Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32989 del 20/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 20/12/2018, (ud. 21/11/2018, dep. 20/12/2018), n.32989

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. BILLI Stefania – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9750-2013 proposto da:

D.R., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIULIA 66,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO D’ATRI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), REGIONE LAZIO, ISTITUTO NAZIONALE

PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, AGENZIA DELLE

ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI LATINA;

– intimati –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 76/2013 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 04/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/11/2018 dal Consigliere Dott. BILLI STEFANIA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

– la controversia ha ad oggetto un’opposizione a 14 cartelle di pagamento per omesso pagamento della tassa di registro relativamente agli anni 1959, 1999, 2006; per omesso pagamento Iva degli anni 1993, 1998; per omesso pagamento Inail anno 1999; per omesso pagamento Irpef relativo agli anni 1993, 1995, 1999, 2004;

– il contribuente, premesso che in sede di vendita di un bene gravato da ipoteca, in qualità di venditore, aveva dovuto trattenere una parte del prezzo al fine del pagamento del predetto debito erariale, aveva convenuto in giudizio l’Agenzia delle Entrate, la regione Lazio, l’Inail di Roma e Acqualatina s.n.c. chiedendo l’annullamento delle cartelle impugnate, la restituzione delle somme eventualmente 2 pagate, la condanna al risarcimento di danni morali o comunque non patrimoniali, sul presupposto che non gli era stata mai notificata alcuna cartella di pagamento o avviso di accertamento;

– la C.T.R. di Roma, confermando la sentenza della commissione tributaria provinciale, ha dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, il contribuente aveva impugnato esclusivamente gli atti presupposti senza impugnare la consequenziale iscrizione ipotecaria; la sentenza ha concluso per l’inammissibilità del ricorso in quanto non diretto all’annullamento dell’iscrizione di ipoteca, ma proposto solo contro gli uffici impositori;

– avverso la sentenza ricorre il contribuente depositando anche memoria, mentre l’Agenzia delle Entrate si costituisce tardivamente solo al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il contribuente, propone due motivi di ricorso; con il primo lamenta la violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della L. n. 689 del 1981; del D.Lgs. n. 546 del 1992, D.P.R. n. 602 del 1973, del D.P.R. n. 131 del 1986, della L. n. 157 del 2005. In particolare censura che il giudice adito non abbia accolto l’istanza istruttoria di ordine di deposito degli atti originali, cartelle esattoriali e relative notifiche.

1.1. Il motivo è per alcuni profili inammissibile, per altri infondato. E’ inammissibile nella parte in cui non chiarisce specificando quali siano le parti della sentenza in violazione delle numerose norme genericamente indicate nella intestazione del motivo di censura.

1.2. E’ infondato in quanto, pur richiamando la consolidata giurisprudenza formatasi sul D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19,relativa agli atti impugnabili, emessi in sequenza dall’ente impositore e alle regole relative alla loro autonoma impugnabilità, ha di fatto riconosciuto di non avere impugnato l’iscrizione ipotecaria, avendo dovuto pagare l’ipoteca per ottenerne la cancellazione e vendere l’immobile. Di fatto, quindi, il contribuente ha riconosciuto quanto accertato nella sentenza impugnata, ovvero che l’originario ricorso introduttivo non era diretto contro l’iscrizione di ipoteca. Nella sentenza impugnata è stato chiarito infatti che “l’atto che il contribuente ritiene pregiudizievole è l’avvenuta iscrizione ipotecaria, anche questa a suo dire non notificata, giustificata da omessi pagamenti di cartelle esattoriali (non notificate)”. Non avendo impugnato e chiesto l’annullamento dell’atto lesivo consequenziale, ovvero dell’iscrizione ipotecaria, in quanto le doglianze del ricorso introduttivo sono concentrate solamente sull’omessa notifica degli atti presupposti, correttamente la CTR ha ritenuto il ricorso inammissibile.

2. Sotto altro profilo il contribuente lamenta la violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 2059 c.c., nonchè dell’art. 185 c.p.

2.1. Il motivo è da ritenere assorbito in relazione a quanto accertato al punto 1.

3. Con un secondo motivo il contribuente lamenta il cattivo governo fatto delle spese di lite. Il motivo è inammissibile in quanto il vizio non precisa il tipo di violazione denunciata, così come prescritto dall’art. 360 c.p.c.. Il ricorso per cassazione, infatti, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi (fra le tante Cass. n. 22436 del 2015).

4. Ne consegue il rigetto del ricorso. Nulla a provvedere sulle spese stante la mancata costituzione delle parti citate in giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

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