Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32985 del 20/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 20/12/2018, (ud. 20/11/2018, dep. 20/12/2018), n.32985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18094-2013 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PASUBIO 15, presso

lo studio dell’avvocato TARDELLA CARLO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

AGENTE DI RISCOSSIONE DI NAPOLI EQUITALIA SUD SPA, AGENZIA DELLE

ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI NAPOLI UFFICIO CONTROLLI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 127/2012 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 25/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2018 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA.

Fatto

RILEVATO

Che:

p. 1. S.M. propone quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 127/47/2012 del 25 giugno 2012, con la quale la commissione tributaria regionale della Campania, a conferma della prima decisione (CTP Napoli n. 554/32/2009), ha ritenuto legittimo il silenzio-rifiuto opposto dall’agenzia delle entrate alla sua richiesta di annullamento in autotutela (D.P.R. n. 87 del 1992, art. 68) dell’avviso di accertamento in rettifica Invim 1999 su immobile (sito in (OMISSIS)) oggetto di trasferimento 3 giugno 1999.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: – il contribuente non aveva impugnato tale avviso di accertamento, ma soltanto la cartella di pagamento successivamente emessa, di cui egli era venuto casualmente a conoscenza; – la circostanza che l’avviso di accertamento in questione non gli fosse stato notificato presso la sua residenza estera (in Lugano, come risultante dall’AIRE) bensì in Italia ex art. 140 c.p.c., contrastava in effetti con quanto stabilito dalla sentenza della Corte Cost. n. 366 del 2007 (dichiarativa della parziale illegittimità del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 58 e 60, nonchè del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26), ma tale sentenza non era nella specie rilevante, perchè ‘successivà alla pronuncia di inammissibilità del ricorso del contribuente emessa, nel suddetto giudizio di opposizione alla cartella, dalla corte di cassazione (ord. n. 23184/08) e costituente giudicato favorevole all’amministrazione finanziaria; – in forza di tale giudicato, il rapporto tributario doveva infatti ritenersi ormai esaurito, con conseguente inapplicabilità della sopravvenuta pronuncia della Corte Costituzionale, e legittimità del diniego di autotutela.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, nè dall’agenzia delle entrate, nè dall’agente per la riscossione Equitalia Sud.

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso il S. lamenta vizio di motivazione per travisamento dei fatti. Per avere la commissione tributaria regionale affermato che la sentenza della Corte Costituzionale sull’obbligo di notificazione dell’atto impositivo presso la residenza estera risultante dall’AIRE era intervenuta successivamente al giudicato di cui alla ordinanza della corte di cassazione n. 23184/08 cit., nonostante che – al contrario quest’ultima decisione fosse stata emessa il 25 giugno 2008 e pubblicata il 9 settembre 2008, mentre la sentenza della Corte Costituzionale era stata pubblicata il 7 novembre 2007. Ciò deponeva per il non esaurimento del rapporto tributario in oggetto, e dunque per la necessaria applicazione ad esso della decisione del giudice delle leggi.

Con il secondo motivo di ricorso il S. lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 136 Cost., sull’efficacia delle sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale. Per non avere la commissione tributaria regionale rilevato che tali sentenze avevano efficacia retroattiva e comportavano, a far data dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, l’eliminazione dall’ordinamento della norma illegittima che, pertanto, non poteva più essere applicata ai rapporti giuridici ancora pendenti, come quello in oggetto.

Con il terzo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.L. n. 564 del 1994, art. 2-quater, conv. in L. n. 656 del 1994, in relazione al D.M. Finanze n. 37 del 1997, artt. 2 e 3. Per avere la commissione tributaria regionale ritenuto legittimo il diniego di autoannullamento da parte dell’amministrazione finanziaria stante il sopravvenire del giudicato a quest’ultima favorevole, nonostante che la sentenza della Corte Costituzionale fosse intervenuta prima, tanto della citata ordinanza della corte di cassazione, quanto della decisione sull’impugnazione del silenzio-rifiuto in autotutela.

p. 2.2 Questi tre motivi di ricorso – suscettibili di trattazione unitaria per la stretta connessione delle questioni giuridiche dedotte – sono infondati.

E’ vero che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, l’ordinanza di questa corte di legittimità n. 23184/08 è stata emessa, nel giudizio di opposizione alla cartella, dopo – e non prima – la sentenza della Corte Costituzionale n. 366/07 sulla illegittimità delle norme notificatorie in oggetto nei confronti di soggetti AIRE.

Ciò non toglie che, nonostante questo errore di ricostruzione cronologica della fattispecie, la decisione qui impugnata meriti convalida.

Va infatti considerato che la pregressa emanazione della sentenza del giudice delle leggi non era di per sè tale da precludere l’evento processuale costituito dalla formazione del giudicato all’esito del giudizio di cassazione in oggetto.

E tale giudicato – consolidatosi non sulla pronuncia, in mera funzione processuale, della corte di cassazione bensì sull’assetto sostanziale del rapporto giuridico tributario così come rinveniente dalla sentenza di merito, siccome fatta oggetto del ricorso per cassazione – si è obiettivamente formato in senso tanto formale quanto sostanziale.

Il che appare necessario e sufficiente a disattendere la tesi del S., tutta incentrata sulla sola (diversa) consecuzione temporale tra la pronuncia di illegittimità costituzionale e l’ordinanza di cassazione.

In particolare, le doglianze in esame non danno conto del fatto che l’ordinanza di legittimità in esame ha sancito la inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal S. “avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 34/20/06, depositata il 14 marzo 2006, con la quale è stato rigettato l’appello da lui proposto contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva respinto il ricorso del S. avverso cartella di pagamento notificatagli per INVIM relativa all’anno 1999” (così ord. cit.); e ciò “in quanto i motivi indicati risultano del tutto sforniti dei requisiti prescritti, per i ricorsi per cassazione avverso sentenze depositate a decorrere dal 2 marzo 2006, dall’art. 366-bis c.p.c., non essendo corredati del quesito di diritto, nè delle indicazioni previste dal secondo periodo di tale norma per il caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (per il quale si richiede un momento di sintesi – omologo del quesito di diritto – che circoscriva chiaramente i limiti della censura, in modo da non generare incertezze in sede di valutazione della sua ammissibilità: Cass., Sez. un., n. 20603 del 2007)” (ivi).

Da tutto ciò si evince dunque che il giudicato sulla statuizione di appello potè formarsi (ed in effetti si è formato) pur in epoca successiva alla sentenza della Corte Costituzionale; e, inoltre, che tale sentenza non potè essere applicata dalla corte di legittimità (nemmeno d’ufficio, ove non dedotta dal ricorrente) in quanto quest’ultima non venne ritualmente investita del fondo della questione, proprio perchè veicolato attraverso un ricorso inammissibile in quanto non rispondente al modello legale (in tal senso, con riguardo all’ipotesi di jus superveniens: Cass.23518/18).

Correttamente, dunque, la sentenza della commissione tributaria regionale, qui impugnata, ha ritenuto legittimo il rifiuto di annullamento in autotutela dell’atto impositivo pur dopo sentenza della Corte Costituzionale, dal momento che tale atto impositivo si era ormai consolidato in forza di giudicato (rapporto esaurito).

Va inoltre considerato che la presenza stessa di tale giudicato favorevole all’amministrazione finanziaria – precludeva di per sè, indipendentemente dai modi e dai tempi della sua formazione, l’esercizio dell’annullamento in autotutela, secondo quanto disposto dal cit. D.M. Finanze n. 37 del 1997, art.2, comma 2.

p. 3.1 Con il quarto motivo di ricorso il S. deduce violazione o falsa applicazione dell’articolo 2909 c.c.. Per non avere la commissione tributaria regionale considerato che la questione era già stata risolta in senso a lui favorevole (illegittimità della notificazione in Italia e conseguente annullamento degli atti impositivi e dell’ipoteca medio tempore iscritta) con sentenza CTP Napoli n.555/32/99, in giudicato, relativamente ad analoga questione tra le stesse parti (rettifica Invim 1998); il che determinava la possibilità di contrasto tra giudicati.

p. 3.2 Anche questo motivo è infondato.

La menzionata sentenza della commissione tributaria provinciale Napoli n. 555/32/09 (effettivamente passata in giudicato, come da certificato di segreteria allegato agli atti del presente giudizio) non può produrre alcun effetto preclusivo nel presente giudizio.

Ancorchè emessa tra le stesse parti ed in relazione al medesimo tributo (Invim) essa ha riguardato, come riconosciuto dallo stesso S., una diversa rettifica; concernente un diverso immobile ed un diverso atto di trasferimento (intercorso del 1998).

Inoltre tale sentenza – di parziale accoglimento del ricorso del contribuente e di annullamento parziale di iscrizione ipotecaria – ha potuto (dovuto) fare applicazione di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale sulle modalità di notificazione, dal momento che in quel giudizio (Invim 1998) nessun giudicato ostativo si era formato (posto che, come detto, l’ordinanza della corte di cassazione summenzionata ha avuto esclusivo riguardo alla cartella per Invim 1999).

Ciò esclude, al contempo, sia qualsivoglia incongruenza tra le due sentenze di merito (CTP nn. 555 e 554) chiamate a pronunciarsi (ancorchè nello stesso giorno e da parte degli stessi giudici) in contesti tutt’affatto diversi (l’una in rapporto pendente, l’altra in rapporto esaurito); sia il paventato conflitto tra giudicati, in realtà relativi a fattispecie impositive differenti.

Ne segue, in definitiva, il rigetto del ricorso; nulla si provvede sulle spese, stante la mancata partecipazione al giudizio delle parti intimate.

PQM

La Corte

– rigetta il ricorso;

– v.to il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;

– dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

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