Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32979 del 13/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 13/12/2019, (ud. 02/04/2019, dep. 13/12/2019), n.32979

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4310-2016 proposto da:

M.G.B.A., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 22, presso lo studio dell’avvocato ROCCO

LUIGI GIROLAMO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT S.P.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 70, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMO LOTTI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati SALVATORE FLORIO e FABRIZIO DAVERIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 737/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/02/2015, R.G.N. 4985/2012.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

– con sentenza in data 12 febbraio 2015, la Corte d’Appello di Roma ha confermato la decisione del locale Tribunale che aveva respinto la domanda di risarcimento del danno da demansionamento e mobbing, nonchè la richiesta di inquadramento superiore avanzate da M.A. nei confronti della Unicredit Banca di Roma S.p.A. (già Banco di Santo Spirito, già Banca di Roma S.p.A., già Capitalia S.p.A.) con condanna dell’appellante alla rifusione delle spese di lite;

– in particolare, la Corte d’Appello ha ritenuto infondato il primo motivo d’impugnazione non potendo reputarsi la promozione ad altro livello quale atto interruttivo della prescrizione, nonchè gli altri motivi, essenzialmente incentrati su una diversa ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie;

– per la cassazione della sentenza propone ricorso M.A. affidandolo ad otto motivi;

– resiste con controricorso la Unicredit S.p.A..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

– con gli otto motivi di ricorso, parte ricorrente deduce, oltre all’omessa motivazione sulla dedotta infondatezza dell’eccezione di prescrizione e la violazione dell’art. 2944 c.c., sostanzialmente l’omessa motivazione sulla allegata attendibilità/inattendibilità di determinate risultanze istruttorie ed il mancato od erroneo esame della documentazione prodotta, nonchè l’omessa motivazione sul rigetto di alcune istanze istruttorie;

– tutti i motivi, che, come si vedrà, possono essere esaminati in modo congiunto per l’intima connessione, sono inammissibili;

– per costante giurisprudenza di legittimità, (cfr., fra le più recenti, Cass. n. 20335 del 2017, con particolare riguardo alla duplice prospettazione del difetto di motivazione e della violazione di legge) il vizio relativo all’incongruità della motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, comporta un giudizio sulla ricostruzione del fatto giuridicamente rilevante e sussiste quando il percorso argomentativo adottato nella sentenza di merito presenti lacune ed incoerenze tali da impedire l’individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione, o comunque, qualora si addebiti alla ricostruzione di essere stata effettuata in un sistema la cui incongruità emerge appunto dall’insufficiente, contraddittoria o omessa motivazione della sentenza;

– invece, attiene alla violazione di legge, la deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente una attività interpretativa della stessa;

– nella specie, la stessa piana lettura delle modalità di formulazione dei motivi considerati induce ad escludere, ictu oculi, là dove è proposta, la erronea sussunzione nelle disposizioni normative mentovate della fattispecie considerata, apparendo, piuttosto, chiarissima l’istanza volta ad ottenere una inammissibile revisio prioris instantiae;

– la parte si sofferma, invero, sostanzialmente sulla ricostruzione in fatto della vicenda e delle sue conseguenze – deducendo l’omesso esame di circostanze rilevati – e mira ad ottenere una rivisitazione del merito inammissibile in sede di legittimità;

– in particolare, con riguardo al primo motivo, inerente la violazione dell’art. 2944 c.c., parte ricorrente, pur veicolando l’impugnazione nella dedotta omissione di motivazione e nella violazione di legge pretende, in realtà, di ottenere da questa Corte una diversa valutazione dell’eccezione di prescrizione stessa chiedendo che venga considerato rilevante in termini interruttivi il riconoscimento della pretesa altrui, con ciò chiedendo al giudice di legittimità di sostituirsi a quello di merito ed in contrasto con il principio generale che nega tale possibilità;

– d’altro canto, parte ricorrente si limita a denunziare una “labilità del ragionamento” della Corte territoriale senza nulla addurre con riguardo a quel passaggio della motivazione di secondo grado in cui si richiama un precedente di legittimità non recentissimo (Cass. 10/07/1984) ma mai contrastato secondo cui, qualora il diritto ad una superiore qualifica sia stato riconosciuto dal datore di lavoro solo a far tempo da un determinato periodo, con esclusione di tale diritto per il periodo precedente, tale riconoscimento è inidoneo, in quanto solo parziale, ad interrompere la prescrizione di quel diritto ai sensi dell’art. 2944 c.c.;

– è evidente che la censura di parte ricorrente non può in alcun modo configurarsi in termini di idonea censura di diritto a fronte del richiamato precedente di legittimità;

– con il secondo, quarto e quinto motivo, si deduce l’omessa motivazione sulla eccepita inattendibilità di alcuni testi, in relazione all’interpretazione della documentazione prodotta, mentre con il terzo l’omessa motivazione sulla documentazione prodotta;

– come è evidente, anche tali motivi risultano inammissibili in quanto volti ad ottenere una impossibile revisio prioris instantiae, non emergendo il difetto di motivazione lamentato dalla sentenza e non essendo stato allegato specificatamente in cosa l’omissione si sarebbe estrinsecata;

– al riguardo, va evidenziato che il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità, atteso che il citato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione operata dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, in proposito, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliendo, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. (ex plurimis, Cass. n. 7394 del 2010; Cass. n. 14754 del 2014; Cass. n. 19547 del 2017);

– d’altro canto, questa Corte ha poi più volte ritenuto inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, qualora esso intenda far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, prospetti un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata;

– in caso contrario, come è evidente, tale motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e, perciò, in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (Cass. 26 marzo 2010 n. 7394);

– con il sesto, il settimo e l’ottavo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata per omessa motivazione sul rigetto di talune istanze istruttorie deducendosi, altresì, la violazione degli artt. 421,437 e 210 c.p.c.;

– pur prescindendo dalla formulazione promiscua dei motivi di ricorso, va rilevato che il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un’ istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di esso, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, il giudice di legittimità deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (cfr., ex plurimis, Cass. n. 19985 del 10/08/2017): nel caso di specie la piana lettura del ricorso introduttivo induce a reputare sussistente esclusivamente una richiesta di diversa formulazione dell’iter decisorio di secondo grado, inammissibile in sede di legittimità;

– poichè va infine rilevato che i motivi richiamano anche il n. 5 dell’art. 360 c.p.c., non può non sottolinearsi che,in quanto., in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha limitato – la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione è limitata alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, con la conseguenza che, al di fuori dell’indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4) e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le più recenti, Cass. n. 23940 del 2017);

– alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

– le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

– sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 4.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1 -bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 2 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019

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