Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32987 del 20/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 20/12/2018, (ud. 20/11/2018, dep. 20/12/2018), n.32987

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9452-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.P.E., domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato MOSTARDINI NICOLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 32/2013 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 12/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2018 dal Consigliere Dott. CASTORINA ROSARIA MARIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza n. 32/6/2013 della CTR del Lazio la quale accoglieva l’appello del contribuente per la revocazione della sentenza della CTP di Roma n. 160/19/11.

La CTP aveva respinto il ricorso per revocazione del contribuente D.P.E. avverso la sentenza della CTP che aveva pronunciato su un ricorso avverso avviso di liquidazione dell’imposta di registro richiesta per la decadenza dall’agevolazione dell’acquisto della prima casa.

La CTR riteneva revocabile la sentenza della CTP, pacificamente passata in giudicato al momento in cui era stato proposto il ricorso per revocazione, sul presupposto che per errore di fatto il giudice di prime cure aveva ritenuto non più usufruibile l’agevolazione per l’acquisto della prima casa sebbene al momento dell’acquisto il contribuente non fosse più in possesso dell’immobile per il quale aveva goduto delle agevolazioni previste dalla L. n. 168 del 1982.

Resiste il contribuente con controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il motivo di ricorso l’agenzia deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs n. 546 del 1992, artt. 49, 51, 64 e 65,dell’art. 327 c.p.c. e dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Lamenta che erroneamente la CTR ha ritenuto revocabile la sentenza della CTP di Roma n. 175/61/2004 pubblicata il 24.5.2004 e passata in giudicato il 9.7.2005, impugnata solo in data 18.7.2008.

La censura è fondata.

Rileva il Collegio che la sentenza di primo grado, come emerge dalla copia prodotta dalla ricorrente, venne depositata in cancelleria in data 24.5.2004 ed è dunque passata in giudicato il 9.7.2005.

Il ricorso per revocazione ordinaria ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, è stato depositato in data 18.7.2008 e, dunque, palesemente oltre l’anno solare dal deposito della sentenza.

Parte resistente ha dedotto che poichè la controparte, costituendosi nel relativo giudizio, non aveva eccepito la tardività della revocazione nè l’aveva rilevata la CTR, si sarebbe formato giudicato implicito in senso contrario.

La tesi è priva di pregio, dato che è escluso che il giudicato interno si formi in modo implicito, cioè al di là di una espressa decisione sul punto che non venga impugnata.

Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. sez. un. n. 26019 del 2008) hanno osservato che il potere di controllo delle nullità (non sanabili o non sanate), esercitabile in sede di legittimità, mediante proposizione della questione per la prima volta in tale sede, ovvero mediante il rilievo officioso da parte della Corte di cassazione, va ritenuto compatibile con il sistema delineato dall’art. 111 Cost., allorchè si tratti di ipotesi concernenti la carenza assoluta di “potestas iudicandi” come la decadenza sostanziale dall’azione per il decorso di termini previsti dalla legge poichè si tratta di atti che nessun giudice avrebbe potuto pronunciare, difettando i presupposti o le condizioni per il giudizio.

La tardività dell’impugnazione è questione di rito rilevabile d’ufficio al di là ed a prescindere dalla prospettazione della parte interessata (in termini Cass. n. 12794 del 2000), e rilevante sotto il profilo che se fosse fondata ne discenderebbe l’esistenza della cosa giudicata formale sulla sentenza di primo grado.

Ai fini della sua rilevazione sarebbe stato sufficiente non solo quanto emergente – pur senza attività di allegazione della tardività della revocazione, quindi, della formazione della cosa giudicata sulla sentenza di primo grado – dagli atti di costituzione delle parti, ma anche quanto emergente dalla sentenza impugnata.

Ne segue che la CTR avrebbe dovuto dichiarare inammissibile per tardività il ricorso per revocazione e non invece esaminarlo nel merito. La constatazione della inammissibilità deve essere fatta in questa sede perchè il giudizio non avrebbe potuto proseguire in ragione della tardività della revocazione.

Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza cassata.

Le spese del giudizio di merito seguono la soccombenza in considerazione dell’evoluzione nel tempo della giurisprudenza in materia della rilevabilità d’ufficio della tardività dell’impugnazione.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, proposto dal contribuente.

Condanna D.P.E. al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 1.200,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

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