Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3298 del 10/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 10/02/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 10/02/2011), n.3298

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.M. elett.te dom.to in Roma, alla Via G. Ferrari n. 2,

presso lo studio dell’avv. STEFANORI Angelo, dal quale è rapp.to e

difeso, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale dell’Umbria n. 113/2007/01 depositata il 6/3/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 14/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso aderendo alla

relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da B.M. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Perugia n. 11/1/2005 che aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso Irap 1998-2001. Il ricorso proposto si articola in tre motivi.

Nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimata.

Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 14/12/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La CTR avrebbe erroneamente applicato tali norme dando rilievo all’impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile.

La censura è infondata. In tema di IRAP, l’esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diversa dall’impresa commerciale costituisce, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, presupposto dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l’id quod plerumque accidit, costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (Sent.

3678 del 16/02/2007). Esente da censure è la decisione impugnata che, nel valutare la posizione del contribuente, si è attenuta a tali principi.

Con secondo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 56 e 57. La CTR, nel rigettare l’appello, avrebbe preso in considerazione elementi non dedotti dall’Amministrazione. La censura è infondata in quanto la decisione risulta fondata sulla dichiarazione dei redditi del contribuente, ritualmente acquisita agli atti fin dal giudizio di primo grado, dichiarazione oggetto di esame da parte del giudice di merito per valutare l’assenza delle condizioni per l’imponibilità Irap, condizioni il cui onere probatorio, come sopra affermato, è a carico del contribuente.

Con terzo motivo il ricorrente assume l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso. La sentenza affermerebbe in maniera apodittica l’esistenza di un’attività organizzata.

La censura è infondata non ravvisandosi nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, nè le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della ratio decidendi, e cioè l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione adottata.

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio liquidate in complessivi Euro 2.100,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente, alla rifusione in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio liquidate in complessivi Euro 2.100,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA