Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32986 del 13/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 13/12/2019, (ud. 10/10/2019, dep. 13/12/2019), n.32986

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

Dott. PICCONA Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17831-2014 proposto da:

EQUITALIA SUD S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore domiciliata ope legis presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’Avvocato PAOLO MADARO;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio dell’avvocato GIANDOMENICO CATALANO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORELLA FRASCONA’;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

nonchè contro

P.S., domiciliata ope legis presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato ROSALBA

PINDINELLO;

– controricorrente e controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 4673/2013 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 02/01/2014 R.G.N. 3119/2012.

Fatto

RITENUTOIN FATTO

Che:

la Corte d’appello di Lecce, con sentenza n. 4673 del 2013, ha respinto l’impugnazione proposta da Equitalia Sud S.p.A. nei confronti di P.S. e INAIL avverso la sentenza del giudice di primo grado che in accoglimento del ricorso aveva dichiarato l’intervenuta estinzione dei crediti riportati nella cartella esattoriale per intervenuta prescrizione quinquennale, ritenendo inapplicabile alla specie il disposto dell’art. 2953 c.c..

avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione Equitalia S.p.A. affidandolo ad un motivo;

resistono con controricorso P.S. e INAIL che propone altresì ricorso incidentale affidato ad un motivo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

con l’unico motivo di ricorso Equitalia SUD deduce la violazione della L. n. 335 del 1995, in relazione all’art. 2953 c.c..

analogo motivo viene avanzato dall’INAIL con ricorso incidentale i due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati invero, la definitività dell’accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime non è preclusiva dell’accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, e coperta dall’azione generale prevista dall’art. 615 c.p.c. (tra le tante v., da ultimo, Cass. 29 gennaio 2019, n. 2428);

va, poi, va riaffermato il principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione n. 23397 del 2016, seguita ex multis da Cass. 21704 del 2018, cui si intende dare continuità;

la sentenza appena citata ha affermato che soltanto un atto giurisdizionale può acquisire autorità ed efficacia di cosa giudicata e, che il giudicato, dal punto di vista processuale, spiega effetto in ogni altro giudizio tra le stesse parti per lo stesso rapporto e dal punto di vista sostanziale rende inoppugnabile il diritto in esso consacrato tanto in ordine ai soggetti ed alla prestazione dovuta quanto all’inesistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del rapporto e del credito mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato ed a quelli che comportino un mutamento del “petitum” ovvero della “causa petendi” della originaria domanda (vedi, per tutte: Cass., 12 maggio 2003, n. 7272; Cass., 24 marzo 2006, n. 6628)”;

tale principio comporta che se nell’arco dei cinque anni dalla notifica della cartella non si procede alla riscossione coattiva o non viene notificato un atto interruttivo della prescrizione il credito si prescrive ed è strumento idoneo a far valere l’intervenuta prescrizione anche l’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c., (in combinato disposto con l’art. 618-bis c.p.c., in materia di previdenza), che tende a contestare l’an dell’esecuzione e, come è noto, uno dei “vizi ” che giustificano il ricorso all’art. 615 c.p.c. è proprio l’intervenuta prescrizione del credito successiva alla formazione del titolo;

in particolare, l’eventuale decorrenza del termine per l’esperimento dell’azione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, come precisato dalle SS.UU. citate, non rende incontrovertibile, come accade per i provvedimenti giurisdizionali non impugnati, la cartella esattoriale, ma preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo e cioè alla cartella esattoriale, lasciando all’interessato la possibilità, ove vi siano i presupposti di esperire l’azione di opposizione all’esecuzione per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo;

sempre le Sezioni Unite citate hanno affermato che la scadenza del termine pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato;

dunque, dovendo esaminarsi l’eccezione di prescrizione alla luce di tali principi la sentenza va confermata e i ricorsi principale ed incidentale devono essere respinti;

– le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo;

– sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 1 -bis, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso principale e quello incidentale. Condanna il ricorrente principale e il ricorrente incidentale, in solido, alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi Euro 3000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1 -bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019

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