Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32988 del 20/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 20/12/2018, (ud. 21/11/2018, dep. 20/12/2018), n.32988

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3636-2013 proposto da:

T.R., T.G., elettivamente domiciliati in

ROMA VIA DEL TRITONE 102, presso lo studio dell’avvocato NANNA VITO,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato BENEGIAMO

ANTONIO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI BARI in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 59/2012 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 24/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/11/2018 dal Consigliere Dott. DE MASI ORONZO.

Fatto

RITENUTO

che T.G. e T.R. ricorrono, con un motivo, per la cassazione della sentenza n. 59/11/2012, depositata il 24/7/2012, con cui la CTR della Puglia, in parziale riforma della sentenza della CTP di Bari, dai predetti appellata, ha annullato l’avviso di liquidazione notificato il 6/5/2010, escludendo la sanzione riferita all’Invim, stante l’intervenuta abrogazione del tributo (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 17; D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 2), e riducendo della metà le sanzioni riferite alle imposte di successione ed ipocatastali, secondo la disciplina (D.P.R. n. 637 del 1972, art. 51) ratione temporis applicabile, avuto riguardo alla dichiarazione di successione della madre, C.V., presentata il 30/3/1990;

che l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso e propone ricorso incidentale.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo di impugnazione i contribuenti denunciano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, violazione e la falsa applicazione della L. n. 75 del 1993, art. 3, comma 4; della L. 212 del 2000, art. 10; del D.P.R. n. 637 del 1972, art. 51; del D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 13; del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, commi 2 e 3, giacchè il giudice di appello non ha tenuto conto del fatto decisivo per la controversia rappresentato dalla sostanziale riapertura dei termini per la definizione delle liti fiscali, operata dal D.L. n. 16 del 1993, convertito con modifiche nella L. n. 75 del 1993, disciplina condonistica applicabile nella fattispecie in esame, essendosi aperta il 30/9/1989 la successione di C.V., a seguito della quale era stata presentata il 30/3/1990 la relativa dichiarazione, ed avendo gli eredi, con l’istanza di definizione agevolata del 18/6/1993, presentata nel corso del contenzioso giudiziale, inteso risolvere la pendenza fiscale, con richiesta all’Ufficio di riliquidazione delle imposte di successione, Invim, ipotecaria e catastale, e di cancellazione di interessi e sanzioni;

che la censura va disattesa per le ragioni di seguito esposte;

che, sulla scorta di quanto narrato dalle parti, i contribuenti hanno presentato ricorso avverso l’avviso di accertamento, notificato il 17/9/1992, di rettifica del valore dichiarato dei suoli edificabili ricompresi nell’asse ereditario, ricorso che è stato respinto dell’adita CTP di Bari, con sentenza n. 65/21/06, divenuta definitiva, e l’Ufficio ha provveduto a notificare il 6/5/2010 l’avviso di liquidazione dell’imposta complementare di successione, e relativi accessori, atto impugnato con ricorso, respinto in primo grado, ma parzialmente accolto dalla CTR della Puglia, con la sentenza n. 59/11/2012, per un verso, perchè il giudicato formatosi in virtù della suindicata sentenza n. 65/21/06 “preclude l’esame della violazione, dedotta dagli appellanti, del D.L. n. 16 del 1993, art. 3, comma 4, come convertito, e della L. n. 413 del 1991, art. 53”, per altro verso, perchè la irrogazione della sanzione riferita alla infedele denunzia dei valori, ai fini Invim, “non ha tenuto conto del disposto del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 17, abrogativo dell’Invim e … del disposto del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 2, che esclude l’assoggettabilità a sanzione per fatti che, secondo la legge posteriore non costituiscono violazioni punibili”, ed inoltre perchè la sanzione (minima) riferita alla infedele denunzia dei valori ai fini delle imposte di successione ed ipocatastali, “è quella del 50% a mente del D.P.R. n. 637 del 1972, art. 51, che regola ratione temporis la fattispecie in esame”;

che, come questa Corte (Cass. n. 25103/2014, n. 16334/2014, n. 14537/2008) ha già affermato in tema di condono fiscale, il principio della intangibilità del giudicato, sancito dall’art. 2909 c.c., preclude l’esame delle questioni concernenti la definizione agevolata della controversia sull’avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva rettificato il valore dichiarato dei terreni (suoli edificabili) ricompresi nell’asse ereditario, costituente il presupposto dell’avviso di liquidazione oggetto del presente giudizio, sicchè la impugnata sentenza si appalesa, sotto tale profilo, incensurabile, in quanto la CTR della Puglia ha tenuto conto del passaggio in giudicato della sentenza n. 65/21/06 della CTP di Bari che ha riconosciuto la fondatezza della pretesa fiscale di cui al menzionato accertamento, disattendendo espressamente anche la eccezione di prescrizione del credito formulata dai contribuenti (a pag. 8 del controricorso è trascritto il relativo passaggio motivazionale della citata sentenza);

che, quanto alle sanzioni per incompletezza e infedeltà della dichiarazione, la sentenza di secondo grado ha correttamente applicato il D.P.R. n. 637 del 1972, art. 51, in luogo del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 51, entrato in vigore il 1 gennaio 1991, ai sensi del citato D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 63, essendosi aperta la successione di C.V. in data (30/9/1989) antecedente, non potendosi peraltro estendere l’applicazione di norme che comportano maggiori oneri per il contribuente, nella specie, le pene pecuniarie, da determinarsi sull’imponibile netto avendo riguardo al valore complessivo dei beni o diritti indicati in dichiarazione di successione (in motivazione, Cass. n. 7303/1994, n. 2586/1992);

che, con il motivo di impugnazione oggetto del ricorso incidentale, l’Agenzia delle Entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17 e della L. n. 448 del 2001, art. 8, giacchè il giudice di appello ha accolto in parte qua l’appello dei contribuenti, applicando il principio dell’abolitio criminis, senza considerare che quando la legge istitutiva di un imposta viene abrogata a far tempo da una data stabilità del legislatore, l’imposta continua ad essere dovuta per i fatti verificatisi anteriormente, e l’obbligazione continua ad essere assistita anche dalle relative sanzioni;

che la censura è fondata, alla luce della giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 2226/2015), in quanto “L’intervenuta abolizione dell’Invim non comporta, in base al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 3, alcuna conseguenza riguardo all’irrogabilità delle sanzioni derivanti da comportamenti posti in essere nel periodo di vigenza del tributo, atteso che l’omesso (o incompleto) versamento dell’imposta, nel periodo in cui questa era dovuta, continua a integrare un’ipotesi di violazione punibile.”, principio, peraltro, ritenuto applicabile anche alla imposta di successione; che la sentenza in parte qua va cassata, e non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso originario dei contribuenti sulle sanzioni riferite all’Invim, le quali sono dovute, ferma la statuizione del giudice di appello sulla misura (minima) delle sanzioni riferite alle imposte di successione ed ipocatastali;

che le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale, ed in relazione al mezzo accolto cassa la sentenza impugnata limitatamente alle sanzioni riferite all’Invim, che dichiara dovute dai contribuenti.

Condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 5.600,00 per compensi, oltre rimborso spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

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