Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3298 del 12/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3298 Anno 2018
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: OLIVIERI STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso 5891-2016 proposto da:
EURODIFARM SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA C. FRACASSINI 4, presso lo studio dell’avvocato
ALESSANDRA NERI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
CARLO PILLININI;
– ricorrente contro
HDI GLOBAL SE, in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA EMILIA 86, presso lo studio dell’avvocato DRINGA
MILITO PAGLIARA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati
ALESSANDRO MARCO PESCE, ANDREA SALESI;
– con troricorrente nonché contro
1
RG n. 5891/2016
ric. Eurodifarrn sr.!.
HD1 Global SE +3

con
Stefano OYivieri

Data pubblicazione: 12/02/2018

PIERAGO SPEDIZIONI SRL, AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE,
ZURICH INSURANCE PLC, COMPAGNIA TRASPORTO SPEDIZIONI SRL, SCAVO
LUIGI;
– intimati –

ROMA, depositata il 20/08/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 29/11/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

IL COLLEGIO
Premesso
Viene impugnata per revocazione ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. la
sentenza di questa Corte III sez. 20.8.2015 n. 17023 che ha confermato,
previa correzione della motivazione in diritto, la sentenza della Corte
d’appello di Milano n. 2185/2011, ritenendo che la individuazione del
soggetto titolare della proprietà della merce costituisse elemento
essenziale per accertare la natura della pretesa risarcitoria formulata in
conseguenza della perdita -a causa di furto perpetrato da ignoti durante
il trasporto- dei beni (prodotti farmaceutici), risultati di proprietà di Knoll
s.p.a. e Ravizza s.p.a., che lo spedizioniere Farmanova s.r.l. aveva
consegnato per il trasporto a Eurodifarm s.r.l. che a sua volta si era
avvalsa di altri vettori.
Con la sentenza impugnata per revocazione la II sezione di questa Corte
ha affermato il principio secondo cui il credito risarcitorio del proprietario
per la perdita della merce trasportata, assume natura contrattuale, nel
caso in cui abbia stipulato direttamente o tramite rappresentante
negoziale il contratto di trasporto con il vettore, mentre trova
fondamento nell’illecito extracontrattuale laddove la merce sia stata
affidata ad uno spedizioniere o ad un mandatario senza rappresentanza,
RG n. 5891/2016
ric. Eurodifarrn sr.!. ci HDI Global SE +3

coi. rel.
Stefano livieri

avverso la sentenza n. 17023/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

incaricato di stipulare il contratto di trasporto. Nel caso di specie veniva
quindi confermata la statuizione di condanna emessa dalla Corte
d’appello nei confronti di Eurodifarm s.r.l. tenuta a rivalere la società
assicurativa HDI Gerling Industrie Versicherung AG (surrogatasi nel
credito risarcitorio delle società proprietarie, avendo corrisposto alle

quanto l’inadempimento del vettore integrava responsabilità
extracontrattuale nei confronti delle società proprietarie dei prodotti
farmaceutici illecitamente sottratti da ignoti, e dunque il credito non
poteva considerarsi prescritto ai sensi dell’art. 2951 c.c., trovando
applicazione il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c.

La ricorrente Eurodifarm s.p.a. impugna per revocazione detta sentenza
sostenendo il “travisamento di fatto” -non costituente punto controverso
sul quale la sentenza ha deciso- risultante dagli atti e documenti di causa
(art. 395co1 n. 4) c.p.c.), in quanto il Giudice di legittimità avrebbe
deciso la causa attribuendo ad Eurodifarm s.r.l. la responsabilità per
condotta illecita di “natura aquiliana”, mentre dagli atti del giudizio
risultava incontrovertibile che la società assicurativa HDI Gerling avesse
agito, fin dal primo grado di giudizio, per “responsabilità contrattuale” nei
confronti del vettore

resiste con controricorso la società assicuratrice HDI Global SE (già HDI
Gerling Industrie Versicherung AG)

non hanno svolto difese gli intimati Zurich Insurance PLC, AXA Corporate
Solutions Assurance, Luigi Scavo (MANCA cartolina AR), Fallimento
Compagnia Trasporto Spedizioni s.r.l. in persona del curatore avv. Laura
Mosseri (MANCA cartolina AR), Pierago Spedizioni s.r.l. (MANCA anche la
spedizione a mezzo posta od Uff. giud.), ai quali il ricorso è stato
notificato “solo ai fini di integrazione del contraddittorio”

la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c.

Ritenuto

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ric. Eurodifarm sr.!. c/ HD1Global SE

3

stesse l’indennizzo dovuto in base alla polizza assicurativa danni), in

Il ricorso è inammissibile in quanto l’errore denunciato non investe
un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, ma la diversa
qualificazione giuridica della fattispecie che è attività di diritto
sottratta al rimedio revocatorio.

decisione del Giudice di secondo grado, individuando nell’illecito
extracontrattuale il titolo di responsabilità del vettore Eurodifarm s.r.l.
nei confronti della società assicurativa surrogatasi nel credito
risarcitorio delle società proprietarie, ai sensi dell’art. 1916 c.c..
Costituisce infatti principio consolidato l’affermazione secondo cui,
salve le preclusioni del giudicato interno, il Giudice di merito ed anche
quello di legittimità non incontrano ostacoli nella qualificazione e
riqualificazione giuridica della fattispecie concreta dedotta in giudizio,
avendo essi il potere-dovere di inquadrare nell’esatta disciplina
giuridica gli atti e i fatti che formano oggetto della controversia, con
l’unico limite in cui, per pervenire alla nuova qualificazione, debbano
prendere in esame fatti nuovi e non dedotti dalle parti, né rilevati dal
giudice di merito nei precedenti gradi di giudizio precedente grado
(cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 19090 del 11/09/2007; Sez. 2,

Sentenza n. 20730 del 30/07/2008; Sez. 3, Sentenza n. 15383 del
28/06/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 10617 del 26/06/2012; id. Sez.
3, Sentenza n. 15223 del 03/07/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 11805

del 09/06/2016). Più specificamente tale potere di riqualificazione
giuridica dei fatti, che è connaturale allo stesso esercizio del potere
giurisdizionale che impone al Giudice di individuare la “regula juris”
applicabile al rapporto controverso, è espressamente riconosciuto alla
Corte di cassazione dall’art. 384, comma 4, c.p.c.. E’ stato infatti
osservato che, in ragione della funzione del giudizio di legittimità di
garantire l’osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, nonché
4
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ric. Eurodifarm sr.!. c/ HDI Global SE +3

Stefan

rei.
livieri

La Corte di legittimità ha infatti corretto la motivazione della

per omologia con quanto prevede la norma di cui al quarto comma
dell’art. 384 cod. proc. civ. (là dove consente la salvezza dell’assetto
di interessi, per come regolato dalla sentenza di merito, allorquando la
soluzione della questione di diritto data dalla sentenza impugnata sia
errata e, tuttavia, esista una diversa ragione giuridica, che, senza

della controversia sancita dal dispositivo della sentenza in relazione
alla questione sollevata dal motivo di ricorso), deve ritenersi che,
nell’esercizio del potere di qualificazione in diritto dei fatti, la Corte di
cassazione può ritenere fondata la questione, sollevata dal ricorso, per
una ragione giuridica diversa da quella specificamente indicata dalla
parte e individuata d’ufficio, con il solo limite che tale individuazione
deve avvenire sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di
merito ed esposti nel ricorso per cassazione e nella stessa sentenza
impugnata, senza cioè che sia necessario l’esperimento di ulteriori
indagini di fatto, fermo restando, peraltro, che l’esercizio del potere di
qualificazione non deve inoltre confliggere con il principio del
monopolio della parte nell’esercizio della domanda e delle eccezioni in
senso stretto, con la conseguenza che resta escluso che la Corte
possa rilevare l’efficacia giuridica di un fatto se ciò comporta la
modifica della domanda per come definita nelle fasi di merito o
l’integrazione di una eccezione in senso stretto (cfr. Corte cass. Sez.
3, Sentenza n. 19132 del 29/09/2005; id. Sez. 5, Sentenza n. 24183
del 13/11/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 6935 del 22/03/2007; id.
Sez. 6 – 3, Ordinanza n.

10841 del 17/05/2011; id. Sez. 6 – 3,

Sentenza n. 3437 del 14/02/2014).
Orbene l’assunto della ricorrente secondo cui non vi sarebbe traccia
negli atti di parte e processuali dei precedenti gradi di merito di
allegazioni in fatto concernenti la responsabilità aquiliana di
Eurodifarm s.r.I., in quanto la società assicurativa avrebbe agito in
5
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ric. Eurodifarm s.r.l. c/ Fl D I Global SE +3

Stefano

livieri

richiedere accertamenti di fatto, sia idonea a giustificare la soluzione

surroga facendo valere

“la responsabilità per colpa grave della

Eurodifarm s.r.l, ex art. 1228 per la chiara e grave negligenza del suo
ausiliario nella custodia delle merci” e dunque non avrebbe contestato
un atto illecito extracontrattuale, ma avrebbe “fatto valere i diritti
derivanti dal contratto di trasporto”

(ricorso pag. 12 e13), non

elementi di diritto della pretesa che, se pure fondati sulle allegazioni in
fatto, sono come visto suscettibili di differente qualificazione giuridica.
La stessa ricorrente, peraltro, evidenzia come i “fatti” allegati a
fondamento della domanda risarcitoria (contratto di trasporto inteso
come fatto storico; asserito furto di merci; violazione dell’obbligo di
custodia inadempimento) non hanno subito immutazioni, non avendo
la sentenza di questa Corte posto a base della riqualificazione giuridica
della fattispecie “nuovi e diversi fatti”, non dedotti dalle parti, o fatti
non considerati dai Giudici di merito.
La Corte di legittimità si è limitata, infatti, ad osservare che da una
medesima condotta (nella specie consistente nella perdita dei beni -da
parte del vettore e dei suoi ausiliari-) possano scaturire
cumulativamente responsabilità di natura “contrattuale” ed
“extracontrattuale”, entrambe legittimanti l’azione risarcitoria da parte
del soggetto danneggiato (proprietario della merce) secondo che lo
stesso abbia o meno stipulato il contratto di trasporto direttamente
con il vettore, o invece abbia dato tale incarico a soggetti terzi
(spedizioniere, mandatario senza rappresentanza).
Il fatto costitutivo della condotta materiale produttiva del danno,
permane identico nei sui termini soggettivi ed oggettivi, venendo in
questione il “contratto di trasporto”, nell’un caso, come fonte di
obbligazione (di custodia e consegna delle merci al destinatario) che si
assumono violate, nell’altro caso come antefatto storico, necessario
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rel.
Stefano livieri

concerne elementi di fatto ricostruttivi della fattispecie concreta, ma

ad individuare il responsabile della perdita della merce chiamato a
rispondere del danno extracontrattuale.
Orbene non attingendo ad “errore di fatto” il ricorso va ritenuto
inammissibile alla stregua del consolidato principio secondo cui, in

revocatorio è configurabile nelle ipotesi in cui la Corte sia giudice del
fatto e, in particolare, quando abbia valutato l’ammissibilità e la
procedibilità del ricorso, individuandosi nell’

“errore meramente

percettivo”, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da
aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione
processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto,
positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che,
ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa
valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa
errata valutazione di fatti esattamente rappresentati (Corte cass. Sez.
3, Sentenza n. 16136 del 09/07/2009; id. Sez. 3, Ordinanza n. 16447

del 15/07/2009 ; id. Sez. U, Sentenza n. 4413 del 07/03/2016 -con
specifico riferimento alla attività di qualificazione giuridica dei fatti-,
id. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11202 del 08/05/2017).
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la
parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese del giudizio di
legittimità, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle
spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi,
oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in
Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

7
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c
rel.
Stefano Olivieri

tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l’errore

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002 n. 115, inserito
dall’art. 1 comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1-bis, dello stesso articolo 13 .

Il Presidente
(Uliana Armano)

Così deciso in Roma il 29/11 /2017

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