Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32988 del 13/12/2019

Cassazione civile sez. II, 13/12/2019, (ud. 24/05/2019, dep. 13/12/2019), n.32988

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20511-2015 proposto da:

F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L.

SETTEMBRINI, 28, presso lo studio dell’avvocato ULPIANO MORCAVALLO,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. MIRABELLO

18, presso lo studio dell’avvocato UMBERTO RICHIELLO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ADA RUFFINI;

B.L.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

APPIO CLAUDIO 289, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO GERMANI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLA DAVOLI;

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DANTE 12,

presso lo studio dell’avvocato SILVIO AVELLANO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIAN CARLO CRICCA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 738/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 29/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/05/2019 dal Consigliere GIANNACCARI ROSSANA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. F.S. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Massa S.M., B.L., S. e C.L. esponendo quanto segue:

– di aver stipulato in data 27.2.2006 un preliminare di compravendita con S.M., con cui prometteva di acquistare un immobile per conto di persona da nominare;

– di aver concluso in data 4.8.2006 un ulteriore contratto preliminare avente oggetto il medesimo immobile per conto del Trust Management e di avere contestualmente sottoscritto una convenzione privata con la quale la S. si impegnava a corrispondere all’attore la somma di Euro 500.000,00 per prestazioni professionali stragiudiziali;

– il giorno 11.09.2006, fissato per la stipula del contratto definitivo innanzi al notaio C., appreso che l’imposta da pagare andava commisurata al valore catastale, la S. ed il Co., mandatario del trust, si accordavano per risolvere consensualmente il contratto;

– in data 3.10.2006 veniva concluso il contratto di compravendita innanzi al notaio C..

1.1 L’attore, lamentando che non gli fosse stato corrisposto il corrispettivo per l’attività professionale svolta, chiedeva accertarsi la nullità del contratto definitivo di compravendita, l’inadempimento contrattuale ed extracontrattuale delle parti ed il risarcimento dei danni.

2. Il Tribunale di Massa rigettava la domanda.

2.1 La Corte d’Appello di Genova, con sentenza del 29.5.2015, dichiarava inammissibile l’appello del F. perchè tardivamente proposto oltre il termine di breve di trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado (la sentenza era stata notificata il 4.5.2010 e l’appello era stato proposto il 16.6.2010). La corte di merito riteneva che il disconoscimento della mancanza di conformità della copia della sentenza all’originale fosse stato tardivamente effettuato e che, attesa l’unitarietà del rapporto processuale, il termine fosse decorso anche per le altre parti.

3. Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso F.S. sulla base di due motivi.

3.1 Hanno resistito con separati controricorsi B.L., S.M. e C.L..

3.2 In prossimità dell’udienza il ricorrente e C.L. hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 325 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto sarebbe onere di chi notifica la sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve, produrre la copia autentica, sicchè avrebbe errato la corte di merito nel ritenere tardiva la contestazione di conformità della copia della sentenza all’originale.

1.1 Il motivo non è fondato.

1.2 La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell’atto processuale spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., richiesta dalla legge in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, può avvenire anche mediante l’allegazione di fotocopie non autenticate, ove manchi contestazione in proposito, poichè la regola posta dall’art. 2719 c.c. – per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformità all’originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell’attività di disconoscimento alla parte interessata, pure se interessata – trova applicazione per tutti i documenti (Cassazione civile sez. VI, 08/09/2017, n. 21003, Cass. Civ., Sez. V, n. 13439 del 27/07/2012).

1.3 Questa Corte ha anche chiarito che, da un lato, tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, è applicabile la disciplina degli artt. 214 e 215 c.p.c.; dall’altro, conseguentemente, che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta (tanto nella sua conformità all’originale quanto nella scrittura e sottoscrizione) se la parte comparsa non la disconosca, in modo formale, e quindi specifico e non equivoco, alla prima udienza, ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione (Cass. 13425/2014).

1.4 Nella specie, la contestazione della conformità della copia all’originale è avvenuta per la prima volta in sede di comparsa conclusionale, sicchè correttamente la corte territoriale ha ritenuto che la sentenza di primo grado fosse stata validamente notificata e fosse idonea a far decorrere il termine brave di impugnazione.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 331 c.p.c., art. 332 c.p.c., art. 102 c.p.c., in quanto la corte territoriale avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile l’appello per tardività, nonostante il termine per impugnare non fosse decorso per le altre parti, non sussistendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario ma di cause scindibili.

2.1 Il motivo non è fondato.

2.2 Nel processo con più parti, la notificazione della sentenza eseguita ad istanza di una ad altra delle parti fa decorrere i termini per l’impugnazione non solo tra il notificante ed il notificato, ma anche nei confronti delle altre parti in caso di cause inscindibili o tra loro dipendenti, nonchè nei casi in cui la controversia concerna un unico rapporto sostanziale.

2.3 In tal caso, il giudice, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti pretermesse.

2.4 L’unitarietà del termine per proporre impugnazione, nei processi con pluralità di parti, ricorre sia quando si configuri l’ipotesi di litisconsorzio necessario ma anche nelle ipotesi di litisconsorzio processuale (cd. litisconsorzio “unitario o quasi necessario”), con la conseguenza che la notifica della sentenza eseguita da una delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l’inizio del termine breve per impugnare contro tutte le altre parti, sicchè la decadenza dall’impugnazione per scadenza del termine esplica effetto nei confronti di tutte le parti (Cassazione civile sez. III, 07/06/2018, n. 14722).

2.5 Nella specie, la corte di merito, ha ravvisato un’ipotesi di litisconsorzio processuale tra le parti del giudizio, attesa la comunanza di petitum e causa petendi, sicchè, una volta dichiarato inammissibile l’appello del F. perchè tardivamente proposto, in assenza di una valida impugnazione e considerata l’unitarietà del rapporto processuale, ha correttamente ritenuto che il termine per impugnare fosse decorso anche per le altre parti.

3. Il ricorso va pertanto rigettato

4. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di C.L. della delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi ed in Euro 8.000,00 in favore degli altri controricorrenti oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, il 24 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019

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