Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3298 del 08/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/02/2017, (ud. 09/12/2016, dep.08/02/2017),  n. 3298

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4710-2016 proposto da:

S.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE MEDAGLIE

D’ORO 169, presso lo studio dell’avvocato ITALA MANNIAS, che lo

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato

GIORGIO COSTANTINO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, QUESTURA DI ROMA;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 19/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO

GENOVESE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c.:

“Con Decreto in data 18 agosto 2015, il giudice del Tribunale di Roma ha autorizzato la proroga del provvedimento di trattenimento, già adottato dal Questore e convalidato dal Giudice di Pace, così come successivamente richiesto dal Questore di Roma nella pendenza della procedura di protezione internazionale richiesta dalla cittadina nigeriana, sig.ra S.E..

Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione la predetta sig.ra S.E., con atto notificato il 23 febbraio 2016, sulla base di tre motivi, con i quali si lamenta la violazione e falsa applicazione di varie disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 86 del 1998 (art. 14, commi 4, 5 e 5-bis), D.Lgs. n. 25 del 2008 (artt. 20 e 21). Varie direttive UE (2008/115/ue 2013/33/ue) e convv internazionali (CEDU) e Cost. (artt. 24 e 111).

Il Ministero non ha svolto difese.

Il ricorso appare manifestamente fondato, in relazione al secondo e terzo mezzo di ricorso, da esaminare congiuntamente in relazione ai profili di loro connessione (ragione più liquida), in quanto il provvedimento del giudice del Tribunale appare, da un lato, lesivo del principio uniforme del procedimento di proroga del trattenimento dello straniero, posto da questa Corte (secondo cui “Al procedimento giurisdizionale di decisione sulla proroga del trattenimento dello straniero nel centro di identificazione ed espulsione ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 21, comma 2, e art. 28, comma 2, si applicano le stesse garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell’audizione dell’interessato, previste dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, cui rinvia l’art. 21 cit. per il procedimento di convalida della prima frazione temporale del trattenimento, senza che sia necessaria una richiesta dell’interessato di essere sentito. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento di proroga adottato dal tribunale in assenza della persona trattenuta e per il mancato avviso al difensore della fissazione dell’udienza)”) e, da un altro, non motivato in ordine alla ragione sostanziale del trattenimento della straniera che ha chiesto la protezione internazionale, in ragione del principio (agitato con il terzo mezzo) secondo cui una persona che entri irregolarmente nel territorio dello Stato, nei cui confronti devono essere applicate le norme in materia di diritto di asilo, non può essere destinatario di un provvedimento di respingimento (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10, comma 4, e art. 19, comma 1) avendo diritto a rimanere sul territorio nazionale fino alla decisione definitiva della domanda, dovendo il Questore, in caso di avvenuta notifica del provvedimento di respingimento, addirittura revocare i propri provvedimenti (D.Lgs. n. 286, art. 14, comma 5 – bis) adottati verso lo straniero avente diritto e potendo rilasciare un permesso di soggiorno temporaneo, valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento (D.L. n. 416 del 1989, art. 1, comma 5).

Si comprende allora il perchè, anche tenuto conto dei ristretti termini disposti dal D.L. n. 416 del 1989, art. 1-ter (convertito nella L. n. 39 del 1990) e dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28 – bis, per il completamento della procedura, il rispetto di quello delle 48 ore per la misura eccezionale della proroga del trattenimento di un richiedente protezione internazionale nel CIE s’imponga come rigorosa ed ineludibile, rispondendo ad una ragione giuridica, ricavabile sia dalla legislazione interna che da quella comunitaria ed internazionale, così che può affermarsi il principio secondo cui: “ai fini della tempestività del provvedimento di proroga del trattenimento in un centro di espulsione ed identificazione di uno straniero richiedente asilo o protezione internazionale è necessario che essa sia disposta nel termine di quarantotto ore dalla richiesta del Questore, a pena di nullità, imponendo gli strumenti internazionali e comunitari (oltre che la legge nazionale) che il giudice, nel termine rigoroso menzionato, debba motivare anche in ordine alla necessità di tale misura eccezionale limitativa della libertà personale, anzichè di quelle alternative previste dalla legge, in rapporto alla delibazione della richiesta di protezione internazionale”.

In primo mezzo di ricorso resta assorbito dalle considerazioni svolte.

In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., e art. 375 c.p.c., n. 5″.

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia contenuta nella relazione (sopra riportata), alla quale non sono state mosse osservazioni critiche;

che, perciò, il ricorso, manifestamente fondato in relazione al secondo e terzo motivo (con assorbimento del primo), deve essere accolto in relazione ai mezzi accolti, con la cassazione del decreto impugnato;

che, tuttavia, la causa può essere decisa nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti dei fatti e il rinvio della causa;

che, decidendo sul ricorso, deve annullarsi il provvedimento di proroga del trattenimento dello presso il CIE, come conseguenza delle procedimentali sopra menzionate nella fase della convalida;

che, infatti, le accertate violazioni rendono ormai non più utilmente ripetibile quella procedura di convalida, inesorabilmente non idonea ad incidere sulla legittimità del provvedimento amministrativo adottato dal Questore, poichè scaduto;

che la peculiarità del procedimento e le sue vicissitudini impongono di compensare le spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte;

Accoglie il secondo e terzo motivo del ricorso, assorbito il primo, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, annulla il provvedimento amministrativo di proroga del trattenimento dello straniero presso il CIE.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6-la sezione civile della Corte di cassazione, il 9 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2017

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