svolte l’AS ricorrente giustamente si duole della ratio decidendi posta a base della reiezione sostanziale della sua domanda e secondo cui sarebbe da “escludere che, dalla mera pubblicazione (degli articoli di stampa) potesse ricavarsi la prova (sia pure a livello indiziario) di una precisa percezione, da parte della accipiens, della irreversibilità della crisi finanziaria in cui versava” il Gruppo Cirio.

Infatti, questa Corte, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, ha affermato la piena idoneità di quell’elemento (nella specie svalutato, una volta e per tutte, in astratto dal giudice a quo, sulla base dell’inesistenza di un dovere di lettura) a costituire indizio da cui – assieme ad altri – poter trarre la prova della sussistenza della scientia decoctionis da parte dell’accipiens: a) Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4762 del 2007 (“la circostanza che esso rivesta la qualità di istituto bancario non è di per sè determinante, neppure se correlata al parametro (del tutto teorico) del creditore avveduto, ma viene in considerazione solo in collegamenti con i sintomi d’insolvenza, quali notizie bilancio, protesti, procedure presenza di concreti conoscibili dello stato di stampa, risultanze di esecutive, etc.; b) Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1719 del 2001 (“Nella specie la S.C., nell’enunciare il principio di cui in massima, ha respinto lo specifico motivo di ricorso, osservando che la sentenza impugnata aveva correttamente fondato la prova della “scientia decoctionis”, non sulla mera qualità professionale della banca, ma sulla esistenza di segni esteriori dello stato di insolvenza – notizie di stampa; risultati del bilancio; protesti – e sulla percezione di tali sintomi da parte di quel soggetto professionalmente qualificato”); c) Cass. Sez. 1, Sentenza n. 699 del 1997 (“Nella specie, la sentenza confermata dalla S.C. aveva accolto l’azione revocatoria evidenziando le imponenti manifestazioni dell’insolvenza del debitore, quali le numerose procedure ingiunzionali, le notizie di stampa, il ritiro del credito bancario, la sospensione dei lavori da parte delle imprese subfornitrici”).

Infine, l’inesistenza di un dovere di lettura della stampa (come posto a fondamento del ragionamento svolto dal giudice di merito) non esclude che, in concreto, secondo l’id quod plerumque accidit, una notevole parte della popolazione (ivi inclusa quella che dirige o collabora all’attività d’impresa) sia solita consultare la stampa ed informarsi da quanto essa pubblica, anche per propria utilità, oltre che per curiosità.

In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto.

In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., n. 5″.

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia contenuta nella relazione (sopra riportata), alla quale sono state mosse osservazioni critiche da parte della resistente;

che, tuttavia, tali rilievi non sono condivisibili in quanto, contrariamente a quanto affermato (a p. 2 della memoria), la motivazione del giudice distrettuale propugna proprio quella censurata “inidoneità in assoluto della prova fornita dagli articoli di stampa prodotti dalla procedura”;

che, invero, la decisione impugnata non è condivisibile e viola i principi relativi al fondamento delle prove presuntive in quanto afferma in astratto ed in generale (ossia non già con riferimento allo specifico caso concreto) che:

a) “al fine della verifica della sussistenza del requisito soggettivo della scientia decoctionis non può attribuirsi specifico rilievo ai pur numerosi articoli di giornale che (…) riportavano notizie sulle difficoltà in cui si dibattevano le società del Gruppo” (p. 6);

b) “le informazioni riportate dalla stampa non possono ritenersi di per sè rivelatrici di una sicura conoscenza del dissesto” (ivi);

c) “è da escludere che, dalla mera pubblicazione di questi ultimi potesse trarsi la prova (sia pure a livello indiziario) di una precisa percezione, da parte della accipiens, della irreversibilità della crisi finanziaria in cui versava (..) il Gruppo” (ivi);

d) “l’accipiens era un normale operatore commerciale e non un operatore finanziario in grado di poter cogliere dalle informazioni diffuse dalla stampa una chiara percezione dello stato di dissesto delle imprese” (ivi);

che le prime tre affermazioni sono erronee perchè escludono, in generale e senza nessuna deroga, la deduzione del fatto ignoto dal fatto noto che, viceversa, come espresso dalle massime elaborate da questa Corte e surriportate, conduce all’affermazione del suo contrario, e cioè che tale esclusione non può essere affermata in via generale e astratta, una volta per tutte, senza porsi in contrasto con i principi della prova presuntiva relativa alle diffuse notizie di stampa richiamati nella Relazione, sopra riportata;

che la quarta affermazione, infine, non ha pregio in quanto essa tende, ancora una volta in via generale ed astratta, a ricavare un’esclusine dell’efficacia della fonte di conoscenza (e quindi dle suo valore probatorio) con riferimento alla categoria dei “non operatori finanziari”, ossia anche di tutti gli operatori commerciali o dei risparmiatori (ecc.) Interessati alle notizie del mercato e delle imprese;

che, perciò, il ricorso, manifestamente fondato, deve essere accolto, con la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa, anche per le spese di questa fase, alla Corte d’appello di Roma che, in diversa composizione, nel decidere nuovamente della vertenza si atterrà ai principi di diritto relativi alla prova presuntiva sopra richiamati.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6-1 sezione civile della Corte di Cassazione, il 9 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2017

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