Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32977 del 13/12/2019

Cassazione civile sez. un., 13/12/2019, (ud. 18/06/2019, dep. 13/12/2019), n.32977

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31759-2018 per conflitto negativo di giurisdizione

proposto d’ufficio dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA

LIGURIA, con ordinanza n. 771/2018 depositata il 4/10/2018 nella

causa tra:

D.V.;

– ricorrente non costituitosi in questa fase –

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO

DELL’INTERNO;

– resistenti non costituitisi in questa fase –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/06/2019 dal Consigliere ANTONIETTA SCRIMA;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, il quale chiede che la Corte voglia dichiarare la

giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria (Tribunale di

Genova), assumendo i provvedimenti di cui all’art. 382 c.p.c..

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.V. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale ordinario di Genova, il Ministero dell’Interno nonchè il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, chiedendo l’annullamento del provvedimento dirigenziale dell’8 luglio 2016 dell’Ufficio

Motorizzazione Civile di Imperia, con cui era stato disposto – per difetto dei requisiti morali di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 120 – il diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida (patente di categoria B).

Il Tribunale di Genova, con sentenza n. 782/2017 del 21 marzo 2017, dichiarò, L. n. 69 del 2009, ex art. 59, comma 1, il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo che l’assoluta carenza di motivazione dell’atto impugnato circa l’elemento ostativo al rilascio della patente in questione integrasse un difetto di formazione dell’atto amministrativo da far valere innanzi al Giudice amministrativo.

Riassunta la causa a cura del D. e costituitisi i Ministeri convenuti, che hanno chiesto il rigetto del ricorso, il TAR per la Liguria ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione.

In particolare, il G.A. ha ritenuto che, secondo l’orientamento costante della giurisprudenza, rientri nell’ambito della giurisdizione del G.O. la controversia avente ad oggetto il diniego di concessione della patente di guida (o la sua revoca) a soggetto condannato per un reato che, ai sensi dell’art. 120 C.d.S., sia ostativo al suo rilascio, come nel caso all’esame, in quanto il diniego non sarebbe espressione di discrezionalità amministrativa ma atto dovuto, vincolato sia nel presupposto (esistenza della situazione richiamata), sia nel contenuto (impossibilità di rilascio della patente).

Ha ritenuto, altresì, il TAR per la Liguria che l’art. 120 già richiamato, quanto meno nella parte in cui preclude il rilascio della patente alle persone condannate per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, integrerebbe una chiara norma di relazione, diretta a regolare direttamente e immediatamente i rapporti tra P.A. e cittadini quanto ai requisiti morali per il conseguimento della patente, senza alcun apprezzamento discrezionale, e che non rileverebbe che l’assoluta carenza di motivazione circa l’indicazione dell’elemento ostativo al rilascio della patente integri un difetto di formazione dell’atto amministrativo, essendo quest’ultimo un aspetto che riguarda il merito della vicenda e che non incide sul riparto di giurisdizione, basato sulla distinzione tra diritti soggettivi ed interessi legittimi.

Le parti non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Il P.M. ha concluso per la declaratoria della giurisdizione del Giudice Ordinario.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Si osserva che il diniego del rilascio della patente di guida, ai sensi dell’art. 120 C.d.S., comma 1, per insussistenza di requisiti morali non è espressione di discrezionalità amministrativa ma atto vincolato, sia nel presupposto che nel contenuto, e ciò anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 9 febbraio 2018, n. 22, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del comma 2 dell’art. 120 già richiamato, come sostituito dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 3, comma 52, lett. a), nella parte in cui – con riguardo all’ipotesi, diversa da quella all’esame, di condanna per reati di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73 e 74, che intervenga in data successiva a quella di rilascio della patente di guida – dispone che il prefetto “provvede”, invece che “può provvedere”, alla revoca della patente.

Nella specie, la condanna risulta essere intervenuta in un momento anteriore al rilascio della patente.

Si tratta, quindi, nel caso all’esame, dell’esercizio di un’attività del tutto vincolata – regolata da una norma di relazione – rispetto alla quale si configurano posizioni giuridiche soggettive aventi la consistenza di diritto soggettivo, evidenziandosi che il carattere vincolato dell’atto rende irrilevante il difetto di motivazione, sicchè non si pone, neppure in astratto, L. n. 241 del 1990, ex art. 21-octies, la questione di annullabilità dell’atto in parola.

2. Alla luce di quanto sopra evidenziato e della giurisprudenza anche di legittimità (v. Cass. 14/05/2014, n. 10406; Cass. ord., 4/11/2010, n. 22491; C.d.S., sez. III, 6/06/2016, n. 2413; C.d.S., sez. III, 6 giugno 2016, n. 2413; TAR Toscana, sez. II, 29/10/2018, n. 1380; TAR Toscana, sez. II, 21/02/2018, n. 287; TAR Campania, sez. V, 20/06/2018, n. 4071; TAR Liguria, sez. II, 21/12/2017, n. 971; TAR Lazio, Roma, sez. I ter, 6/04/2017, n. 4316; TAR Sicilia, sez. I, 23/05/2017, n. 1386; TAR Campania, Napoli, sez. V, 25/10/2016, n. 4952; TAR Piemonte, sez. II, 26/02/2016, n. 273), va dichiarata la giurisdizione del Giudice ordinario.

3. Essendo stato il regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio,

non vi è luogo a provvedere per le spese del presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del Giudice ordinario dinanzi al quale il processo va riassunto nel termine di legge.

Così deciso in Roma, il 18 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019

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