Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32982 del 13/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 13/12/2019, (ud. 05/06/2019, dep. 13/12/2019), n.32982

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17635/2017 proposto da:

V.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA R. ROMEI, 27,

presso lo studio dell’avvocato ADELINA GIGLIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato STEFANIA PLASTINA;

– ricorrente principale –

contro

TRENITALIA S.P.A. – SOCIETA’ CON SOCIO UNICO SOGGETTA ALL’ATTIVITA’

DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA CROCE ROSSA

1, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA CARINO, rappresentata e

difesa dagli avvocati ANDREA UBERTI, PAOLO TOSI;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1299/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 17/01/2017 R.G.N. 2231/2012.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1299 pubblicata il 17.1.2017, in parziale accoglimento dell’appello di V.P. e in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato Trenitalia s.p.a. al risarcimento del danno da demansionamento liquidato in misura pari al 10% per ogni anno dell’ultima retribuzione globale di fatto, a decorrere dal 2009 nei limiti della prescrizione decennale, oltre accessori di legge; ha confermato la decisione del Tribunale di rigetto della domanda di risarcimento del danno da mobbing;

2. la Corte territoriale ha ritenuto provato il demansionamento sul rilievo che il V., dopo la dichiarazione di inidoneità a svolgere le mansioni di macchinista, non avesse mai svolto mansioni impiegatizie, proprie del suo livello di inquadramento, come ammesso dalla stessa società datoriale;

3. ha accertato l’esistenza di un danno non patrimoniale da demansionamento, in via presuntiva sulla base dei seguenti elementi: “la durata del demansionamento protrattosi per ben 13 anni (dal 1997 fino al 2010, anno del deposito del ricorso di primo grado), il tipo di professionalità specifica colpita (macchinista di treni), la conoscibilità all’interno e all’esterno del luogo di lavoro della operata dequalificazione, la circostanza che durante la protratta inattività l’appellante non ha partecipato a iniziative formative, di riqualificazione e aggiornamento professionale, il tutto con conseguenti e indiscutibili effetti negativi sia dal punto di vista occupazionale che relazionale”;

4. ha confermato la statuizione di primo grado di rigetto della domanda di risarcimento del danno da mobbing mancando “deduzioni ed elementi idonei a supportare la sussistenza della voce di danno di cui si chiede il ristoro”;

5. avverso tale sentenza il V. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui ha resistito Trenitalia s.p.a. con controricorso e ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo;

6. Trenitalia s.p.a. ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 380.bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

7. col primo motivo di ricorso il V. ha censurato la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in riferimento agli artt. 2697 e 2103 c.c. e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5;

8. ha sostenuto come il demansionamento costituisse un illecito permanente e come, di conseguenza, dovesse farsi decorrere la prescrizione dalla cessazione della permanenza;

9. ha denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione, per non aver la Corte d’appello fornito idonea e sufficiente motivazione sulla natura dei danni e sulla loro sussistenza, tenendo conto della intenzionalità, consapevolezza, reiterazione e sistematicità delle condotte finalizzate all’isolamento e all’emarginazione del lavoratore;

10. col secondo motivo il ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per la mancata ammissione dei mezzi di prova, articolati anche in appello, ai fini dell’accertamento del mobbing e del risarcimento dei relativi danni, per motivazione omessa e contraddittoria;

11. con l’unico motivo di ricorso incidentale, Trenitalia s.p.a. ha censurato la sentenza d’appello per violazione e falsa applicazione degli artt. 1218,1223,1226,2103,2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

12. ha affermato come il ricorso introduttivo di primo grado non contenesse alcuna allegazione in ordine agli specifici pregiudizi derivati dal dedotto demansionamento, su cui fondare il meccanismo di prova presuntiva;

13. ha criticato la sentenza d’appello per aver desunto il danno da demansionamento senza la precisa individuazione dei fatti idonei e rilevanti a tal fine e per aver omesso di motivare su come i fattori individuati avessero potuto generare un danno professionale nel caso specifico;

14. i motivi di ricorso principale presentano plurimi profili di inammissibilità;

15. la censura di violazione di legge contenuta nel primo motivo è inammissibile poichè non indica in che modo e in quale atto processuale la questione del carattere permanente dell’illecito datoriale fosse stata sollevata, e non trascrive le parti salienti degli atti del processo;

16. come più volte precisato da questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia stato fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della questione (Cass. n. 23675 del 2013; n. 20703 del 2015; n. 18795 del 2015; n. 11166 del 2018);

17. la seconda censura oggetto del primo motivo di ricorso principale è inammissibile in quanto non si conforma allo schema legale del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis;

18. al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte, con le sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014, hanno precisato che l’art. 360 c.p.c., n. 5, come riformulato a seguito dei recenti interventi, “introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)”; con la conseguenza che “nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”;

19. nel caso di specie, la censura investe nella sostanza la mancata ammissione di mezzi di prova, peraltro neanche trascritti nel ricorso in esame, e non l’omesso esame di un fatto storico come richiesto ai fini del nuovo vizio motivazionale;

20. neppure è configurabile un vizio di carenza assoluta di motivazione tale da integrare la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, ravvisabile, secondo le richiamate pronunce delle Sezioni Unite, solo in caso di “anomalia motivazionale” che “esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione”; nel caso di specie la motivazione esiste e dà adeguatamente conto del percorso logico giuridico seguito per la decisione;

21. le censure di violazione degli artt. 115,116 c.p.c. e art. 2697 c.c., oltre che inammissibili in quanto formulate in modo non conforme ai criteri di specificità (cfr. Cass. n. 287 del 2016; n. 23847 del 2017), sono infondate;

22. come più volte precisato da questa Corte (cfr. Cass. n. 11892 del 2016; Cass. n. 25029 del 2015; Cass. n. 25216 del 2014), le violazioni suddette presuppongono il mancato rispetto delle regole di formazione della prova e sono rinvenibili nelle ipotesi in cui il giudice utilizzi prove non acquisite in atti (art. 115 c.p.c.) o valuti le prove secondo un criterio diverso da quello indicato dall’art. 116 c.p.c., cioè una prova legale secondo prudente apprezzamento o un elemento di prova liberamente valutabile come prova legale, oppure inverta gli oneri probatori (art. 2697 c.c.); nessuna di queste situazioni è rappresentata nel motivo di ricorso in esame ove è unicamente dedotto che il giudice ha male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, censura consentita solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nei ristretti limiti sopra riportati;

23. il ricorso incidentale appare, anzitutto, inammissibile, in quanto denuncia la mancata allegazione nel ricorso introduttivo di primo grado degli elementi necessari a fondare la prova presuntiva del danno non patrimoniale, e tuttavia non trascrive il ricorso del lavoratore nelle parti a tal fine rilevanti;

24. la censura di violazione di legge è, comunque, infondata;

25. questa Corte (cfr. Cass., S.U. 6572 del 2006; Cass., S.U., n. 26972 del 2008), data la peculiarità del rapporto di lavoro cui ineriscono gli obblighi posti dagli artt. 2103 e 2087 c.c., ha qualificato come inadempimento contrattuale la violazione degli obblighi di tutela della professionalità, della salute e della personalità morale dei lavoratori, ed ha precisato (cfr. anche Cass. 25743 del 2018; n. 1327 del 2015; n. 19785 del 2010) come dall’inadempimento datoriale non derivi automaticamente l’esistenza del danno, non potendosi quest’ultimo ravvisare immancabilmente a causa della potenzialità lesiva dell’alto illegittimo. E’ stata quindi più volte ribadita la distinzione tra “inadempimento” e “danno risarcibile” secondo gli ordinari principi civilistici di cui agli artt. 1218 e 1223 c.c., cioè tra il momento della violazione degli obblighi di cui agli artt. 2087 e 2103 c.c. e quello della produzione del pregiudizio, nei differenti aspetti che lo stesso può assumere. Ciò proprio in ragione del fatto che dall’inadempimento datoriale possono derivare, astrattamente, una pluralità di conseguenze lesive per il lavoratore (danno professionale in senso patrimoniale, nonchè danno biologico, danno all’immagine o alla vita di relazione, sintetizzati nella locuzione danno non patrimoniale), che possono anche coesistere l’una con l’altra, con conseguente necessità di specifica allegazione e prova da parte di chi assume di essere stato danneggiato;

26. è costante l’affermazione per cui la prova del danno da demansionamento e dequalificazione professionale può essere data dal lavoratore anche ai sensi dell’art. 2729 c.c., attraverso l’allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, potendo a tal fine essere valutati la qualità e quantità dell’attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione (Cass. n. 25743 del 2018; n. 19778 del 2014; n. 4652 del 2009; n. 29832 del 2008);

27. deve, tuttavia, rilevarsi come l’onere del lavoratore di specifica allegazione dei fatti che il giudice può valutare al fine di ritenere integrata la prova presuntiva, nella specie del danno non patrimoniale, risulti necessariamente alleggerito laddove, a causa dell’inadempimento datoriale, il dipendente sia stato lasciato in condizione di totale inattività, senza attribuzione di mansioni e assegnazione di compiti; specie ove tale condizione di inattività, in assoluto contrasto con l’art. 2103 c.c., si sia protratta, come nel caso in esame, per molto tempo;

28. inoltre, risponde ai canoni di legittimità della prova presuntiva, come ampiamente delineati nella giurisprudenza di legittimità cfr. Cass. n. 6899 del 2004; n. 12802 del 2006; n. 16993 del 2007), desumere l’esistenza del danno non patrimoniale dal fatto noto e accertato del demansionamento ove quest’ultimo sia consistito nel lasciare nella totale inattività il dipendente divenuto inidoneo alle mansioni, senza coinvolgerlo in programmi di formazione e riqualificazione professionale, senza adibirlo a mansioni anche inferiori, senza metterlo in qualche modo in condizione di poter esercitare il proprio diritto-dovere di lavoratore; difatti, il danno sofferto dal lavoratore costituisce, in ipotesi di totale inattività, specie ove protratta per un lungo periodo, conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità;

29. al riguardo, si è rilevato come (Cass. n. 7963 del 2012) il comportamento del datore di lavoro che lascia in condizione di inattività il dipendente non solo viola l’art. 2103 c.c., ma è al tempo stesso lesivo del fondamentale diritto al lavoro, inteso soprattutto come mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino, nonchè dell’immagine e della professionalità del dipendente, ineluttabilmente mortificate dal mancato esercizio delle prestazioni tipiche della qualifica di appartenenza; tale comportamento comporta una lesione di un bene immateriale per eccellenza, qual è la dignità professionale del lavoratore, intesa come esigenza umana di manifestare la propria utilità e le proprie capacità nel contesto lavorativo, e tale lesione produce automaticamente un danno (non economico, ma comunque) rilevante sul piano patrimoniale (per la sua attinenza agli interessi personali del lavoratore), suscettibile di valutazione e risarcimento anche in via equitativa. A tal fine, il giudice deve tenere conto dell’insieme dei pregiudizi sofferti, ivi compresi quelli esistenziali, purchè sia provata nel giudizio l’autonomia e la distinzione degli stessi, dovendo, provvedere all’integrale riparazione secondo un criterio di personalizzazione del danno, che, escluso ogni meccanismo semplificato di liquidazione di tipo automatico, tenga conto, pur nell’ambito di criteri predeterminati, delle condizioni personali e soggettive del lavoratore e della gravità della lesione e, dunque, delle particolarità del caso concreto e della reale entità del danno, (cfr. anche Cass. n. 8709 del 2016; n. 9901 del 2018);

30. la sentenza impugnata non si è discostata dai principi di diritto enunciati da questa Corte, e che qui si ribadiscono, e si sottrae pertanto alle censure di violazione di legge come articolate;

31. per le considerazioni svolte, il ricorso incidentale deve essere respinto;

32. in ragione della reciproca soccombenza, si compensano le spese del giudizio di legittimità;

33. ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale.

Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale ed incidentale, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 5 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019

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