Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32979 del 20/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 20/12/2018, (ud. 15/11/2018, dep. 20/12/2018), n.32979

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 preso gli

Uffici dell’Avvocatura Generale di Stato dalla quale è

rappresentato e difeso;

– ricorrente –

contro

ERREDUE S.r.l.;

-intimata-

per la cassazione della sentenza n.1083/39/2010 della Commissione

tributaria regionale del Lazio-sezione distaccata di Latina,

depositata il 13 dicembre 2010.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15 novembre 2018 dal relatore Cons. CRUCITTI Roberta.

Fatto

RITENUTO

Che:

l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a tre motivi, nei confronti della ERREDUE s.r.l. (che non ha svolto attività difensiva) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio-sezione distaccata di Latina, ne aveva accolto, solo parzialmente, l’appello proposto avverso la decisione di primo grado (di integrale accoglimento del ricorso proposto dalla Società avverso avviso di accertamento relativo a iva, irpeg e irap dell’anno 1999);

in particolare, il Giudice di appello, nel rilevare che la stessa Agenzia delle entrate aveva ritenuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla contribuente ai punti 1) e 3) dell’avviso di accertamento e nel ritenere la legittimità e fondatezza della pretesa impositiva riguardo ai punti 2) (interessi attivi e non dichiarati) e 4) (interessi passivi non di competenza), con riguardo al punto 5) (costi non di competenza-interessi passivi), ne confermava l’annullamento, ribadendo che gli interessi passivi sui mutui ipotecari erano stati patrimonializzati andando a formare il valore delle rimanenze, con la conseguenza che il recupero a tassazione avrebbe comportato la duplicazione della loro tassazione;

il ricorso è stato fissato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380 bis-1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016 n.168, art. l-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016 n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 24, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, laddove il Giudice di appello aveva deciso sul punto 5) dell’atto impositivo, sulla base di circostanze in fatto e rilievi in diritto che non erano stati introdotti dalla Società con il ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale ma, irritualmente, durante il corso del giudizio di primo o di secondo grado;

2. con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la sentenza impugnata di insufficiente motivazione laddove il Giudice di appello non aveva fornito alcuna spiegazione sul come fosse giunto alla conclusione fattuale della avvenuta patrimonializzazione degli interessi passivi per cui è controversia, a fronte dell’assoluto silenzio sul punto negli scritti difensivi della contribuente;

3. con il terzo motivo – rubricato: violazione e falsa applicazione del “vecchio” TUIRn. 917 del 1986, art. 75, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – si deduce, infine, l’errore commesso dal Giudice di appello nell’avere annullato la ripresa fiscale sulla base di una prospettata doppia imposizione giacchè, secondo la prospettazione difensiva, gli interessi su rate di mutuo scadute e non pagate, trattandosi di costi relativi alla rinegoziazione di mutui ipotecari (le cui rate erano scadute prima del 1999) avrebbero dovuto essere dedotte secondo il principio di competenza e non di cassa e, quindi, in relazione all’annualità cui si riferivano;

4. le prime due censure sono inammissibili; entrambi i mezzi di impugnazione attingono il passo motivazionale in cui la C.T.R., condividendo, sul punto, la sentenza di primo grado, ha rilevato che gli interessi passivi sui mutui ipotecari sono stati patrimonializzati e sono andati a formare il valore delle rimanenze, con la conseguenza che tale recupero determinerebbe la duplicazione della loro tassazione;

4.1. risulta dagli atti di causa, per come riportati in ricorso dalla stessa Agenzia delle Entrate, che il primo Giudice giunse a tale conclusione, condivisa dalla C.T.R., sulla base di quanto riportato dal prospetto al foglio 7 del processo verbale di constatazione, con la conseguenza che il secondo motivo di ricorso è, certamente; infondato avendo il Giudice di appello motivato sufficientemente, attraverso il richiamo alla sentenza di primo grado;

4.2. è, invece, inammissibile il primo motivo di ricorso, non risultando dagli atti di causa (come, si ripete, trascritti in ricorso) che l’Agenzia delle entrate abbia impugnato, per ultrapetizione, la ratio decidendi (fondata, per l’appunto, sulla patrimonializzazione degli interessi) della sentenza della C.T.P. (v., in termini, Cass. n. 20393 del 28/09/2007 “nel procedimento tributario, l’esame, da parte della commissione tributaria provinciale, di un motivo di nullità dell’avviso di accertamento non dedotto dalla parte interessata da luogo ad un vizio di extrapetizione che, per essere corretto dal giudice del gravame, deve formare oggetto specifico di impugnazione. La mancata impugnazione del vizio in parola davanti la commissione tributaria regionale comporta la formazione del giudicato interno e non è, quindi, deducibile con ricorso per Cassazione”);

4.3. è, invece, fondato il terzo motivo alla luce del costante orientamento di questa Corte secondo cui il principio di competenza discendente dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75 (vecchia numerazione) del costituisce principio inderogabile del sistema tributario anche nel caso in cui l’accertamento effettuato nei confronti del contribuente per violazione delle norme sulla competenza abbia determinato una doppia imposizione ovvero l’impossibilità di dedurre un costo (v., oltre alle sentenze citate in ricorso, Cass. n. 2928 del 07/02/2018; id. n. 20805/2017; n. 1648/2013; n. 6331/2008);

5. ne consegue, in accoglimento del solo terzo motivo di ricorso, inammissibile il primo e infondato il secondo, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, adeguandosi al superiore principio e regolerà le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo del ricorso.

Dichiara inammissibili il primo e il terzo motivo.

Cassa, nei limiti del motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

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