Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32980 del 20/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 20/12/2018, (ud. 15/11/2018, dep. 20/12/2018), n.32980

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 preso gli

Uffici dell’Avvocatura Generale di Stato dalla quale è

rappresentato e difeso;

– ricorrente –

contro

FRATELLI S. S.r.l., in liquidazione

-intimata-

per la cassazione della sentenza n.2/14/11 della Commissione

tributaria regionale della Toscana – sezione distaccata di Livorno,

depositata il 14 gennaio 2011.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15 novembre 2018 dal relatore Cons. CRUCITTI Roberta.

Fatto

RITENUTO

Che:

L’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, nei confronti della Fratelli S. s.r.l. (che non ha svolto attività difensiva) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Toscana – sezione distaccata di Livorno, in accoglimento dell’appello proposto dalla Società avverso la decisione di primo grado (di rigetto del ricorso introduttivo), aveva annullato l’avviso di accertamento relativo a iva, irpeg e irap dell’anno 1999;

in particolare, il Giudice di appello -rilevato che il periodo di imposta era relativo al lasso temporale tra il giorno 1/6/1999 e il 31/5/2000 e che la società era stata oggetto di una verifica fiscale che aveva interessato vari anni e nessun rilievo era stato effettuato dai verificatori per l’anno 1999 – riteneva meritevole di accoglimento l’appello della contribuente in quanto, nello stesso processo verbale di constatazione, risultava che, alla data del 9/2/1992, la società non era operativa, pertanto nessun conseguente accertamento avrebbe potuto disconoscere quanto verbalizzato;

il ricorso è stato fissato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art.380-bis1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. l-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016 n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.con il primo motivo la ricorrente denuncia la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, di insufficiente motivazione laddove il Giudice di appello, nel ritenere che la Società non fosse più operativa, non aveva tenuto conto del fatto, diverso, risultante dal processo verbale di constatazione e dalla stessa sentenza di primo grado;

2. la censura è fondata, con conseguente assorbimento del secondo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2;

3. secondo il costante insegnamento di questa Corte, infatti, “ai fini della sufficienza della motivazione della sentenza, il giudice non può, quando esamina i fatti di prova, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perchè questo è il solo contenuto “statico” della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto “dinamico” della dichiarazione stessa” (v. Cass. n. 1236/2006 e, in termini, Cass. n. 15964/2016);

3. alla luce del su enunciato e condiviso principio l’affermazione della C.T.R., secondo cui nello stesso processo verbale di constatazione, risultava che, alla data del 9/2/1999, la società risultava non operativa, oltre a essere apodittica è insufficientemente motivata risultando, tra l’altro, anche la pretermissione, ad opera del Giudice di appello, di diversi contrari e, pertanto, decisivi elementi di fatto, come espressamente individuati dalla ricorrente in seno al mezzo di impugnazione (quali lo stralcio del p.v.c. della Guardia di Finanza prodotto dalla contribuente, la sentenza della C.T.P., passata in cosa giudicata e versata in atti, avente ad oggetto il riconoscimento di omesse ritenute per la stessa annualità di imposta);

4. ne consegue, in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Toscana, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione, e al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo.

Cassa, nei limiti del motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

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