Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3298 del 13/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 3298 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 10558-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;

– ricorrente contro
SALERNO CENTRO COMMERCIALE SRL in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
TIBULLO 10, presso lo studio dell’avvocato SAPONARA MARCO,
rappresentata e difesa dall’avvocato SAPONARA MARCO A., giusta
procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 13/02/2014

nonchè contro
EQUITALIA BASILIATA SPA;

– intimata avverso la sentenza n. 60/2/2011 della Commissione Tributaria

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO;
udito per la controricorrente l’Avvocato Saponara Marco (per delega
avv. Saponara A. Marco) che si riporta agli scritti e deposita copia
cartolina di avvenuta notifica.

Ric. 2012 n. 10558 sez. MT – ud. 29-01-2014
-2-

Regionale di POTENZA del 21.4.2010, depositata il 21/04/2011;

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati

La CTR di Potenza ha respinto l’appello dell’Agenzia -appello proposto contro la
sentenza n.132/12/2007 della CTP di Matera che aveva accolto il ricorso della
contribuente “Salerno Commerciale srl”- ed ha così annullato la cartella di
pagamento concernente IRPEF dovuta per l’anno 1997 ed adottata a seguito di
accertamento resosi definitivo per mancata impugnazione.
La sentenza qui impugnata è motivata nel senso che “l’ufficio non ha provveduto né
al deposito dell’avviso di accertamento, atto prodromico alla cartella di pagamento
impugnata, deposito che avrebbe consentito con certezza di appurarne la data di
notifica, né al deposito del verbale conclusivo del contraddittorio instaurato tra le
parti a seguito dell’istanza di accertamento con adesione”, sicchè —in assenza di
elementi probatori atti a confutare l’eccezione di avvenuto decorso del termine
decadenziale di cui all’art.17 del DPR n.602/1973- l’impugnazione della contribuente
doveva essere accolta.
L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La contribuente si è costituita con controricorso.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti (disattesa l’eccezione di incompletezza del ricorso proposta dalla
controricorrente, siccome il difetto della pagina n.10 di detto ricorso attiene al
secondo motivo di impugnazione che —come si dirà- resta assorbito dall’accoglimento
del primo) si propone l’accoglimento del primo motivo di impugnazione (centrato sul
vizio di motivazione) a mezzo del quale l’Agenzia lamenta che il giudice di appello si
sia limitato a replicare in motivazione gli argomenti sviluppati nella sentenza di
3

Osserva:

primo grado, senza per nulla esaminare le ragioni delle censure formulate in appello e
senza neppure avvedersi che l’avviso di accertamento di cui si assumeva omesso il
deposito era stato invece depositato dall’appellante Agenzia in una con l’atto di
appello. Il giudicante nulla aveva argomentato con riferimento alle censure
concernenti il fatto della irrilevanza di detto deposito documentale (e della verifica

l’appellante avesse evidenziato che la definitività dell’accertamento non era in
discussione tra le parti e che la questione della decadenza ai sensi del menzionato
art.17 era del tutto indipendente dalla data della notifica dell’accertamento stesso.
La doglianza si palesa manifestamente fondata, alla luce del contenuto autosufficiente
della censura con riferimento agli elementi di fatto che l’Agenzia aveva addotto nel
ricorso in appello per ottenere la riforma della sentenza di primo grado, elementi che
non appaiono in alcun modo valutati dal giudicante ai fini del raggiungimento di un
apprezzamento consapevole.
La sentenza impugnata risulta infatti del tutto inadeguatamente motivata, posto che
afferma in termini assolutamente apodittici che da parte dell’Agenzia è mancata la
prova della tempestività della notifica dell’accertamento, senza alcun esame della
questione dell’utilità di detto accertamento ai fini della verifica del decorso del
termine decadenziale di cui si è detto.
Previa cassazione della decisione impugnata, la causa andrà rimessa al giudice del
merito, in funzione di giudice del rinvio, affinché rinnovi il proprio apprezzamento
delle censure di appello, senza pretermettere l’esame delle questioni che sono state
qui riproposte dalla parte controricorrente e che erano rimaste assorbite
dall’accoglimento delle preliminari ragioni proposte dalla medesima parte nei gradi
di merito.
Dall’accoglimento del primo motivo di impugnazione consegue l’assorbimento del
secondo.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza.

4

suo tramite della tempestività della notifica dell’accertamento), per quanto

Roma, 20 marzo 2013
ritenuto inoltre:
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;

motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR
Basilicata che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del
presente grado.
Così deciso in Roma il 29 gennaio 2014
ente

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA